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Sentenza — n. 5036/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming 2018 income should count for legal aid eligibility instead of 2017.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5036/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marino Tonino's appeal inadmissible regarding his legal aid eligibility. Tonino argued that 2018 income should be considered for the benefit, but the lower courts correctly applied the rule that 2017 income was the relevant reference point. The court upheld the dismissal because the statutory deadline for submitting the 2018 declaration had not expired at the time of the application.

Regesto Legislator

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Art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; The last income declaration relevant for legal aid admission is the one submitted before the deadline expires, unless a new declaration is filed before that deadline lapses.

Parole chiave

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legal aid eligibility income declaration deadline patrocinio a spese dello Stato falsified declaration Corte di Cassazione dichiarazione dei redditi falsa dichiarazione della parte colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
E ’ ormai consolidato il principio secondo cui, i n tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante al fine dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024
Sez. 4, n. 43738 del 06/11/2024
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marino Tonino nato a CARLANTINO il 20/11/1962 avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Loredana Micciche'; lette le conclusionidel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Sabrina Passafiumeche ha concluso chiedendo l ’ inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 gennaio 2025, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggiaaveva condannato Marino Tonino per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per avere falsamente dichiarato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata l’8 aprile 2019 , che il reddito percepito dal suo nucleo familiare era inferiore al limite di legge.

3. Ha proposto ricorso l’imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con unicomotivo di ricorso, violazione di leggein quanto erroneamente i giudici di merito avevano considerato, quale parametro di riferimento , il reddito prodottonel 2017. Il reddito da considerare, invece, era quello percepito nell’anno 2018, che rientrava nei limiti stabilitidalla legge per fruire del beneficio.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. E ’ ormai consolidato il principio secondo cui, i n tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante al fine dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente, pur se il termine non è ancora decorso, abbia presentato la dichiarazione, dovendosi, in tal caso, fare riferimento ad essa ( Sez. 4 - , n. 39182 del 09/05/2024 , Rv. 287073 – 01 ;

Sez.4 - , n. 43738 del 06/11/2024 , Rv. 287208 – 01 ) . E’ indiscutibile che al momento della richiesta di ammissione al patrocinio formulata dal Marino ( 8 aprile 2019) non erano ancora scaduti termini per la pres entazione della dichiarazione dei redditi, riferita all’anno 2018, néil ricorrente ha dimostrato di averla presentata. In base al principio esposto, il reddito di riferimento era quindi quellomaturato nell’anno 2017, come correttamente statuito dalla Corte territoriale . Detto reddito, pacificamente, era pari ad euro17.106,00e sup erava pertanto il valore –soglia previsto dalla legge.

3. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01