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Sentenza — n. 6146/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific argumentation against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6146/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Modica Maurizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts misinterpreted blood test results regarding alcohol and cocaine, but failed to provide specific technical reasons or link their arguments to the court's actual reasoning. The court rejected the appeal because the grounds were too general and did not demonstrate a clear correlation with the contested decision's specific findings.

Regesto Legislator

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Art. 589 bis cod.pen.; Art. 616 cod.proc.pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments raised and the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific argumentation alcohol intoxication cocaine positivity duty of motivation court costs guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 589 bis cod.pen.
Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 589 bis cod.pen., denunciando il travisamento della prova e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante.
Art. 616 cod.proc.pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod.proc.pen., che si reputa equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
art. 589 bis cod.pen
Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 589 bis cod.pen., denunciando il travisamento della prova e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod.proc.pen., che si reputa equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. 6, n. 20092 del 4/05/2011
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Modica Maurizio nato a AGRIGENTO il 16/06/1971 avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda; udito il Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Agrigento del 28 gennaio 2022, riducendo la pena inflitta a Modica Maurizio da quattro a tre anni di reclusione, confermando nel resto la condanna per il delitto previsto dall'art. 589 bis comma 2, comma 7 e comma 8, cod.pen..

In breve il fatto, per agevolare l'illustrazione dei motivi di ricorso, Modica Maurizio, nella notte del 22/02/2020, mentre percorreva via dei Borboni alla guida di una Peugeot 207, in prossimità di una intersezione, procedendo ad una velocità di almeno 50 km/h superiore al limite imposto di 30 km/h e spostandosi sulla corsia sinistra per affrontare la curva, perdeva il controllo del mezzo che impattava violentemente prima contro un palo della luce, poi contro il muro di cinta di un'abitazione privata. I tre passeggeri, che viaggiavano senza cinture di sicurezza, subivano gravi lesioni; in particolare Arena Cristina e Pedalino Alex subivano plurime fratture e traumi;

Terrosi Giuseppe riportava un grave trauma cranico commotivo che ne determinava il decesso. Il Tribunale, procedendo con rito abbreviato, ricostruiva la dinamica del sinistro sulla base della relazione del consulente del Pubblico Ministero, ingegner Venero Torrisi, evidenziando le molteplici violazioni del Codice della Strada: l'imputato non aveva adeguato la velocità nonostante la prossimità dell'incrocio e l'ora notturna, aveva impegnato una curva destrorsa ad angolo retto invadendo la corsia opposta, il tutto in condizioni di grave ebbrezza, e di "non negatività alla cocaina".

La Corte di appello, con specifico riferimento alle questioni proposte nel presente ricorso, confermando il primo giudizio, ha ritenuto provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, lo stato di ebbrezza alcolica, nella misura oggetto di contestazione, alla luce della convergenza dei risultati dei due test alcolemici effettuati nell'immediatezza dai Carabinieri, dell'annotazione circa lo stato di evidente grave ubriachezza e delle sommarie informazioni rese dai due sopravvissuti. Ad avviso della stessa Corte, l'ulteriore affermazione relativa alla "elevata probabilità" di positività alla cocaina non aveva fondato la decisione sulla sussistenza dell'ipotesi aggravata né aveva influenzato la determinazione della pena, applicata sulla base del minimo edittale.

2. Modica Maurizio affida il suo ricorso al seguente articolato motivo. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 589 bis cod.pen., denunciando il travisamento della prova e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante. La sentenza impugnata, prosegue il ricorrente, nel confermare il giudizio di colpevolezza ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse applicato il secondo comma 589 bis cod.pen., basandosi esclusivamente sullo stato di ebbrezza alcolica, senza che la positività alla cocaina avesse fondato la decisione o influenzato la pena.

La difesa evidenzia che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore sin dalle prime righe della motivazione, affermando che la decisione di primo grado non avesse tenuto conto della circostanza dell'assunzione di sostanze stupefacenti, mentre dalla lettura della sentenza emergeva che il primo giudice avesse espressamente considerato tale elemento tra i profili di colpa. Nella sentenza di primo grado, infatti, si affermava che Maurizio ha viaggiato "in uno stato di grave ebbrezza alcolica oltre che con una non negatività al dosaggio per cocaina", così da perdere il controllo del mezzo.

Inoltre, il ricorrente evidenzia che, a seguito di specifica richiesta dei Carabinieri di Agrigento, era stato sottoposto ad accertamento sanitario di primo livello presso l'ospedale della stessa citta, sottolineando come i risultati delle prime analisi effettuate non fossero corredate dal test di verifica sia per l'alcool che per la sostanza stupefacente, in dissonanza con quanto indicato nel referto stesso secondo cui "tutti i valori necessitano obbligatoriamente di test di conferma". I risultati emersi, sostiene la difesa, non avrebbero alcuna valenza ai fini medico-legali dell'accertamento e non costituirebbero elementi tecnici probanti per i fatti contestati.

