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Ordinanza — n. 4627/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against dismissal order converted to appeal to Tribunal under Art. 410-bis Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4627/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the cassation appeal filed by the victims into a formal appeal to the Tribunal of Teramo. The applicants argued for violation of defense rights and lack of motivation regarding investigative requests, while the Prosecutor General requested conversion based on Article 127, paragraph 5. The Court ruled that appeals against dismissal orders must follow the specific procedure of Article 410-bis for nullity cases, thereby rejecting the general cassation route.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 127, comma 5, cod. proc. pen.: Appeals against dismissal orders are exclusively subject to the appeal procedure under Article 410-bis for nullity grounds, excluding general cassation appeals on substantive issues.

Parole chiave

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dismissal order appeal Article 410-bis procedure Article 127 nullity cassation conversion criminal procedure reform accertamento insufficiente dei fatti mancata prova di parzialità lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.
La conversione del ricorso in reclamo comporta la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo affinché provveda ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M Converte il ricorso in reclamo ai sensi dell'art.
Art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
pen., in relazione alla dedotta violazione dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di ricorso avverso ordinanza emessa dopo l'entrata in vigore della legge n.
Law n. 103/2017
art. 589 cod. pen
e ha dispostol'archiviazione del procedimento nei confronti di Salini Vincenzo Luca, De Luca Annamaria e Salini Gabrieleper il reato di cui all'art. 589 cod. pen.
art. 410 - bis cod. proc. pen
Il ricors o propost o dalle persone offese avverso il provvedimento di archiviazione in esame deve essere convertito in reclamo ex art. 410 - bis cod. proc. pen., in relazione alla dedotta violazione dell’art.
art. 127 cod. proc. pen
La diversa interpretazione– secondo cui l’ordinanza di archiviazione, al di fuori dei casi di nullità, sarebbe ricorribile in cassazione sulla base della generale disposizione di cui al comma 7 dell’art. 127 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani
pen.; quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv.
Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B.
pure Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o dalle persone offese: Bufo Gabriele nato a Penne il 28/09/1966 Narcisi Carla nata a Roseto degli Abruzzi il 30/10/1968 Bufo Gregory nato a Penne il 18/01/1996 Salini Vincenzo Luca nato ad Atri il 13/08/1979 De Luca Anna Maria nata a Bisenti il 09/05/1944 Salini Gabriele nato ad Atri il 07/06/1970 avverso l'ordinanza del 20/08/2025 del GIP TRIBUNALE di Teramo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il GIP del Tribunale di Teramo , con provvedimento del 20.8.2025 , ha respinto l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e ha dispostol'archiviazione del procedimento nei confronti di Salini Vincenzo Luca, De Luca Annamaria e Salini Gabrieleper il reato di cui all'art. 589 cod. pen.

2. Il difensore delle persone offese (Bufo Gabriele, Narcisi Carla e Bufo Gregory) ha proposto ricors o per cassazione, lamentando quanto segue:

i) violazione del diritto di difesa e mancanza di motivazione sul rigetto delle richieste investigative; ii) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e ai profili di responsabilità dei soggetti indagati. 3.Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta , ha chiesto che il ricors o sia convertito nel reclamo di cui all’art. 410 - bis , comma 3 , cod. proc. pen. , con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo, limitatamente alla eccepita violazione di cui all’articolo 127, comma 5 , cod. proc. pen. e dichiarato inammissibile nel resto.

4. Il ricors o propost o dalle persone offese avverso il provvedimento di archiviazione in esame deve essere convertito in reclamo ex art. 410 - bis cod. proc. pen., in relazione alla dedotta violazione dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di ricorso avverso ordinanza emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017 che - introdotto l'art. 410 - bis cod. proc. pen. - nel disciplinare i casi di nullità del provvedimento di archiviazione,prevede quale unico mezzo di impugnazione il reclamo al Tribunale. 4.1. Al riguardo, è ormai costante l’orientamento d ella Corte di legittimità : l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è (più) ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen.; quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v. pure Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371, che ha altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 410-bis, nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione per i motivi di illegittimità patologica della motivazione dell'ordinanza). 4.2.

La diversa interpretazione– secondo cui l’ordinanza di archiviazione, al di fuori dei casi di nullità, sarebbe ricorribile in cassazione sulla base della generale disposizione di cui al comma 7 dell’art. 127 cod. proc. pen. - è destituita di fondamento, in quanto non considera che la riforma ha inteso introdurre uno specifico mezzo di impugnazione da esperire nelle sole ipotesi di nullità del provvedimento di archiviazione. Del resto, mette conto osservare come, nel procedimento di archiviazione, la disciplina di cui all’art. 127 cod. proc. pen. sia richiamata solo per quanto attiene alle “forme” di svolgimento del procedimento, onde garantire il rispetto del generale principio del contraddittorio, ma non con riguardo alle modalità di impugnazione, specificamente disciplinate,appunto, dal citato art. 410 - bis cod. proc. pen.

5. La conversione del ricorso in reclamo comporta la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo affinché provveda ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M Converte il ricorso in reclamo ai sensi dell'art. 410 bis,comma 3, cod. proc. pen. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il