Italian court annuls traffic penalty sentence for failing to convert detention to fine as agreed by parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Gip's sentence without remittal because the judge failed to convert the agreed detention penalty into a fine. The defendant and prosecutor had previously agreed to substitute the custodial sentence with a monetary fine, but the lower court imposed a six-month detention instead. The court ruled that the judge is legally bound to respect the unitary nature of the plea bargain and cannot apply a different sanction than that explicitly agreed upon by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; In plea bargaining proceedings, the judge must apply the penalty exactly as agreed by the parties regarding both quality and quantity, and cannot substitute a different sanction without violating the unitary nature of the pact.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Massagli Andrea nato a Lucca il 21/08/1967 avverso la sentenza del 14/04/2025 del Gip del Tribunale di Lucca. Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Ceniccola che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Gip del Tribunale di Lucca ha applicato ad Andrea Massagli la pena di mesi sei di 4 m ri 4 arresto ed euro 1.400,000 di e disposto la sospensione della patente di guida per la durata di mesi dodici (mesi sei raddoppiata per l'appartenenza del veicolo a terzi), in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, in relazione al comma 2 lett. c), Cod. strada.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dei Massagli,affidato a due motivi. 2.1.Con il primo si deduce la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. stante la difformità tra la sentenza pronunciata e l'accordo intervenuto tra A ti rtt A_ le parti. In particolare, si lamenta che il giudice Io omesso di disporre la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, così come era stato concordato tra le parti. Ove, invero, il giudice non avesse condiviso l'accordo avrebbe dovuto rigettare l'istanza, non essendo in suo potere modificare l'accordo intercorso tra le parti processuali. 2.2.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 186, comma 7, Cod. strada, per avere il giudice applicato il raddoppio del termine di sospensione della patente di guida (da mesi 6 a mesi 12) in considerazione dell'appartenenza del veicolo a soggetto estraneo. Ancorché, infatti, il PM e l'imputato avessero concordato la sospensione della patente per mesi 12, il raddoppio è stato disposto in violazione di legge, così come stabilito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 46624 del 29/10/2015 che ha sancito il principio secondo cui la durata della sospensione della patente di guida ex art. 187, comma 7, Cod. strada risulta compresa tra il minimo di sei mesi massimo di due anni, non avendo rilievo, ai fini della determinazione della durata della sanzione, la cfrcostanza che l'autovettura utilizzata dall'imputato, autore del rifiuto, appartenga a persona estranea al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
2. Con atto di opposizione a decreto penale di condanna datato 31 gennaio 2024 Andrea Massagli ha chiesto l'applicazione della pena di mesi nove di arresto e 2.100 euro di ammenda, ridotta per il rito a mesi sei e 1.400 di ammenda, con la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (180 giorni\A/euro 5,00/ pari a complessivi 900,00 euro) e, dunque, complessivi 2.300,00 euro di ammenda e con la sospensione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Sulla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico Ministero ha prestato il consenso in data 6.2.2025.
E' qui opportuno rammentare che il principio che governa l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti è quello della necessaria corrispondenza, per qualità e quantità della pena applicata rispetto a quella stabilita e oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti. E' stato ripetutamente affermato, in tema di mancata coerenza tra il contenuto dell'accordo e la pronuncia che, laddove in sede di patteggiamento venga richiesta la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni di cui all'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice non può applicare la pena concordata senza concedere la chiesta sostituzione, non essendo consentito dalla legge, né può, in difformità o a modifica dell'accordo raggiunto, applicare una sanzione sostitutiva diversa da quella pattuita (Sez. 2, n. 9841 del 14/02/2024, non massimata, in motivazione;
Sez. 3, n. 51692 del 09/06/2016, non massimata, Sez. 2, n. 10133 dei 22/10/1993, Rv. 196722 -01). E' stato, altresì, precisato, che «in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di a. pplicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista dell'applicazione della pena concordata» (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Rv. 284961).
Nel caso di specie, avendo le parti concordato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il giudice, dopo avere verificato i presupposti per la conversione, avrebbe dovuto recepire l'intero accordo. Se, al contrario, avesse rilevato qualche causa ostativa, avrebbe dovuto rigettare la richiesta, non potendo modificare quanto convenuto tra le parti.
3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione al Gip del Tribunale di Lucca, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca, per l'ulteriore corso. Deciso il 3 dicembre 2025 Il Présidente Emanuele Di S