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Sentenza — n. 5069/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court for omitting mandatory driver's license suspension in drunk driving conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5069/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's judgment regarding the omission of a mandatory administrative sanction. The defendant was convicted of drunk driving, but the trial court failed to apply the compulsory suspension of the driver's license required by law. The court ruled that this sanction is autonomous and must be applied automatically upon conviction for this specific offense, leading to a remand for a new sentencing on the suspension duration.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 186 Codice della strada: In cases of drunk driving conviction, the mandatory administrative sanction of driver's license suspension must be applied by the court as a direct consequence of the criminal penalty, and its omission constitutes a ground for cassation.

Parole chiave

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drunk driving conviction mandatory license suspension administrative sanction omission of penalty cassation annulment driver's license remand for new trial guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, Codice della strada
Con sentenza del 26/06/2025 il Tribunale di Pordenone applicava a Mirko Buriola la pena di mesi uno giorni dieci di arresto ed euro 1.034/00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.
Art. 186, comma 9-bis, Codice della strada
b) e 2-sexies, Codice della strada, sostituendo la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, Codice della strada.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va, innanzitutto, premesso che, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 445, cod. proc. pen.
186 Codice della strada, in quanto il divieto di cui all'art. 445, cod. proc. pen., di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (Sez.
art. 611 cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen
pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, Melzani Saymon
(Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, Melzani Saymon, Rv.
Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio
pen., di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv.
Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.
210981 - 01 e, più di recente, Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P., in motivazione;
Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci
Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv.
Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, Ricci
271326 - 01; Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, Ricci, n.m.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste nei confronti di: Buriola Mirlo nato a Motta di Livenza il 15/04/1977 avverso la sentenza del 26/06/2025 del Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26/06/2025 il Tribunale di Pordenone applicava a Mirko Buriola la pena di mesi uno giorni dieci di arresto ed euro 1.034/00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.

b) e 2-sexies, Codice della strada, sostituendo la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, Codice della strada.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione all'art.186, comma 2, lett. b), odice della strada. Osserva che il Tribunale ha omesso di applicare all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è prevista come obbligatoria in caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza.

3. Il ricorso è fondato. 3.1. Va, innanzitutto, premesso che, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, Melzani Saymon, Rv. 279349 - 01), in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma e, dunque, per questo estranea alla sfera di operatività dell'accordo ed all'ambito di positivizzazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non le contempla. 3.2.

Ciò posto, osserva il Collegio che, in tema di guida in stato di ebbrezza, con la sentenza di "patteggiamento" il giudice deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186 Codice della strada, in quanto il divieto di cui all'art. 445, cod. proc. pen., di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981 - 01 e, più di recente, Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P., in motivazione;

Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326 - 01; Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, Ricci, n.m. sul punto). In altri termini, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida va applicata obbligatoriamente, atteso che segue di diritto, per previsione normativa, alla pronuncia della sentenza. 3.3. Nel caso di specie, il Tribunale, a fronte dell'applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.

b) e 2-sexies, Codice della strada, ha omesso di .applicare la sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 186 cit., motivo per il quale la sentenza impugnata va annullata limitatamente a detto profilo, con rinvio al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica, che nell'esercizio del potere discrezionale dovrà determinarne la durata. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Pordenone, in diversa persona fisica. Dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Così deciso in Roma, il giorno