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Sentenza — n. 2415/2026 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal for material error correction dismissed due to lack of oral defense and procedural inaccessibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2415/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil parties' extraordinary appeal for material error correction inadmissible. The appellant argued that the Supreme Court failed to award litigation costs despite submitting written conclusions, while the prosecution noted the absence of the appellant's counsel at the public hearing. The Court ruled that because the defense was not present during the oral session, no costs could be awarded to the absent civil party, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal for correction of material error is inadmissible if the underlying judgment was rendered without the presence of the opposing party's counsel at the public hearing, precluding the award of litigation costs to the absent party.

Parole chiave

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material error correction inadmissible appeal litigation costs award public hearing absence civil party participation obbligo di comparizione all'udienza rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis c.p.p.
3.Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi, di cui al proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 625bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsiinammissibili e, a norma dell’art. 616 c od .
Art. 127 c.p.p.
art. 127 c.p
art. 625 bis cod. proc. pen
3.Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi, di cui al proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 625bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 12345/2024
Sez. 1, n. 20158 del 30/03/2022
Sez. 1, n. 20158 del 30/03/2022, Vincenti, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 29472 del 07/05/2018
Sez. 5, Sentenza n. 29472 del 07/05/2018, Dante,Rv.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001
In ogni caso, assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è che, come si rileva ex actisdall’intestazione della sentenza e dal verbale di udienza -cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023
Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022
(Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi,Rv.
Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022
283608 -02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, dep.
Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019
283118- 01; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv.
Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili: Marra Filomena nataa NAPOLI il 12/03/1960 Miranda Vincenzo nato a NAPOLI il 08/07/1965 nel procedimento a carico di: Mormile Aniello nato a NAPOLI il 03/12/1986 avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella; Lette le conclusioni per l’udienza ex art. 127 c.p.p. senza trattazione orale, non richiesta da alcuna delle parti, del Sostituto Procuratore gen. Marilia Di Nardo, che ha chiesto correggersi l’errore materiale Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.

Filomena Marra e Vincenzo Miranda, parti civili costituite nel proc. n. 27210/2015 R,G.N.R. a carico di Aniello Mormile, definito con la sentenza n. 20830 del 03/04/2019 della Quarta Sezione penale di questa Corte con declaratoria di inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia allo stesso da parte del Mormile a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, propon gono ricorso straordinario per la correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza in epigrafe. Richiamando a sostegno delle proprie argomentazioni il dictumdi Sez.

U. n. 12345/2024 iricorrenti lamenta no che la Corte di legittimità non abbia provveduto alla liquidazione delle spese processuali a suo favore. Ciò – ci si duole – è avvenuto nonostante la documentata produzione, attraverso il relativo deposito in cancelleria, di conclusioni scritte e nota spese.

2. Il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3.Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi, di cui al proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 625bis cod. proc. pen., siano inammissibili.

4. Va rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso il precedente giudice di legittimità è pervenuto a seguito di rinuncia allo stesso fatta pervenire in data 26/03/2019, pochi giorni prima dell’udienza pubblica fissata per il 03/04/2019, a firma degli Avv. Gaetano Porto e Stefano Montone, con allegata dichiarazione anche dell’interessato Aniello Mormile. Non è dato riscontrare in atti se i difensori del ricorrente abbiano dato seguito a quanto affermato nell’atto di rinuncia laddove dichiarano che “sarà comunque cura degli scriventi difensori informare via PEC i procuratori delle costituite parti civili della sopravvenuta rinuncia”, ciò in quanto questa Corte ha chiarito che l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile e, nel caso non vi provveda, è tenuto alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa(cfr.

Sez. 1, n. 20158 del 30/03/2022, Vincenti, Rv. 283063 – 01 ; conf. Sez. 5, Sentenza n. 29472 del 07/05/2018, Dante,Rv. 273476 – 01 ). In ogni caso, assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è che, come si rileva ex actisdall’intestazione della sentenza e dal verbale di udienza -cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) - all’udienza pubblica del 03/04/2019, in cui la Corte ha pronunciato, su conforme richiesta del PG, sentenza di inammissibilità del ricorso nessun difensore era presente.

5. Pertanto, diversamente da quanto opina il ricorrente, nella sentenza 20830/2019 non manca la “quantificazione” delle spese processuali in favore della parte civile”, bensì la Corte di legittimità non le ha affatto liquidate. Ciò in quanto il processo si è celebrato in pubblica udienza e costituisce principio consolidato che, qualora come nel caso in esame il difensore di parte civile non sia comparso, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese ( Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024 , Gambacurta, Rv. 286581 – 03 ; conf. (Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi,Rv. 283608 -02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, dep. 2022, Musso, Rv. 283118- 01; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011-01; Sez. 6, n. 9430 del20/02/2019, S., Rv. 275882-02).

6. Essendo i ricorsiinammissibili e, a norma dell’art. 616 c od . p roc . p en, n on ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del13.6.2000), alla condanna delle parti civili ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2026 Il Consigliere estensore La Presi