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Sentenza — n. 2692/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction due to prescription; crime extinguished before final appeal judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2692/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate court's conviction without remitting the case for retrial. The defendant argued for acquittal based on lack of motivation regarding statutory mitigating factors, but the court found the crime had already expired. The court ruled that once a crime is extinguished by prescription, no further procedural defects or lack of motivation can invalidate the judgment, making a substantive acquittal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 129 cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by prescription, the Court of Cassation must annul the judgment without remittal, as no further investigation is required.

Parole chiave

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prescription of crime extinguishment of offense annulment without remittal lack of motivation statutory mitigation commisurazione della pena per traffico di stupefacenti consumo di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
L'imputato era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo K) della rubrica, fatto commesso in data 11/5/2017.
Art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, occorre rilevare come sussistano i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato.
art. 131-bis cod. pen
La Sezione Terza della Corte di Cassazione adita annullava la sentenza impugnata, individuando un difetto di motivazione con riferimento ai punti riguardanti l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
artt. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio l'imputato ha nuovamente proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 131-bis cod. pen., 62 n.
art. 129 cod. proc. pen
Tanto premesso, occorre rilevare come sussistano i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001
Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'onofrio Fabio nato a PIEDIMONTE MATESE il 10/07/1981 avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d'appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 8/1/2025, la Corte d'appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza (sent. n. 39883/23; n. 42767/22 R.G. del 28/4/2023), ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa in data 9/7/2021, a carico di D'Onofrio Fabio. L'imputato era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo K) della rubrica, fatto commesso in data 11/5/2017.

2. La vicenda processuale, ai fini che qui interessano, può essere ricostruita come segue. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di S. Maria Capua Vetere riconosceva l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa; concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9/6/2022, confermava integralmente la sentenza del primo giudice.

Avverso la pronuncia della Corte d'appello da ultimo richiamata proponeva ricorso per cassazione l'imputato predetto. La Sezione Terza della Corte di Cassazione adita annullava la sentenza impugnata, individuando un difetto di motivazione con riferimento ai punti riguardanti l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Nella motivazione della pronuncia rescindente così si stabiliva: "Sono fondate [...] le eccezioni in merito al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62 n. 4 cod. pen.

I motivi di appello erano specifici e riguardavano essenzialmente l'occasionalità dell'episodio e l'irrisorietà del corrispettivo che poteva essere stato al massimo di 50 euro. La risposta della Corte di appello è stata apodittica: ha negato la causa di proscioglimento sulla base di un presunto contesto criminale mai accertato e l'attenuante del lucro di speciale tenuità senza verificare quale fosse stato l'effettivo prezzo della cessione".

3. Avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio l'imputato ha nuovamente proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 131-bis cod. pen., 62 n. 4 cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Nella sentenza rescindente, osserva la difesa, la Corte di Cassazione aveva posto in evidenza come il valore della dose venduta - aspetto significativo ai fini della valutazione da compiersi in relazione alla invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - non fosse stato precisamente individuato.

La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto che il valore del quantitativo di stupefacente ceduto dall'imputato corrispondesse a 50 euro, senza indicare gli elementi dai quali ha tratto detto convincimento. Così argomentando, non ha rispettato il dictum della Cassazione, che aveva stigmatizzato la mancata verifica del quantitativo ceduto e dell'effettivo prezzo della vendita. I giudici di merito hanno poi ancorato a considerazioni del tutto assertive ed illogiche la gravità del fatto, assumendo che la condotta fosse stata realizzata in una località "scarsamente antropizzata", così da risultare maggiormente allarmante sul piano della diffusività dello stupefacente, senza chiarire quali criteri abbia utilizzato per giungere a tale conclusione.

Infine, alcun riferimento è stato effettuato dalla Corte di merito alle concrete modalità con le quali sarebbe avvenuta la cessione dello stupefacente da parte di D'Onofrio, solo elemento che, in ragione dell'avvenuta vendita di una sola dose per un controvalore irrisorio, avrebbe potuto, eventualmente, rivelare la particolare gravità di un comportamento oggettivamente connotato da minima offensività.

3. Non sono pervenute conclusioni scritte delle parti.

4. Tanto premesso, occorre rilevare come sussistano i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato. La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il cui termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei, in assenza di periodi di sospensione, non rilevati dalla consultazione degli atti, risulta estint% alla data dell'11/11/20t4. Deve rilevarsi come il ricorso in esame non presenti profili d'inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze proposte.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturata successivamente alla sentenza impugnata. E' il caso di aggiungere come risulti superfluo qualsiasi approfondimento nel merito, proprio in considerazione della maturata prescrizione; invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.

Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso