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Sentenza — n. 3600/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3600/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3600/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Andrea Barracu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appellodi Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia emessa il 27 settembre 2021 dal Tribunale di Sassari in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, mediante sottrazione, dopo averla strappatadai tasselli, di una rastrelliera in rame completa di bulloneria e di tubi in rame, di proprietà della Liquigas s.p.a.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3600/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, mediante sottrazione, dopo averla strappatadai tasselli, di una rastrelliera in rame completa di bulloneria e di tubi in rame, di proprietà della Liquigas s.p.a.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di contestazione ripudiazione
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Barracu Andrea nato a ALGHERO il 13/08/1975 inoltre: Fiorino Giuseppe In Qualita' Di Amministratore Delegato E Rappresentante Legale Della Liquigas Spa avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreSABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendoche il ricorso sia dichiarato inammissibile

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Andrea Barracu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appellodi Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia emessa il 27 settembre 2021 dal Tribunale di Sassari in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, mediante sottrazione, dopo averla strappatadai tasselli, di una rastrelliera in rame completa di bulloneria e di tubi in rame, di proprietà della Liquigas s.p.a.

2. Due i motivi a sostegno del ricorso: 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione affermando che è erronea la sentenza impugnata per aver ritenuto sussisten te la condizione di procedibilità: la querela, infatti, fu formalizzata da un semplice venditore della Liquigas spae non dal legale rappresentante; 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena in difetto di impugnazione del Pubblico ministero. Si tratterebbe di revoca illegittima perché i precedenti penaliche , a dire della Corte di appello , erano ostativi alla concessione, risultavanogià dal certificato penale nella disponibilità del Tribunale.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore genarle ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. I n data 07/10/2025 , sono pervenute memor i a , conclusioni e nota spese dell’avv. Francesco Emanuele Salamone,difensore della parte civile Liquigas s.p.a.

5. Il ricorso è inammissibile . Il p rimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La sentenza impugnata è stata pronunciata successivamente all'entrata in vigore deld.lgs. 10 ottobre 2022 , n. 1 50 che, per quanto di interesse in questa sede, ha modificato il regime di procedibilità - divenuto a querela - del reato di furto aggravato, ad eccezione dei casi di condotta in danno di soggetti "vulnerabili" e di sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio, ipotesi non ricorrenti nel caso in esame. Tanto premesso, il Collegio osserva che la Liquigas s.p.a., indicata quale persona offesa, si è costituita parte civile nel presente giudizio.

Questa Corte ha affermato (ex multis, Sez. 1, n. 26575 del14/05/2024, Barbaro Ruggero, Rv. 286741 ; Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844)che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.

Anche il secondo motivo èmanifestamente infondato. D iversamente da quanto prospettato dalla difesa,infatti, la Corte territoriale non ha affatto proceduto, d’ufficio, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena accordato dal primo Giudice, in quanto, per come agevolmente è possibile evincere dal dispositivo della sentenza impugnata, vi è stata integrale conferma della sentenza di primo gradoche aveva disposto la sospensione condizionale della pena.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la c ondanna de l ri corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato deve,inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Liquigas s.p.a.che vengono liquidate in complessivi euro 3000, 00, oltre accessori di legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile L iquigas s . p . a . , c he liquida in complessivi euro3000,00, oltre accessori di legge . Così deciso il 1