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Sentenza — n. 3650/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3650/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3650/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Berlingieri Antonio, il quale era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 26.10.2021 al 21.10 2022, per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 tdal quale poi era stata assolto, per non avere commesso i fatti contestati, con sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2022, divenuta definitiva il 10.3.2023.La Corte territoriale rigettava l'istanza di riparazione / ritenendo che il comportamento tenuto dal ricorrente fosse idoneo ad integrare un'ipotesi di colpa ,u grave, incompatibile ¢, accoglimento della richiesta avanzata.

Regesto Legislator

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art. 74 D.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 3650/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La decisione della Corte di merito è in linea con i canoni elaborati da questa Corte di legittimità. La nozione di colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. peniostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va infatti individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Parole chiave

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indennità per detenzione sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti precedenti penali rilevanti riabilitazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 74 D.P.R. 309/1990
La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Berlingieri Antonio, il quale era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 26.10.2021 al 21.10 2022, per il reato di cui all'art. 74 D.P.R.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Berlingieri Antonio nato a CATANZARO il 17/11/1974 Nei confronti di: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 23/06/2025 della Corte d'appello di Catanzaro; Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Berlingieri Antonio, il quale era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 26.10.2021 al 21.10 2022, per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 tdal quale poi era stata assolto, per non avere commesso i fatti contestati, con sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2022, divenuta definitiva il 10.3.2023.La Corte territoriale rigettava l'istanza di riparazione / ritenendo che il comportamento tenuto dal ricorrente fosse idoneo ad integrare un'ipotesi di colpa ,u grave, incompatibile ¢, accoglimento della richiesta avanzata.

2. Antonio Berlingieri, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorse per cassazione. 2.1. Con l'unico motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, co. 17 lett. e)/ cod. proc. pen. in riferimento ad atti del processo indicati nel contenuto del ricorso. Il giudice della riparazione avrebbe infatti motivato il rigettok con motivazione del tutto illogica, articolata attraverso la descrizione della vicenda cautelare che aveva interessato l'istante quale riferita ad un contesto di plurime condotte di detenzione, spaccio e offerta in vendita di sostanze stupefacenti, per poi, in concreto, indicare solo due brevi considerazioni per nulla criptiche, a prova che il ricorrente fosse uno stretto collaboratore di tale Passalacqua Marco, che dirigeva i traffici.

Il giudice della riparazione avrebbe valorizzato circostanze escluse o non provate dai giudici della cognizione al fine di negare la riparazione richiesta dall'istante. Il ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento alla corretta applicazione dell'art.314 c.p.p., nonché il vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di condotte ascrivibili a dolo o colpa grave poste in essere dall'imputato e concorrenti nella determinazione delle ragioni sottostanti la scelta di applicare la custodia cautelare a carico del Berlingeri.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. La decisione della Corte di merito è in linea con i canoni elaborati da questa Corte di legittimità. La nozione di colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. peniostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va infatti individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

A tale riguardo, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto" (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, La Fornara, Rv. 268952;

Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, De Benedictis, Rv. 222263).

3. Ancora, va ricordato che, sempre secondo i consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità, il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi al fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010 , Rv. 247867 - 01; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, Rv. 271739 - 01).

4. Tanto premesso, la Corte territoriale sottolinea che, alla luce degli elementi emersi dalle sentenze di merito, seppur non sia stato dimostrato il ruolo del ricorrente di partecipante all'associazione, lo stesso non aveva comunque esitato a prendere parte, come emissario, all'incontro cori soggettoin rapporto con tolui il quale dirigeva le attività dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nel territorio di Santa Maria Capua Vetere, tale Passalacqua Marco, rapportandosi direttamente con lui. L'ordinanza impugnata ha rilevato altresì come, nell'occasione, il ricorrente 'A ve -Và, 'a-ssecondato le pressanti richieste di conoscere l'esito dell'incontro, seguendolo in contemporanea telefonicamente.

Precisamente, la Corte territoriale cita testualmente un significativo passaggio della sentenza assolutoria, secondo cui (cfr. pag. 4 della ordinanza impugnata) " [...] Sostanzialmente l'accusa si basa su una serie di conversazioni- telefoniche e ambientali...[...] dalle quali, se da un lato emerge certamente l'inserimento dell'imputato nell'ambito del contesto criminale del luogo, d'altra parte, tuttavia, non emerge lo stabile e sistematico inserimento dell'imputato in seno all'associazione contestata [...]".

5. Orbene, sempre secondo l'insegnamento di questa Corte, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, Rv. 287302; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397).6. Nel caso di specie il giudice della riparazione ha ben spiegato la ragione per cui il comportamento dell'odierno ricorrente ha cagionato una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si ""ostanzi nell'adozione enel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

4. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. IL ricorrente va pure condannato alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Così è deciso, 17/12/2025 Il Con igliere estensore Il Presidente! /