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Sentenza — n. 6806/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new facts altering the designated trial court's jurisdiction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6806/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because no new facts emerged to justify changing the trial court designated by a prior annulment decision. The appellant argued the appellate court should have remitted the case to the original tribunal, but the prosecutor contended the designated judge remained competent. The court ruled that without new facts, the jurisdiction established by the annulment judgment is binding and cannot be challenged.

Regesto Legislator

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Art. 627, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 25 cod. proc. pen.: In a retrial following a cassation annulment, the designated court's jurisdiction is binding unless new facts alter the legal definition or jurisdiction.

Parole chiave

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judicial retrial jurisdiction cassation annulment binding new facts requirement forum commissorio principle procedural inadmissibility ammende per infrazione procedurale restituzione dei sussidi statali spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 627, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., declina il principio con specifico riferimento al giudizio di rinvio, stabilendo che in esso «non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art.
Art. 25 cod. proc. pen.
foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati dall'art. 25 cod. proc. pen.; conforme a Sez.
Art. 2 cod. pen.
Fuori dal perimetro del giudizio di rinvio, la vigenza del principio e la sua portata precettiva sono comunque assicurate dal richiamato art. 25 cod.
Art. 7, comma 2, d.l. 28/1/2019 n. 4
44035/24 del 31/5/2024), in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Trani, ha ritenuto Galantino Luciano responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 28/1/2019 n. 4, con condanna alla pena ritenuta di giustizia.
Art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 127
Rilevava come l'art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 127, di abrogazione dal 1 gennaio 2024 degli articoli da 1 a 13 del d.l.
art. 2 cod.pen
Fuori dal perimetro del giudizio di rinvio, la vigenza del principio e la sua portata precettiva sono comunque assicurate dal richiamato art. 25 cod.
art. 25 cod. proc. pen
foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati dall'art. 25 cod. proc. pen.; conforme a Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44035 del 31/5/2024
Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024
25», ossia salvo che risultino nuovi fatti, i quali comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore (in argomento, ex plurimis, Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Rv.
Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014
pen.; conforme a Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da GABRIELLA CAPPELLO - Presidente - Sent. n. sez. 152/2026 ALESSANDRO RANALDI UP - 03/02/2026 LOREDANA MICCICHE' R.G.N. 38468/2025 MARIAROSARIA BRUNO - Relatore - Motivazione Semplificata ATTILIO MARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Galantino Luciano nato a BISCEGLIE il 16/08/1973 avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 24/2/2025, la Corte d’appello di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza (n. 44035/24 del 31/5/2024), in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Trani, ha ritenuto Galantino Luciano responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 28/1/2019 n. 4, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. La vicenda processuale che occupa può essere così brevemente riassunta. Con sentenza del 6 febbraio 2024, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, assolveva Galantino Luciano dal reato di cui sopra, commesso in data 1 novembre 2020, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Rilevava come l'art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 127, di abrogazione dal 1 gennaio 2024 degli articoli da 1 a 13 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, con le eccezioni ivi previste, tra cui non compare l'art. 7 contestato, avrebbe inciso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6806/2026 Roma, lì, 19/02/2026 anche sulla fattispecie incriminatrice oggetto del procedimento a carico dell’imputato, coerentemente con il principio della retroattività della legge più favorevole, a norma dell'art. 2 cod.pen.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, deducendo l’erroneità della decisione assunta dal giudice per inosservanza dell'art. 13 d.l. 48/2023, convertito in l. 85/2023. La Corte di Cassazione, Sez. Terza, con la sentenza sopra richiamata, in accoglimento del ricorso, rilevava come l’art. 1, comma 318, l. 127/22, sebbene entrato in vigore alla data dell’1/1/2023, dovesse considerarsi ad efficacia sospesa sino al 31/12/2023; pertanto, tutti i fatti commessi fino a quest'ultima data, continuavano a ricadere sotto la previsione delle disposizioni incriminatrici di cui al d.l. n. 4/2019.

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso consta di un motivo unico di doglianza. Il ricorrente deduce violazione di legge per avere la Corte di appello di Lecce, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di cassazione, trattato il giudizio a carico dell’imputato, pervenendo alla pronuncia di condanna, senza rimettere gli atti al competente Tribunale di Trani.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile. Il giudice competente per la trattazione del giudizio di rinvio era stato individuato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 44035/24 e non erano intervenuti elementi di novità in grado di modificare tale statuizione. L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., declina il principio con specifico riferimento al giudizio di rinvio, stabilendo che in esso «non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25», ossia salvo che risultino nuovi fatti, i quali comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore (in argomento, ex plurimis, Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Rv. 287084-01:«Il principio dell'irretrattabilità del cd. foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati dall'art. 25 cod. proc. pen.; conforme a Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, dep. 2015, F., Rv. 262551–01).

Fuori dal perimetro del giudizio di rinvio, la vigenza del principio e la sua portata precettiva sono comunque assicurate dal richiamato art. 25 cod. proc. pen., che, in materia di competenza, così come di giurisdizione, formula l'enunciata regola generale, secondo la quale ogni decisione adottata al riguardo dalla Corte di Cassazione «è vincolante nel corso del processo», salva l'emersione dei menzionati fatti nuovi, che, nel presente caso, non risultano evincibili e neppure dedotti.

5. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/02/2026 La Consigliera est. La Presidente MARIAROSARIA BRUNO GABRIELLA CAPPELLO