Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6194/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls administrative license suspension length due to insufficient motivation and incorrect legal parameters.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6194/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the duration of the driver's license suspension while leaving the criminal sentence intact. The appellant argued the judge failed to apply the correct criteria from the Road Traffic Code, ignoring victim fault, and provided only tautological reasoning for a penalty exceeding the statutory average. The court agreed, ruling that the administrative sanction requires independent motivation based on specific road safety parameters rather than general criminal law principles, necessitating a remand for a new determination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 222, comma 2, d.lgs. n.285/1992; Art. 218, comma 2, cod. strada: The administrative sanction of license suspension must be motivated independently based on road safety parameters, not criminal law criteria, and requires specific justification when exceeding the statutory average.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative sanction license suspension insufficient motivation road traffic code criminal penalty remand for retrial statutory average riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 222, comma 2, d.lgs. n.285/1992
Art. 218, comma 2, cod. strada
A propria volta, nel determinare la misura della sanzione accessoria, il giudice non deve tenere conto (contrariamente alla deduzione del ricorrente) dei parametri previsti dall’art.133 cod.pen.; bensì devono essere considerati quelli di cui all'art. 218, comma 2, cod.
Art. 133, cod. pen.
218 e non dell'art. 133 cod.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
218 e non dell'art. 133 cod. pen., si veda, oltre alle citate sentenze, ex plurimis, Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019
–è ammissibile il motivo con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep.
Sez. 4, n. 13747 del 23/02/2022
Sez. 4, n. 13747 del 23/02/2022, De Angelis, Rv.
Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020
283022- 01 ; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv.
Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017
pen., si veda, oltre alle citate sentenze, ex plurimis, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv.
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Napodano Vincenzo nato a NOCERA INFERIORE il 08/08/1983 avverso la sentenza del 16/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata della sanzione accessoria; lette le conclusioni scritte depositatedalla difesa del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Salerno ha applicato nei confronti di Vincenzo Napodano – imputato del reato previsto dall’art.589-bis, comma quinto, n.1 e comma settimo, cod.pen. – ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale e della non menzione e con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Napodano, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; nel quale ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. –l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art.125, comma 3, cod.proc.pen. e agli artt. 132 e 133 cod.pen.. Ha dedotto che, nel quantificare il periodo di sospensione della patente di guida, il giudice procedente non aveva adeguatamente specificato gli elementi fattuali o i criteri giuridici che avevano portato alla relativa determinazione; evidenziando che il giudice non aveva tenuto adeguato conto della sussistenza di un concorso di colpa ascrivibile alla vittima, indicato nello stesso capo di imputazione; con conseguente erronea applicazione dei parametri dettati dagli artt. 132 e 133 cod.pen..

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria. La difesa del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte riproduttive di quelle formulate nell’atto di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va pregiudizialmente rilevato che –in riferimento ai limiti posti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, attualmente dettati dall’art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. –è ammissibile il motivo con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 -01).

3. Ciò posto, va quindi rilevato che –ai sensi dell’art.222, comma 2, d.lgs. n.285/1992 -« Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida», disposizione dichiarata illegittima dalla sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 C.d.s. allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bise 590-bis cod. pen..

Di conseguenza, la citata sentenza del giudice delle leggi – fatto salvo il caso della ricorrenza, non sussistente nel caso di specie, delle predette aggravanti – ha fatto venire meno l’automatismo nell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella della sospensione.

4. A propria volta, nel determinare la misura della sanzione accessoria, il giudice non deve tenere conto (contrariamente alla deduzione del ricorrente) dei parametri previsti dall’art.133 cod.pen.; bensì devono essere considerati quelli di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (rappresentati dall’entità del danno apportato, dalla gravità della violazione commessa, nonché dal pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare), valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (ex plurimis:

Sez. 4, n. 13747 del 23/02/2022, De Angelis, Rv. 283022- 01 ; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139- 01 ; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si veda, oltre alle citate sentenze, ex plurimis, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento).

5. Nel caso di specie, deve ritenersi che la motivazione del giudice procedente –facente riferimento a un criterio di equità e alla mancata sussistenza delle aggravanti dello stato di ebbrezza e di alterazione alcolica – sia sostanzialmente tautologica. Né, d’altra parte, può essere richiamato il principio, applicabile anche alle sanzioni amministrative accessorie, per il quale l’onere motivazionale deve ritenersi contratto quando la pena sia determinata in misura corrispondente ovvero minore rispetto alla media edittale (su cui, Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 -01).

Difatti, nel caso di specie, la durata della sospensione si attesta al di sopra della media edittale (essendo la durata medesima quantificata sino ai quattro anni, senza previsione di un limite minimo), dovendosi tenere conto della disposizione contenuta nell’art.222, comma 2-bis, C.d.s., in base al quale «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codicedi procedura penale». Ne consegue che l’entità della sanzione necessitava di un obbligo di adeguata motivazione che, nel caso di specie, non è stato adempiuto.

6. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla determinazione della sanzione accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno, diversa persona fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al