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Sentenza — n. 3211/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls second-instance judgment for failure to declare crimes extinguished by short prescription period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3211/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale and the defendant appealed a second-instance judgment that confirmed a conviction for traffic offenses with recidiva reiterata. Both parties argued that the six-year short prescription period had expired before the appeal proceedings began, yet the lower courts failed to declare the crimes extinguished. The Supreme Court ruled that the prescription period must be calculated based on the maximum statutory penalty increased for recidiva, not the minimum, finding the six-year term had indeed lapsed in January 2025.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: The prescription period for crimes punishable by a fixed-term sentence below six years must be calculated on the maximum statutory penalty increased for recidiva, not the minimum threshold.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescrizione breve recidiva reiterata termine prescrizione pena edittale massima estinzione reato codice penale annullamento sentenza riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
breve, pari a sei anni, stabilito dall'art. 157 cod. pen. A dire dell'imputato, inoltre, sarebbe maturato anche il termine di prescrizione c.d.
Art. 99 cod. pen.
strada - per entrambi pari ad anni tre di reclusione - e tenuto conto dell'aumento di pena disposto per la recidiva reiterata dall'art. 99 cod. pen., il termine di prescrizione ex art.
Art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 157 cod. pen
breve, pari a sei anni, stabilito dall'art. 157 cod. pen.
art. 99 cod. pen
strada - per entrambi pari ad anni tre di reclusione - e tenuto conto dell'aumento di pena disposto per la recidiva reiterata dall'art. 99 cod. pen., il termine di prescrizione ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Stocola, Rv. 275724-01
Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Stocola, Rv. 275724-01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: COCOMAZZI CELESTINO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 21/12/1963 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 maggio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 29 gennaio 2019 con cui Cocomazzi Celestino era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con la recidiva reiterata.

2. Avverso tale sentenza ha, in primo luogo, proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, deducendo, con un'unica censura, inosservanza ed erronea applicazione di legge per violazione dell'art. 157 cod. pen., nello specifico lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati, considerato che il relativo termine, pari a sei anni, sarebbe decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

3. Tale ultima decisione è stata, altresì, impugnata da Cocomazzi Celestino, a mezzo del suo difensore, che ha eccepito, con un unico motivo di ricorso, violazione degli artt. 157 ss. cod. pen. e inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine alla mancata pronuncia di una sentenza dichiarativa dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Avrebbero, in particolare, errato i giudici di secondo grado per non aver considerato - pur essendo stati sollecitati in tal senso dalla difesa - come, già a far data dal 29 gennaio 2025, fosse decorso il termine di prescrizione c.d. breve, pari a sei anni, stabilito dall'art. 157 cod. pen. A dire dell'imputato, inoltre, sarebbe maturato anche il termine di prescrizione c.d. lungo, per essere decorsi oltre sette anni e sei mesi tra la data di commissione dei reati e quella di emissione del decreto di citazione in appello.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per essere i reati estinti per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I proposti ricorsi sono fondati, dovendo essere rilevata, con valenza assorbente, l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione c.d. breve.4 2. Assume rilievo, infatti, il principio per cui, in tema di prescrizione e con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni cinque per le contravvenzioni, l'aumento per la recidiva reiterata - come nel caso di specie contestata all'imputato - deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall'art. 157, primo comma, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Stocola, Rv. 275724-01). Ne consegue, dunque, con riferimento alla fattispecie in esame, che, prendendo come riferimento la pena massima edittale prevista per i reati di cui agli artt. 189, comma 6, cod. strada e 189, comma 7, cod. strada - per entrambi pari ad anni tre di reclusione - e tenuto conto dell'aumento di pena disposto per la recidiva reiterata dall'art. 99 cod. pen., il termine di prescrizione ex art. 157 cod. pen. pari a sei anni, decorso a far data dall'ultimo atto interruttivo costituito dalla pronuncia della sentenza di primo grado (29 gennaio 2019), è maturato, in assenza di sospensioni, il 29 gennaio 2025, e quindi prima del successivo atto di interruzione della prescrizione rappresentato dalla notificazione al Cocomazzi del decreto di citazione in appello, avvenuta il giorno 11 febbraio 2025.

La Corte di merito, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la conseguente estinzione dei reati per intervenuto decorso del termine di prescrizione, come, invero, erroneamente non effettuato.

3. Ne deriva la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 20 n