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Sentenza — n. 4325/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for prescription due to uncontestated aggravating circumstance causing absolute nullity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4325/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment which had confirmed a conviction for false income declaration. The appellant argued the appeal judgment was inadmissible because the crime had prescribed under the old law applicable to the offense date. The court found the appeal admissible because the lower court recognized an aggravating circumstance that was never contested in fact, rendering that part of the judgment absolutely null. Consequently, the conviction was annulled without remittal as the crime was extinguished by prescription.

Regesto Legislator

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Art. 522 cod. proc. pen.; Art. 95 TUSG: A judgment recognizing an aggravating circumstance never contested in fact constitutes an absolute nullity insanable by remittal, leading to annulment if the underlying crime has prescribed.

Parole chiave

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absolute nullity uncontested aggravating circumstance prescription of crime annulment without remittal public prosecution initiative reddito non dichiarato computo del reddito guadagno effettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 522 cod. proc. pen.
Art. 95 TUSG
Art. 159 cod. pen.
legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall'art. 159, comma secondo, cod.
Art. 157 cod. proc. pen.
Art. 161-bis cod. pen.
1 e sostituita con l'art. 161-bis cod.pen.
art. 161-bis cod.pen
1 e sostituita con l'art. 161-bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea
Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti
280748-01; Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gashi Emran nato a PRISTINA (KOSOVO) il 05/02/1996 avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari; lette la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 01/06/2021 dal GUP presso il Tribunale di Trapani, con la quale Emran Gashi, all’esito di giudizio abbreviato, era stato giudicato responsabile del reato previsto dall’art.95, in relazione all’art.76, del T.U. emesso con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG); commesso per avere, in procedimento pendente di fronte al Tribunale di Trapani, con istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, falsamente attestato che il reddito del proprio nucleo familiare nell’anno di imposta 2015 era pari a € 19.066,04, laddove lo stesso era invece pari a € 26.763,76, superiore rispetto al limite previsto per l’ammissione al beneficio; reato in relazione al quale il Tribunale procedente, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante di avere ottenuto il beneficio e operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed € 240,00 di multa.

In motivazione, la Corte ha rilevato che l’imputazione era stata elevata in quanto, all’esito di accertamenti svolti dall’Agenzia delle Entrate dopo l’ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato, era risultato che il nucleo familiare dello stesso era titolare di un reddito superiore rispetto al limite massimo per l’ottenimento del beneficio. La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello inerente al dedotto difetto dell’elemento soggettivo per la asserita mancata conoscenza dei redditi effettivamente percepiti dai familiari conviventi; ha osservato che la fattispecie ascritta si caratterizza per la sufficienza del dolo generico, concretizzato dalla coscienza e volontà di dichiarare un reddito non corrispondente a quello effettivo; ha quindi osservato che la notevole differenza tra reddito dichiarato e reddito reale e l’omessa dichiarazione di quello di un familiare convivente, rendevano del tutto inverosimile che l’imputato fosse nella condizione di mancata conoscenza tale da escludere l’elemento soggettivo, ravvisabile quanto meno nella forma del dolo eventuale.

Ha altresì rigettato il secondo motivo, riguardante la richiesta di riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, ritenendo il trattamento sanzionatorio del tutto adeguato alla concreta gravità del fatto e in considerazione della determinazione della pena in corrispondenza del minimo edittale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Emran Gashi, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. -la violazione e falsa applicazione dell’art.95 del TUSG. Ha dedotto che al ricorrente sarebbe stata ascritta una circostanza aggravante non effettivamente contestata nel capo di imputazione, a propria volta ritenuta equivalente alle ritenute attenuanti generiche; assumendo come la relativa aggravante non potesseritenersi contestata neanche sulla base del tenore letterale dell’atto di esercizio dell’azione penale; il tutto in violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza.

Con il secondo motivo ha dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in relazione agli artt. 75, 79, 92 e 95 del TUSG. Ha dedotto il travisamento, da parte dei giudici di merito, della acquisizioni probatorie, con particolare riferimento alla dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare; osservando che la condotta del ricorrente, con specifico riferimento all’omessa dichiarazione del reddito di Haniqi Ganimete, quale componente del nucleo familiare, portava a ipotizzare con ragionevole certezza che l’istante non avesse effettiva conoscenza della sussistenza di un reddito dichiarabile; ritenendo, quindi, che il difetto di controllo non fosse idoneo a perfezionare il dolo neanche sotto la forma di quello eventuale; esponendo che tali circostanze, se correttamente valutate, avrebbero potuto condurre i giudici di merito a ritenere non punibile il fatto ai sensi dell’art.131-biscod.pen..

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.

2. In ordine alla normativa applicabile in tema di prescrizione in riferimento alla successione di norme intervenuta in materia è recentemente intervenuto l’arresto espresso da Sez.U, n.20989 del 05/06/2025, Polichetti; la quale ha chiarito (come precisatodal punto 7.4 del “considerato in diritto”) la coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del commesso reato e in particolare, come già chiarito anche da Sez. 4, n. 39170 del 2023, Guerzoni e che, quindi: - per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli); -per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall'art. 159, comma secondo, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge; -per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma 2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall'art. 2, comma 1, lett.

a) della legge 27 settembre 2021 n. 1 e sostituita con l'art. 161-bis cod.pen. (c.d Riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge. Ne consegue che, in ragione della data del commesso reato (23 giugno 2017) si applicano le disposizioni contenute nella abrogata legge 251 del 2005, derivandone che il reato si è prescritto in epoca successivo al deposito del dispositivo della sentenza di appello.

3. Occorre quindi esaminare se i motivi di ricorso siano ammissibili, sulla base del consolidato principio in base al quale la prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza di appello non è rilevabile in caso di ricorso inammissibile, essendo lo stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale. Va quindi osservato che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. Dalla lettera delle due sentenze di merito, si evince che le stesse hanno ritenuto come contestata –ponendola in bilanciamento con le ritenute attenuanti generiche –l’aggravante prevista dall’art.95 del TUSG, in base al quale la pena è aumentata se alle false dichiarazioni presentate in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato segua l’effettivo ottenimento del beneficio.

4. Va però osservato che, dal tenore del capo di imputazione, la relativa aggravante non risulta in alcun modo contestata in quanto, al di là del globale riferimento all’art.95 del TUSG, non vi è menzione della relativa condotta circostanziale. Quindi, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla possibilità di operare la contestazione di una circostanza aggravante “in fatto”, nel caso di specie la contestazione medesima non è evidentemente avvenuta; ciò comporta che, in relazione all’art.522 cod.proc.pen., la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, costituendo violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale pertanto è, nella parte relativa a tale statuizione, affetta da nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748-01; Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491).

5. La non manifesta infondatezza del motivo, con logico assorbimento dell’esame della seconda doglianza, comporta – quindi – sulla base dei principi predetti, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M Annu