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Sentenza — n. 3592/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3592/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3592/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ricorre avverso la sentenza emessa il 4 aprile 2025 dal Tribunale di Salerno che ha assolto Pasqualina Esposito dal reato di furto di energia elettrica ritenendo insufficiente il compendio probatorio. 1.2. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo motivo , si deduce la manifesta illogicità della m otivazione , per essere i l G iudice pervenuto al proscioglimento dell'imputata sulla base di una sequenza motivazionale illogica. Pur dando atto, in particolare, della sussistenza di un allaccio abusivo alla rete Enel al servizio dell'abitazione dell'imputata, peraltro già intestataria della fornitura, il Giudice ne ha tratto l'incoerente seguente conclusione secondo cui non era emerso dalle risultanze disponibili che l'allaccio abusivo alla rete elettrica sia stato realizzato dall'imputata.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen; Sentenza — n. 3592/2026 — snpen · Corte di Cassazione: É opportuno premettere che la sentenza impugnata , avendo ad oggetto un reato a citazione diretta, è unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile. Invero, la l. n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, ha previsto una modifica dell'articolo 593, comma 2, sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che: “Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2”.Poiché la pronuncia del giudice monocratico di Salerno è stata emessa successivamente alla entrata in vigore della riforma, al momento di proposizione dell’impugnazione, il Procuratore generale poteva unicamente proporre ricorsoper cassazione.

Parole chiave

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prova liberatoria danneggiamento d'impianti elettrici insufficienza di prove sottrazione di energia accuse di abuso motivi probatori

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
Con il secondomotivo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Salerno nel procedimento a carico di: Esposito Pasqualina nato a BATTIPAGLIA il 24/07/1979 avverso la sentenza del 04/04/2025 del TRIBUNALE di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreSABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ricorre avverso la sentenza emessa il 4 aprile 2025 dal Tribunale di Salerno che ha assolto Pasqualina Esposito dal reato di furto di energia elettrica ritenendo insufficiente il compendio probatorio. 1.2. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo motivo , si deduce la manifesta illogicità della m otivazione , per essere i l G iudice pervenuto al proscioglimento dell'imputata sulla base di una sequenza motivazionale illogica. Pur dando atto, in particolare, della sussistenza di un allaccio abusivo alla rete Enel al servizio dell'abitazione dell'imputata, peraltro già intestataria della fornitura, il Giudice ne ha tratto l'incoerente seguente conclusione secondo cui non era emerso dalle risultanze disponibili che l'allaccio abusivo alla rete elettrica sia stato realizzato dall'imputata.

In sostanza, si sostiene, la Esposito continua a fruire dell'energia elettrica nell'abitazione da lei condivisa con il marito, grazie ad un allaccio abusivo alla rete Enel e senza pagarne il corrispettivo. L'accertata eaffermata utilizzazione illecita dell'energia sottratta all’Enel è stata illogicamente svalutata sino alla irrilevanza rispetto al tema della condotta di allaccio e al dubbio su chi ne sia l'autore materiale. Con il secondomotivo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen. e del la disciplina del concorso di persone nel reato.

È agevole desumere gli elementi di responsabilità dell'imputata quantomeno a titolo di concorso certamente nella sottrazione dell'energia ma ancor prima nella stessa condotta di allaccio abusivo, essendone comunque, se non l'autrice materiale, l’istigatrice.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. É opportuno premettere che la sentenza impugnata , avendo ad oggetto un reato a citazione diretta, è unicamente ricorribile per cassazione e non appellabile. Invero, la l. n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto del 2024, ha previsto una modifica dell'articolo 593, comma 2, sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che: “Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2”.Poiché la pronuncia del giudice monocratico di Salerno è stata emessa successivamente alla entrata in vigore della riforma, al momento di proposizione dell’impugnazione, il Procuratore generale poteva unicamente proporre ricorsoper cassazione.

La novella citata, inoltre,nulla ha previsto in tema di ricorso per cassazione esperibile dal pubblico ministero, con la conseguenza che l’impugnazione dell’organo della pubblica accusa non incontra alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025 Rv. 288029). Tanto premesso, il ricorso è fondato. L'illecita fruizione consapevole dell'energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della res, attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore.

Di conseguenza, al di là dell’individuazione dell’autore materiale dell’accertata realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica, ciò che rileva ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per il reato contestato è l’utilizzo continuativo dell’energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene (in tal senso, cfr. Sez. 5, n.24592 del 30/04/2021, Bellafiore Mario Gaspare, Rv. 281440 : “Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi”).

Nel caso in esame, accertat i l’allaccio abusivo alla rete elettrica realizzato nell’abitazione dei coniugi Gallo-Esposito e l’intestazione della fornitura all’odierna imputata,la motivazione del Tribunale di Salerno , che ha assolto la Esposito « non essendo emerso dalle risultanze disponibili che l’allaccio abusivo alla rete elettrica sia stato realizzato dall’imputata», appare manifestamente illogica e non rispettosa del principio sopra richiamato.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvi o per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. P.Q.M Annulla la sentenza impugnatacon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. Così