La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con tale rilievo decisivo, sia quanto alla sussistenza dell'aggravante sia in relazione alla possibile applicazione delle ipotesi meno gravi dell'art. 589 bis cod.pen. con riduzione della pena.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputato ha depositato atto di rinuncia alla trattazione orale precedentemente richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato. La censura dedotta dalla difesa, incentrata sulla asserita mancanza di test di conferma di secondo livello per l'accertamento del tasso alcolemico e della positività alle sostanze stupefacenti, non coglie nel segno e rivela una lettura distorta della decisione impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha fondato il proprio giudizio di responsabilità sullo stato di ebbrezza alcolica dell'imputato, accertato mediante i test alcolemici effettuati nell'immediatezza dei fatti, che avevano rilevato valori compresi tra 1,93 e 2,35 g/I, ben oltre la soglia di 1,5 g/I richiesta per l'integrazione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 bis cod.pen.

Sul punto va richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova legale dello stato di ebbrezza.o Lo strumento etilometrico è considerato affidabile per legge grazie ai controlli periodici di omologazione e taratura espressamente previsti dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Di conseguenza, l'onere di fornire la prova contraria circa l'inattendibilità della misurazione spetta alla difesa, non essendo sufficiente una contestazione generica ma risultando necessario dimostrare concretamente l'assenza o l'inadeguatezza dei controlli prescritti, ovvero il malfunzionamento dello strumento al momento dell'accertamento (Sez. 4, n. 6580 del 28/1/2020;

Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell'11/2/2021; Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023). Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente ritenuto utilizzabili i risultati degli accertamenti etilometrici effettuati dai Carabinieri di Agrigento, che hanno registrato nella prima rilevazione alle ore 5:09 un tasso pari a 2,25 g/I e nella seconda rilevazione alle ore 5:20 un tasso pari a 1,93 g/I. Tali risultati sono stati ulteriormente confermati dalle analisi del campione ematico che hanno evidenziato un tasso di 2,35 g/I.

La convergenza di questi tre accertamenti, tutti eseguiti nell'immediatezza dei fatti, con buona ragione è stata ritenuta idonea a fornire una prova inequivocabile dello stato di grave ebbrezza in cui versava l'imputato al momento del sinistro. La difesa non ha allegato alcun elemento concreto idoneo a inficiare l'attendibilità di tali misurazioni, limitandosi a rilevare genericamente la mancanza di un test di conferma mediante gascromatografia, senza però fornire alcuna dimostrazione tecnico-scientifica circa la necessità di tale ulteriore accertamento nel caso specifico.

Oltre a ciò, i giudici di merito hanno evidenziato una serie di dati sintomatici concordanti con i risultati dei test alcolemici: l'annotazione redatta dai Carabinieri dà espressamente atto dello "stato di evidente grave ubriachezza" dell'imputato, mentre le sommarie informazioni rese dai due sopravvissuti, Pedalino Alex e Arena Cristina, avevano confermato la previa assunzione di alcool da parte del Modica. In una fattispecie analoga, questa Corte ha chiarito che il ricorso risulta inammissibile quando la difesa si limiti ad insistere sulla tesi dell'inattendibilità dei risultati delle analisi del sangue senza trascrivere la parte delle linee guida che richiederebbe lo screening e senza individuare le ragioni tecnico-scientifiche, non valutate dai giu.dici di merito, che lo renderebbero necessario, omettendo altresì di confrontarsi con gli ulteriori elementi indiziari su cui si fonda la decisione.

L'impugnazione è infatti inammissibile per genericità dei motivi quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012„ Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). Quanto alla circostanza relativa alla "non negatività alla cocaina" evidenziata nel referto ospedaliero, corretta appare la valutazione in termini di non decisività.La Corte territoriale ha chiarito che tale risultato, indicato in termini di "elevata probabilità" nella sentenza di primo grado, non è dirimente circa la sussistenza dell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 589 bis cod.pen., anche in considerazione del solo stato di ebbrezza alcolica compiutamente accertato, né ha avuto alcuna influenza sulla determinazione della pena base, applicata nel minimo edittale.

L'inciso contenuto nella sentenza di primo grado, adeguatamente rettificato dal giudice di appello, è risultato pertanto superfluo e inidoneo alla configurazione di vizi comportanti l'annullamento, non avendo avuto alcuna rilevanza sulla decisione della Corte distrettuale, validamente sorretta da autonome considerazioni. In proposito occorre sottolineare che il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 4/05/2011, Rv. 250105 - 01).

Il motivo, d'altro canto, è privo di specifici confronti con l'apparato motivazionale della decisione, non confrontandosi con l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale la prospettata doglianza relativa alla indimostrata condizione di positività alla cocaina non ha comunque avuto alcuna influenza sul trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod.proc.pen., che si reputa equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 1