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Sentenza — n. 5059/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses conviction for drunk driving due to inadmissible confessions and lack of proof regarding who drove.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5059/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Rosina Grammatico for drunk driving based on a confession deemed inadmissible in court. The lower court relied solely on the defendant's prior statement to the prosecutor, which was excluded from the trial record, leaving no other evidence to prove she was driving. Consequently, the conviction was overturned because the prosecution failed to establish beyond reasonable doubt that the defendant, rather than a bystander, was behind the wheel at the time of the accident.

Regesto Legislator

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Art. 350, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 63, cod. proc. pen.: Confessions made to the public prosecutor during preliminary investigations are inadmissible as evidence in the main trial unless used for specific procedural objections; without such evidence, a conviction for drunk driving cannot stand if no other proof identifies the driver.

Parole chiave

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admissibility of confessions drunk driving conviction burden of proof preliminary investigation statements lack of evidence guida in stato di inattitudine guida recidiva in stato di ebbrezza dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
La ricorrente, infatti, ha correttamente evidenziato come la sua responsabilità sia stata desunta a seguito di una palese violazione della norma dell'art. 350, comma 7, cod.
Art. 63, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod. pen., eccependo la presenza di plurimi elementi idonei a giustificare l'applicazione in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Con sentenza del 7 maggio 2025 ) Ia Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Paola del 19 aprile 2024 con cui Grammaticò Rosina era stata condannata alla pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2-sexies, d.lgs.
art. 131-bis cod. pen
Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod. pen., eccependo la presenza di plurimi elementi idonei a giustificare l'applicazione in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRAMMATICO' ROSINA nato a PAOLA il 21/11/1993 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 maggio 2025 ) Ia Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Paola del 19 aprile 2024 con cui Grammaticò Rosina era stata condannata alla pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 1.127 g/I, con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

2. Avverso l'indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63 e 350, comma 7, cod. proc. pen., lamentando che la sua responsabilità penale sarebbe stata comprovata dalle sole dichiarazioni confessorie rese, nell'immediatezza dei fatti, alla P.G. intervenuta - in cui aveva ammesso di essere stata alla guida dell'autovettura al momento dell'incidente - da ritenersi, tuttavia, non utilizzabili in dibattimento, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 63 e 350, comma 7, cod. proc. pen., nonché ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per cui sono utilizzabili tali propalazioni solo nella fase delle indagini preliminari ovvero della celebrazione del giudizio con le forme del rito abbreviato.

Espungendo, quindi, tali dichiarazioni dal panorama probatorio, non residuerebbe riscontro alcuno in ordine alla ricorrenza, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua colpevolezza, avendo i Carabinieri solo accertato la presenza sua e di Tutino Daniela al di fuori dell'automobile, senza, tuttavia, verificare chi delle due fosse stata precedentemente alla guida. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 131-bis cod. pen., eccependo la presenza di plurimi elementi idonei a giustificare l'applicazione in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, con valenza assorbente, con riguardo al primo motivo di censura, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2. La ricorrente, infatti, ha correttamente evidenziato come la sua responsabilità sia stata desunta a seguito di una palese violazione della norma dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., che non consente l'utilizzo in sede dibattimentale delle spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini, fatta salva la possibilità del loro utilizzo per le contestazioni di cui all'art. 503, comma 3, cod. proc. pen. Espunte, dunque, le suddette dichiarazioni confessorie dal complesso probatorio acquisito, il Collegio rileva come, applicando la c.d. prova di resistenza, non residuino ulteriori riscontri idonei a far ritenere accertato il fatto che la Grammaticò fosse stata effettivamente alla guida dell'autovettura prima della verificazione dell'incidente.

Dalla lettura della pronuncia impugnata, infatti, si evince solo che i Carabinieri, intervenuti sui luoghi, avevano rinvenuto la presenza di un'autovettura incidentata, di proprietà dell'imputata, priva di persone a bordo / oltre che, nelle immediate vicinanze, di una donna a terra, poi identificata in Tutino Daniela, assistita dall'odierna imputata. Appare evidente, quindi, come dalle sole circostanze descritte non sia possibile desumere, oltre ragionevole dubbio, che sia stata proprio l'imputata, e non già invece la Tutino, ad aver condotto l'automobile in occasione del sinistro.

Tale incertezza determina la necessità di una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito da effettuarsi in sede di merito, volta a verificare se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per configurare la penale responsabilità dell'imputata.

3. La troncante decisività di tale ultima considerazione fa ritenere, all'evidenza, assorbita l'ulteriore questione dedotta da parte dell'imputata, relativa all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

4. Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con conseguente pronuncia annullamento della sentenza impugnata e rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 23 ottobre