Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing to challenge vehicle confiscation by a third-party owner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, who was not the vehicle owner, lacked standing to challenge the confiscation order. The appellant argued that the vehicle belonged to a third party and requested a doubled license suspension instead of confiscation. The court ruled that only the actual owner or possessor of the vehicle has the legal capacity to contest its confiscation, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada: The subject of a vehicle confiscation order who is not the owner or possessor of the vehicle lacks standing to challenge the confiscation measure and must instead seek revocation of the security measure imposed on the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Benedini Luca nato a Bresciail 15/01/1997 avverso la sentenza del 14/03/2025 del GIP del Tribunaledi Brescia udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao; lettele conclusioni del Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato la pena richiesta dalle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Benedini Luca in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett.
c) e 2-sexies, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Brescia il 16 febbraio 2024.
2. Luca Benedini propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l’inosservanza dell’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada in quanto il giudice di merito ha disposto la confisca del veicolo alla cui guida si trovava l’imputato al momento del fatto e la sospensione della patente nella misura minima edittale pur trattandosi di veicolo intestato a persona estranea al reato. In tali casi, infatti, la norma che si assume violata prevede che il giudice non possa disporre la confisca e debba irrogare la sanzione amministrativa accessoria in misura raddoppiata.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione di confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perchè, quando il provvedimento di confisca risulti disposto illegittimamente, il soggetto estraneo al reato, e perciò rimasto estraneo al procedimento penale, al quale la cosa confiscata appartiene, può invalidare quel capo della sentenza e ottenere la revoca della misura di sicurezza inflitta all'imputato. Nella specie, lo stesso ricorrente riferisce che l’autovettura confiscata appartiene a persona estranea al reato, per cui difetta di legittimazione a richiederne la restituzione (Sez. 6, n.43594 del 27/10/2021, Qoli, non mass.; Sez. 1, n. 6316 del 10/12/2019 Kasaj Gentian, non mass.; Sez. 5, n. 15394 del 06/03/2014, Russo, Rv. 260218 –01; Sez. 3, ord. n. 3730 del 30/11/1978, Giorgi, Rv. 140567 –01).
2. Nel merito, il ricorso risulta generico sia in ordine all’interesse del ricorrente a ottenere la misura peggiorativa del raddoppio della sospensione della patente di guida, sia in ordine alla dedotta «appartenenza» del veicolo a terzi, ove si consideri che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità «ai fini della confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma secondo, lett.
c) cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali» (Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020, Babanicas, Rv. 279052 – 01; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Bernacca, Rv. 256762 –01; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326 – 01).
3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è decis