Cassation Court dismisses appeal regarding accessory license suspension for road homicide, upholding judge's discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Prosecutor General's appeal against a preliminary judge's sentence imposing a two-year license suspension for Bartkowiak. The prosecutor argued that the automatic license revocation under Article 222 of the Road Code should have applied due to aggravating circumstances in the road homicide. The court ruled that the automatic sanction only applies to specific severe scenarios like driving under extreme intoxication or with professional vehicles, which were absent here. Consequently, the judge correctly exercised discretion to impose a suspension rather than revocation, and the appeal was dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 222 comma 2 Codice della Strada; Art. 589 bis cod. pen.: The automatic license revocation for road homicide applies only to specific aggravating circumstances defined by Constitutional Court jurisprudence; otherwise, the judge must exercise discretion to choose an appropriate accessory sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: BARTKOWIAK KRZYSZTOF PIOTR nato il 17/11/1974 avverso la sentenza del 24/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1.11 Tribunale di Arezzo, con sentenza assunta in data 24 giugno 2025, su richiesta dell'imputato, cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a BARTKOWIAK Krzysztof Piotr la pena di anni due di reclusione in relazione al reato di omicidio stradale di cui all'art.589 bis, commi 1 e 4 cod. pen. e ha disposto nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni. 2.Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la Procura Generale presso la Corte di appello di Firenze la quale denuncia ipotesi di violazione di legge con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria assumendo che nella specie, ai sensi dell'art.222 comma 2, del Codice della strada, avrebbe dovuto essere disposta la revoca della patente di guida, ricorrendo una delle circostanze aggravanti dell'omicidio stradale in relazione alle quali era residuato l'automatismo sanzionatorio previsto dalla suddetta disposizione normativa (art.589bis, commi uno e due cod. pen.).
3. Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Invero con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, n. 45687 del 20/11/2008, PG in proc. Cuomo, Rv.241611; n.57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688 - 01). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.U, n.21369 del 26/09/2019, Melzani Rv.279349; sez.5, n.49477 del 13/11/2019, Letizia Anna Maria, Rv.277552).2.11 ricorso risulta peraltro infondato in quanto l'automatismo sanzionatorio, originariamente previsto dall'art.222 comma 2 C.d.S. per tutte le ipotesi di omicidio e di lesioni stradali, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n.88/2019 è ancora in vigore esclusivamente in relazione alle ipotesi aggravate dell'omicidio stradale di cui al secondo e al terzo comma dell'art.589 bis cod. pen. e pertanto in relazione alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica con una soglia superiore a 1,5 g/I, ovvero in stato di alterazione a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti (comma 2), e per la ipotesi di guida in stato di ebbrezza con il superamento della soglia di 0,80 gr/I limitatamente ai conducenti di autoarticolati ovvero addetti al trasporto di cose e persone di cui all'art.186bis lett.b), c) e d) C.d.S. (comma terzo).
Nella specie non ricorre alcuna di dette ipotesi innanzi indicate in quanto, come emerge dal capo di imputazione e dal testo dell'impugnata sentenza, al ricorrente veniva contestata la ipotesi aggravata di cui all'art.589 bis, comma 4 cod. pen. e cioè la guida in stato di ebbrezza con valore superiore alla soglia di 0,80 g/I, ma in assenza delle condizioni previste dal comma terzo (e cioè la guida di autoarticolati ovvero il trasporto professionale di cose e persone), di talchè si è in presenza di condotta illecita sottratta all'automatismo sanzionatorio della revoca della patente di guida, di cui all'art.222 comma 2, C.d.S. La presente ipotesi rientra al contrario nella previsione del dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, che rimette la scelta della misura da applicare alla discrezionalità del giudice di merito che, nella specie la ha esercitata in termini congrui, che comunque non hanno formato oggetto di denuncia di vizi di legittimità da parte dell'ufficio del PM.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. P.Q.M.