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Sentenza — n. 4324/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses wrongful detention claim due to gross negligence in terrorism investigation despite acquittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4324/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected a claim for wrongful detention compensation filed by Domenico Giorno against his pre-trial custody and home arrest. Although Giorno was acquitted of terrorism charges, the court found that his prior conduct on Telegram, involving sharing messages with 23 terrorist groups and downloading explosive instructions, constituted gross negligence. The court ruled that this extrajudicial behavior, while not sufficient for a crime conviction, was causally linked to the authorities' decision to detain him, thereby barring the right to compensation.

Regesto Legislator

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Art. 315 cod. proc. pen.; Art. 270-quinquies cod. pen.: A claim for compensation for wrongful detention is barred if the detainee's own grossly negligent conduct, even if insufficient for criminal conviction, contributed to the establishment of the deprivation of liberty.

Parole chiave

Generato dall'IA
wrongful detention compensation gross negligence bar terrorism investigation extrajudicial conduct causal link detention acquittal defense pre-trial custody finanziamento del terrorismo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 315 cod. proc. pen.
Art. 270-quinquies cod. pen.
Art. 270-sexies cod. pen.
artt. 314 cod.proc.pen
–la violazione degli artt. 314 cod.proc.pen.
art. 314 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021
Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020
pen, sulla base dei principi dettati da Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.
Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025
Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del Ministero resistente, atteso il carattere del tutto tautologico delle deduzioni spiegate in sede di memoria difensiva, la quale alcun contributo utile ha apportato ai fini della decisione (cfr.Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Giorno Domenico nato a COSENZA il 07/10/1978 avverso l'ordinanza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero peril rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da Domenico Giorno in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere applicata dal 25/11/2020 sino al 2/12/2021 e a quella degli arresti domiciliari applicati da tale ultima data sino al 02/01/2023, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dall’art.270-quinquiescod.pen., dal quale lo stesso ricorrente era stato assolto, a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, con sentenza del 19/12/2023 della Corte d’assise di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile.

La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., in punto di fatto ha premesso che l’istante era stato sottoposto a misura cautelare in quanto ritenuto gravemente indiziato di avere posto in essere condotte di autoaddestramento con finalità terroristiche; osservando che il sindacato rimesso in sede di istanza di riparazione atteneva al profilo dell’ingiustizia sostanziale della detenzione applicata. Ha quindi ritenuto che la domanda dovesse essere rigettata, essendo ravvisabile in capo all’istante il presupposto ostativo della colpa grave.

Ha esposto che il procedimento di merito aveva tratto origine da una segnalazione conseguente ad attività di investigazione condotta a livello internazionale sulla piattaforma Telegram, sulla quale risultava creato un profilo con screen name“Mohamed”, associato all’utenza telefonica del Giorno; essendo emerso che tale utenza condivideva i messaggi, da circa due anni, di 23 gruppi orientati alla propaganda del terrorismo jihadista, accessibili solo a soggetti ritenuti affidabili, tra i quali figurava anche un gruppo riguardante un mercato di compravendita di armi sito in Giordania; essendosi appurato che le uniche due foto presenti sul profilo del Giorno raffiguravano simboli utilizzati dall’Isis e riportanti scritte propagandistiche in arabo; ha altresì esposto che, all’esito di perquisizione domiciliare, erano stati sottoposti a sequestro dispositivi elettronici e una pen drivesu cui erano stati scaricati dei files aventi a oggetto istruzioni per l’utilizzo di materiale esplosivo e il compimento di azioni terroristiche.

Ha quindi ritenuto che la valutazione originariamente effettuata dal GIP di Catanzaro fosse stata determinata da un comportamento gravemente colposo tenuto dall’indagato, elemento comunque emergente anche dalla definitiva pronuncia assolutoria, che non dubitava che il Giorno avesse posto in essere le attività ascritte in sede di capo di imputazione,pur se non idonee a perfezionare il reato contestato.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Domenico Giorno, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. –la violazione degli artt. 314 cod.proc.pen. e 43 cod.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare l’incidenza causale della asserita colpa grave rispetto alla detenzione applicata, omettendo di apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili; ha esposto che,in relazione al materiale sequestrato, solo una parte di questo era stato ritenuto di interesse investigativo; argomentando che, già in sede di interrogatorio di garanzia –il cui contenuto non era stato in alcun modo valutato dal giudice della riparazione - il Giorno aveva chiarito le finalità, meramente di studio, sottese alla consultazione dello stesso materiale informatico; ha altresì esposto che l’applicazione della misura era stata disposta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che aveva chiarito come l’attività di autoaddestramento fosse penalmente irrilevante se non accompagnata da comportamenti significativi sul piano materiale.

