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Sentenza — n. 2411/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeals against detention orders due to lack of specific interest in compensation claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2411/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeals filed by three Chinese nationals inadmissible. The applicants argued for procedural violations regarding translation and insufficient reasoning for their detention, but the court found no specific personal interest in obtaining compensation for unjust detention. Consequently, the appeals were rejected because the necessary concrete deduction of prejudice was absent.

Regesto Legislator

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Art. 314, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 314, comma 2, cod. proc. pen.: The right to appeal a revoked preventive measure requires a specific and motivated deduction of the interest in obtaining compensation for unjust detention, which must be concretely demonstrated by the applicant.

Parole chiave

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preventive detention cassation appeal unjust detention compensation interest procedural admissibility translation violation Italian criminal procedure difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Pertanto, i ricorrenti non vantano alcun interesse ad impugnare l'ordinanza, essendo ormai estinta la misura, se non ai fini di cui all'art. 314 cod.
Art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
237418 – 01, con riferimento, in motivazione, anche alla futura richiesta ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.).
Art. 273, cod. proc. pen.
Art. 280, cod. proc. pen.
Art. 275, cod. proc. pen.
Con il quarto motivo deduce violazione della legge processuale, in relazione all'art. 275, comma 4, cod.
Art. 309, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 26 aprile 2014 il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell’art. 309 cod.
Art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Lin You Lan, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp.
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 26 aprile 2014 il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell’art. 309 cod.
art. 311 cod. proc. pen
Osserva preliminarmente il Collegio che dopo la proposizione dei ricorsi ex art. 311 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini
Sez. 6, n. 1765 del 21/12/2023, Strangio
Sez. 2, n. 37015 del 30/06/2016, Salvatore
285893 – 01; Sez. 2, n. 37015 del 30/06/2016, Salvatore, Rv.
Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, Platone
267909 – 01; Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, Platone, Rv.
Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008, Teodosiu
250510 - 01; Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008, Teodosiu, Rv.
Sez. 6, n. 27580 del 16/04/2007, Romano
240387 - 01; Sez. 6, n. 27580 del 16/04/2007, Romano, Rv.
Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco
(Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv.
Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri
Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
211194 - 01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 5, n. 19334 del 18/01/2013, Rubino
208165 - 01; Sez. 5, n. 19334 del 18/01/2013, Rubino, Rv.
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri
Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S.
208166 - 01; Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv.
Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti
288594 - 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia
286244 - 01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da LUCIA VIGNALE - Presidente - Sent. n. sez. 68/2026 DONATO D'AURIA CC - 16/01/2026 LUCA LORENZETTI R.G.N. 35268/2025 DAVIDE LAURO - Relatore - BRUNO GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Lin You Lan, nato a Zhejiang (CINA) il 24 agosto 1972, Lin You Li, nato a Zhejiang (CINA) il 10 aprile 1975, Hu Xiao Ping, nato a Zhejiang (CINA) il 27 novembre 1974, avverso l'ordinanza del 26 aprile 2014 del Tribunale di Firenze; letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUARTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2411/2026 Roma, lì, 21/01/2026

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 aprile 2014 il Tribunale di Firenze, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento con cui, il 25 febbraio 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha applicato, nei confronti di Lin You Lan, Lin You Li, Hu Xiao Ping la misura cautelare della custodia in carcere, per i delitti di cui ai capi A, B, C e D della provvisoria imputazione.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Lin You Lan, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, nonché vizio della motivazione, avuto riguardo alla mancata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare. Si evidenzia in ricorso che fin dalle indagini preliminari - e di ciò si dà atto anche in sede di esecuzione - è emerso che la ricorrente non conosceva la lingua italiana, e pertanto era necessario disporre la traduzione del provvedimento in lingua cinese. Ritenendo, quindi, sufficiente la traduzione orale disposta al momento della esecuzione, e non anche quella scritta (del tutto mancata) il Tribunale è incorso in violazione della legge processuale, anche in relazione alle previsioni di cui al d.lgs. 4 marzo 2014, n.

32. Violazione eccepita già nel corso dell'interrogatorio di garanzia, oltre che con la richiesta di riesame. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione con riguardo alla esistenza delle esigenze cautelari, affermate in relazione al pericolo di inquinamento probatorio e dal pericolo di reiterazione della condotta, ma senza alcuno specifico riferimento a comportamenti tenuti dalla ricorrente. Ne è conseguita una valutazione astratta che si risolve in un difetto assoluto di motivazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, poiché manifestamente illogica e contraddittoria, in ordine alla adeguatezza della misura domiciliare. Misura ritenuta in astratto adeguata dal Tribunale, ma non applicata nell'erroneo presupposto della mancata dimostrazione della disponibilità del luogo dove darvi esecuzione, e della documentazione relativa al reddito del soggetto ospitante. Ha osservato la ricorrente, infatti, che da tutti gli atti di indagine è emersa la disponibilità, da parte sua, di una abitazione in Prato.

3. Propongono separati ricorsi per cassazione, quantunque di analogo contenuto, Lin You Li e Hu Xiao Ping (indicati in ricorso come Lin Youli e Hu Xiaoping), a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 3.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, nonché vizio della motivazione, avuto riguardo alla mancata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare. Il motivo è comune a quello proposto nell'interesse di Lin You Lan. 3.2.

Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione con riguardo alla esistenza delle esigenze cautelari, affermate in relazione al pericolo di inquinamento probatorio e dal pericolo di reiterazione della condotta, ma valorizzando a carico di Lin You Li indicatori fattuali in realtà riferibili a Lin You Lan. 3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, poiché manifestamente illogica e contraddittoria, in ordine alla adeguatezza della misura domiciliare. Misura ritenuta in astratto adeguata dal Tribunale, ma non applicata nell'erroneo presupposto della mancata dimostrazione della disponibilità del luogo dove darvi esecuzione, e della documentazione relativa al reddito del soggetto ospitante.

Già in sede di esecuzione è emerso, infatti, che Lin You Li e Hu Xiao Ping dimoravano insieme a Lin You Lan nel medesimo immobile in Prato. 3.4. Con il quarto motivo deduce violazione della legge processuale, in relazione all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., non avendo il Tribunale considerato il carattere residuale della misura di massimo rigore.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che dopo la proposizione dei ricorsi ex art. 311 cod. proc. pen., la misura cautelare è stata via via degradata (ordinanza del 18 luglio 2014, in sede di appello cautelare; ordinanza del 10 novembre 2014), fino ad essere revocata (ordinanza del 6 luglio 2015 in sede di appello cautelare). Pertanto, i ricorrenti non vantano alcun interesse ad impugnare l'ordinanza, essendo ormai estinta la misura, se non ai fini di cui all'art. 314 cod. proc. pen. Per quest’ultimo profilo va evidenziato che l’interesse ad impugnare, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, non può presumersi ma, contrariamente a quanto accaduto nel caso in esame, deve essere dedotto in termini positivi ed univoci da parte dell'interessato.

Che si tratti di un atto riservato personalmente alla parte, lo si evince dal tenore degli artt. 315, comma 3 e 645, comma 1, cod. proc. pen.: pertanto, la manifestazione di tale volontà deve essere espressa personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567 - 01). Più in particolare, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno sottolineato che, in caso di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 – 01; conf., con specifico riferimento alla impugnazione di una misura divenuta inefficace ex art. 27 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 1765 del 21/12/2023, dep. 2024, Strangio, Rv. 285893 – 01; Sez. 2, n. 37015 del 30/06/2016, Salvatore, Rv. 267909 – 01; Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, Platone, Rv. 250510 - 01; Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008, Teodosiu, Rv. 240387 - 01; Sez. 6, n. 27580 del 16/04/2007, Romano, Rv. 237418 – 01, con riferimento, in motivazione, anche alla futura richiesta ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.).

Interesse all'impugnazione che comunque non potrebbe che operare limitatamente alla deduzione dell'insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., con esclusione delle esigenze cautelari e delle deduzioni relative alla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'art.275 cod. proc. pen. (su cui pure si intrattengono i motivi), in quanto tali ultime ipotesi non rientrano tra le ragioni idonee a fondare il diritto di cui all'art. 314 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234268 - 01;

Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211194 - 01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 - 01; Sez. 5, n. 19334 del 18/01/2013, Rubino, Rv. 256497 - 01). 2.1. Nel caso in esame, in mancanza di una specifica e personale deduzione di un tale interesse alla decisione, ed in presenza di una misura cautelare ormai revocata, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

3. Sussistono i presupposti per esonerare i ricorrenti dal pagamento delle spese processuali e dalla condanna in favore della Cassa delle ammende. Ciò in quanto la revoca della misura è intervenuta successivamente rispetto al deposito del ricorso, di talché sfugge ogni profilo di colpa ascrivibile alla parte istante, rispetto alla sopravvenuta causa di inammissibilità del ricorso. E' stato infatti condivisibilmente affermato, e va qui ribadito, che qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 – 01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 - 01; Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01). P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Davide Lauro Lucia Vignale