Sentenza — n. 3328/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lila Mirel nato in ALBANIAil 07/04/1992 avverso l'ordinanza del 23/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 bis comma 3 cod.proc.pen; Sentenza — n. 3328/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.È stata richiesta , ai sensi dell'art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen. , la correzione d’ufficio dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 17795 del 23 aprile 2025,resa all'esito della udienza camerale della medesima data, in quanto, per mera svista , era stato indicato erroneamente il nome di battesimo del ricorrente, che risultava indicato con il cognome e nome di LILA ANI in luogo di LILA MIREL 2.La richiesta è fondata, giacché si evince ex actis che trattasi di evidente errore materiale, posto che sia il provvedimento originariamente impugnato che tutti gli altri atti del procedimento ivi compreso il ricorso per cassazione riguardano LILA MIREL.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lila Mirel nato in ALBANIAil 07/04/1992 avverso l'ordinanza del 23/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.È stata richiesta , ai sensi dell'art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen. , la correzione d’ufficio dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 17795 del 23 aprile 2025,resa all'esito della udienza camerale della medesima data, in quanto, per mera svista , era stato indicato erroneamente il nome di battesimo del ricorrente, che risultava indicato con il cognome e nome di LILA ANI in luogo di LILA MIREL 2.La richiesta è fondata, giacché si evince ex actis che trattasi di evidente errore materiale, posto che sia il provvedimento originariamente impugnato che tutti gli altri atti del procedimento ivi compreso il ricorso per cassazione riguardano LILA MIREL.
S'impone, pertanto, la correzione dell'errore materiale nel senso megliospecificato in dispositivo. P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella intestazione, nel secondo rigo del punto 1) e nel primo rigo del punto 2) del “Ritenuto in fatto” della sentenza-documento numero17795 del 23 aprile 2025 ( dep. il 12 maggio 2025) Rg 6408/2025,nel senso che il nome di battesimo del ricorrente "Ani” è sostituto dal nome "Mirel”. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 14.1.2026 Il Consigliere est.
Il Presidente Daniela Calafiore Andrea Montagni