Ha quindi ritenuto che, illegittimamente, la Corte adita avrebbe operato una rivalutazione del compendio probatorio finalizzata a dedurre la potenziale colpevolezza del ricorrente, esclusa dal giudice della cognizione; citando, sul punto, un passo della sentenza assolutoria in cui si sottolineava il carattere libero dell’accesso alle piattaforme valorizzatodal giudice della riparazione; nonché un passo della sentenza di annullamento con rinvio resa da questa Corte in cui era stata sottolineata la carenza dell’elemento oggettivo del reato contestato; esponendo come il GIP avesse, di fatto, sanzionato lo svolgimento di un’attività di informazione costituzionalmente garantita.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In via pregiudiziale e in riferimento ad alcune argomentazioni contenute nell’esposizione del motivo, deve essere richiamato il principio –già enunciato da questa Corte – in base al quale nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, che è una procedura attinente interessi economici e pecuniari di natura civilistica inserita per ragioni di sedes materiaee di opportunità nel codice di procedura penale, il ricorso fissa gli elementi individuanti l'azione esperita, sicché non è consentito mutare la causa petendi né al richiedente, in assenza di consenso o di acquiescenza dell'altra parte, né al giudice, d'ufficio, senza che il controinteressato sia posto in grado di interloquire in merito, per cui, quando l'attore abbia posto a fondamento della richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo dell'art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra causa petendi, quale l'ipotesi di illegittima detenzione, di cui al comma secondo della predetta disposizione di legge (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689).

Nel caso di specie, come sottolineato dalla Corte territoriale, parte ricorrente, in sede di originaria istanza e di impugnazione, ha fatto univoco riferimento alla dedotta ingiustizia “sostanziale” regolamentata dal comma primo dell’art.314 cod.proc.pen., ragione per la quale la fondatezza del motivo di ricorso deve essere valutata in relazione a tale disposizione.

3. Ciò premesso deve osservarsi che, in punto di individuazione dei principi regolatori del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce onere del giudice quello di valutare la sussistenza della condotta ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave sulla base di una valutazione necessariamente compiuta ex antesulla scorta dei comportamenti processuali ed extraprocessuali tenuti dal ricorrente e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex multis, Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069); conseguendo da tale presupposto che il giudice della riparazione, una volta preso atto dell’assoluzione dell’imputato nonostante la sottoposizione a misura cautelare detentiva, non possa sottrarsi dall’onere del necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base del giudizio di assoluzione, per poi extrapolare gli eventuali elementi ostativi al perfezionamento del diritto all’indennizzo.

Rammentando, altresì, il principio in base al quale può costituire condotta colposa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo anche quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque concorso a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà (Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161).

4. Tanto premesso, devono ritenersi conformi ai principi elaborati da questa Corte in tema di efficaciasinergica della condotta extraprocessuale del ricorrente le considerazioni del giudice della riparazione in ordine alla valenza dei comportamenti tenuti dal ricorrente e comunque riconosciuti sussistenti in sede di sentenza di assoluzione. Difatti, sulla base della pronuncia –con la quale il giudice della riparazione ha rispettato l’onere di necessario confronto –risulta essere stata effettivamente accertata l’attività svolta dal ricorrente e valorizzata in sede di applicazione della misura cautelare.

Essendo quindi corretta la valutazione della Corte territoriale in base alla quale il ricorrente avrebbe tenuto condotte che –pur da ritenere penalmente non rilevanti in mancanza di perfezionamento di tutti gli elementi propri del reato di cui all’art.270-quinquiescod.pen. – si sono poste in rapporto di concausalità con la detenzione applicata. Tanto sulla base degli elementi analiticamente indicati nell’ordinanza impugnata; la quale ha fatto riferimento al dato in base al quale il ricorrente, sulla piattaforma Telegram, condivideva messaggi (da circa due anni) con ben 23 gruppi orientati alla propaganda terroristica, tra cui uno avente per oggetto la compravendita di armi in territorio giordano; evidenziando, altresì, che l’istante aveva scaricato e tradotto accuratamente, oltre che catalogato per categoria, ingente materiale di matrice islamista contenente anche istruzioni finalizzate all’utilizzo e alla preparazione di materiale esplodente e di armi da fuoco nonché alle modalità di compimento di esecuzione e torture.

Ne consegue che deve ritenersi del tutto logica e immune dal denunciato vizio di violazione di legge la conclusione finale della Corte; la quale, pur prendendo atto dell’intervenuta assoluzione del ricorrente (per omessa sussistenza di comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexiescod. pen, sulla base dei principi dettati da Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 –02) ha ritenuto che la prolungata e complessa attività posta in essere dal Giorno fosse pienamente idonea a creare, sulla base di una valutazione ex ante, l’erronea apparenza della commissione del reato ascritto.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del Ministero resistente, atteso il carattere del tutto tautologico delle deduzioni spiegate in sede di memoria difensiva, la quale alcun contributo utile ha apportato ai fini della decisione (cfr.Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 – 02). P.Q.M Rigetta il ricorso e