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Sentenza — n. 2909/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2909/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2909/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 10 luglio 2025 la Corte d'appello di Roma ha accolto l'istanza di equa riparazione presentata da Bantsadze Guga per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia cautelare dal 29 marzo 2022 al 29 aprile 2022, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma il 28.3.2022 in relazione al reato di rapina impropria aggravata. Quanto al merito, il Tribunale di Roma con sentenza del 14 aprile 2023, divenuta irrevocabile l’ 1.6.2023, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché il fatto non sussiste.

Regesto Legislator

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art. 112 cod.proc.civ, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2909/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale, nell'accogliere la domanda, ha liquidato all’istante la somma di Euro 7546,00, calcolata in relazione a giorni 32 di detenzione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino al soddisfo. 3.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, articolando un solo motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva ripristino dello statuto di rifugiato restituzione dell'assistenza sociale restituzione del termine ripristino dello stato precedente revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod.proc.civ
Si assume che nella domanda introduttiva del giudizio l’istante non aveva richiesto la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria cosicché la statuizione viola il disposto di cui all’art. 112 cod.proc.civ.
art. 314 cod. proc. pen
Questa Corte di legittimità e questa stessa Sezione hanno da tempo chiarito che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale, non già moratori, bensì corrispettivi sulla somma attribuita all'istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato avverso l'ordinanza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 luglio 2025 la Corte d'appello di Roma ha accolto l'istanza di equa riparazione presentata da Bantsadze Guga per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia cautelare dal 29 marzo 2022 al 29 aprile 2022, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma il 28.3.2022 in relazione al reato di rapina impropria aggravata. Quanto al merito, il Tribunale di Roma con sentenza del 14 aprile 2023, divenuta irrevocabile l’ 1.6.2023, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché il fatto non sussiste.

2. La Corte territoriale, nell'accogliere la domanda, ha liquidato all’istante la somma di Euro 7546,00, calcolata in relazione a giorni 32 di detenzione, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito sino al soddisfo. 3.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, articolando un solo motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. e 112 cod. proc.civ. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Si assume che nella domanda introduttiva del giudizio l’istante non aveva richiesto la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria cosicché la statuizione viola il disposto di cui all’art. 112 cod.proc.civ.

4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento in parte qua dell’ordinanza impugnata. 5.Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato. Questa Corte di legittimità e questa stessa Sezione hanno da tempo chiarito che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale, non già moratori, bensì corrispettivi sulla somma attribuita all'istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda. In mancanza, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 1856 del 7/1/2016, Rv. 265580, Sez. 4, n. 46966 del5 aprile 2017, n.m;

Sez. 4, n.34003 del 21 6/2022, n.m.; Sez. 4, n.23745 del 06/06/2025, Rv. 288270). Si é altresì affermato che gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito, avente natura non risarcitoria, può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 3, n. 45706 del26.10.2011, Rv. 251595). Quanto alla rivalutazione monetaria, oltre a non essere stata chiesta non é neppure dovuta, atteso che il diritto alla riparazione per l' ingiusta detenzione sorge con il provvedimento del giudice, per cui, prima di esso, non può essere fonte di danno da svalutazione monetaria(Sez. 4, n. 34674 del 22/06/2010, Rv. 248084). 2.Nella specie, come emerge dall’istanza in atti, la parte non aveva proposto domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma liquidata a titolo di indennità, né domanda di rivalutazione monetaria, cosicchè le relative statuizionisono state pronunciate in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dalla norma sopra richiamata. 3.Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla corresponsione degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo ed alla rivalutazione monetaria di detta somma.

P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alle statuizioni concernenti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; statuizioni che elimina. Così deciso in Roma il 27.11.2025 Il Consigliere estensore Il President