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Sentenza — n. 2697/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming misclassification of theft as robbery due to lack of manifest error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2697/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a first-instance conviction for aggravated theft, arguing the facts constituted improper robbery rather than simple theft. The defense requested inadmissibility, but the court rejected the appeal, finding no manifest error in the lower court's legal qualification. The court determined that the police report's ambiguous description of brandishing a tool did not clearly demonstrate the intent to intimidate required for robbery.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 624-bis, cod. pen.: An appeal against a plea-bargain sentence based on erroneous legal qualification is admissible only for manifest error, excluding cases where the alternative classification remains within the realm of reasonable opinion.

Parole chiave

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manifest error standard plea bargain appeal theft versus robbery improper robbery legal qualification review rapina qualificata scippo imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 624-bis, cod. pen.
Art. 110, cod. pen.
Art. 625, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 30/6/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Foggia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Gregorio Ciro Enzo la pena di anni due di reclusione ed euro 297,00 di multa per il reato di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, PG in proc. Bastea
254865; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, PG in proc. Bastea, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: Gregorio Ciro Enzo nato a BARI il 13/04/1982 inoltre: Parte Civile avverso la sentenza del 30/06/2025 del TRIBUNALE di Foggia. Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/6/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Foggia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Gregorio Ciro Enzo la pena di anni due di reclusione ed euro 297,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625 n. 2 e 5 cod. pen. All'imputato era contestato di essersi impossessato, in concorso con altri, dei beni di proprietà dei coniugi Magistro-Nobile, dopo essersi introdotto nell'abitazione di costoro con violenza sulle cose, consistita nel danneggiamento della porta finestra della cucina, i cui vetri venivano infranti.

Il P.G. presso la Corte di Appello di BarVa proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia in esame, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Un'attenta lettura degli atti, rappresenta il ricorrente, avrebbe dovuto indurre il giudice ad individuare nei fatti una diversa qualificazione giuridica, dovendo la condotta sussumersi sotto la fattispecie della rapina impropria. Risulta dalla relazione di servizio del 23 aprile 2025, a firma di Marcone Emanuele, Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Foggia, che l'imputato, allorché rimase bloccato all'interno del recinto condominiale, non potendo più guadagnare la fuga, brandiva un piede di porco all'indirizzo del verbalizzante e comunicava con i complici usando un telefono di vecchia generazione.

Lo stesso giudice di prime cure dà atto - seppur in maniera estremamente sintetica - della minaccia perpetrata dall'imputato nei confronti dell'assistente di polizia Marcone Emanuele. La condotta serbata dall'imputato si è sostanziata in una minaccia - perpetrata con l'uso di un'arma impropria - nei confronti dell'operante, posta in essere allo scopo di guadagnare la fuga e garantirsi l'impunità dopo la sottrazione delle cose. Ciò integra la fattispecie del diverso reato di rapina impropria.

2. Il P.G. presso questo Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La difesa ha presentato conclusioni scritte nelle quali invoca la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Premesso che in questa sede non è possibile rivalutare il fatto attraverso il controllo delle risultanze processuali, si osserva come, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, da ribadirsi anche in relazione al caso che occupa, in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto riguarda i soli casi di errore manifesto, ossia i casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si traduca in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153;

Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, PG in proc. Bastea, Rv. 241666). " _ ( 7 Si è anche precisato che s'erro-flé-a quìlffit-a-Z-rone del fatto contenuta in sentenza è limitata ai soli casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla stessa contestazione (Si veda Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in proc.

Cari, Rv. 279842, dove, in motivazione, la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Nel caso in esame non si individua alcun errore manifesto del giudice: la imputazione elevata a carico dell'imputato riguarda il reato di furto in abitazione pluriaggravato e la contestazione, nella parte descrittiva, non contiene alcun riferimento ad una minaccia esercitata dal soggetto agente al fine di garantirsi l'impunità dal reato o il possesso delle cose sottratte.

Dal testo del provvedimento impugnatot non si evince che il giudice abbia attribuito un connotato intimidatorio al fatto che l'imputato "brandisse" un piede di porco mentre comunicava al telefono con i complici. La possibilità d'individuare nei fatti la diversa fattispecie della rapina impropria discenderebbe dal contenuto dell'annotazione di polizia prodotta dal ricorrente, in cui l'Assistente di Polizia Marcone, libero dal servizio, '-rappresentavTixdi essere intervenuto dopo il furto e di avere chiuso la via di fuga all'imputato, il quale "brandeggiava" un piede di porco nei suoi confronti, parlando al telefono con i complici.

Si tratta di una circostanza equivoca, dalla quale non può immediatamente desumersi la volontà del soggetto agente di minacciare e intimidire l'assistente di polizia ed i condomini che erano intervenuti sul posto. Invero, nell'annotazione non si parla esplicitamente di minaccia; il termine adoperato dal verbalizzante, di uso non comune, ha il significato letterale di fare roteare un oggetto intorno ad un asse verticale; il fatto che l'imputato fosse impegnato contemporaneamente a compiere due azioni ("brandeggiare" il piede di porco e parlare al telefono) presta il fianco ad interpretazioni non univoche in ordine alla sua reale intenzione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso i