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Sentenza — n. 2026/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drunk driving administrative sanction due to sufficient symptom-based evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2026/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to refer the case to the Prefect for an administrative sanction. The appellant argued that generic symptoms like red eyes and slurred speech were insufficient to prove an alcohol level between 0.5 and 0.8 grams per liter. The court rejected this, citing established precedent that such symptoms are legally sufficient to establish intoxication above the 0.5 threshold when properly motivated.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 1, lett. a) e b), cod. strada; Art. 218 cod. strada: The Court of Cassation holds that symptom-based evidence is sufficient to establish administrative intoxication levels between 0.5 and 0.8 g/l, provided the decision is supported by congruous reasoning linking specific physical signs to the alcohol concentration.

Parole chiave

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drunk driving alcohol threshold symptom based evidence administrative sanction inadmissible appeal legal intoxication Italian road code guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 1, lett. a) e b), cod. strada
1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte d i a ppello di Palermo ha riformato in senso assolutorio la prima sentenza nei confronti di Giovanni Galletta, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett.
Art. 218 cod. strada
Consegue la legittimità dell’ordine di trasmissione degli atti al Prefetto territorialmente competente, quale organo che, ai sensi dell’art. 218 cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando(in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27726 del 11/06/2013, Musumeci
Sez. 6, n. 27726 del 11/06/2013, Musumeci, Rv.
Sez. 4, n. 38177 del 30/10/2025, Zhu
Sez. 4, n. 38177 del 30/10/2025, Zhu, Rv.
Sez. 4, n. 20763 del 29/02/2024, Marras
Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, Gaggioli
20763 del 29 / 02 / 202 4 , Marras , non mass.; Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, Gaggioli, Rv.
Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, Picca
276674-01; Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, Picca, Rv.
Sez. 4, n. 26562 del 26/05/2015, Bertoldo
276368-01; Sez. 4, n. 26562 del 26/05/2015, Bertoldo, Rv.
Sez. 4, n. 22239 del 29/01/2014, Polita
263876-01; Sez. 4, n. 22239 del 29/01/2014, Politaǹ , Rv.
Sez. 4, n. 28787 del 09/06/2011, P.g.
259214 - 01; Sez. 4, n. 28787 del 09/06/2011, P.g., Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Galletta Giovanni nato a Sciaccail 04/07/1982 avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte d i a ppello di Palermo ha riformato in senso assolutorio la prima sentenza nei confronti di Giovanni Galletta, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett.

b) e 2-sexies, cod. strada, con la formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Per il resto, per quanto qui rileva, la menzionata sentenza ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Palermo, avendo ritenuto configurabile, nel caso concreto, l’illecito amministrativo di cui all’art. 186, comma 1, lett. a), cod. strada, vale a dire uno stato di ebbrezza dell’imputato corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando(in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto contestato nell’illecito amministrativo dianzi indicato. Deduce assenza di esplicitazione dell’iter logico-deduttivo attraverso il quale, da generici sintomi quali “occhi arrossati e difficoltà di eloquio”, il giudicante abbia potuto affermare con certezza la sussistenza di un tasso alcolemico dell’imputato all’interno della fascia sanzionata in via amministrativa (fra 0,5 e 0,8 g/l), trattandosi di sintomi aspecifici e in difetto di un criterio di correlazione fra gli stessi ed il tasso alcolemico accertato. Eccepisce, pertanto, l’illegittimità della decisione di trasmettere gli atti al Prefetto, pregiudizievole per l’imputato,potendo culminare nell’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso pone ( implicitamente ) la questione pregiudiziale concernente la verifica dell’interesse dell’imputato ad impugnare la decisione assolutoria in esame,emessa con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, avendo i giudicanti ritenuto, nel caso concreto, indimostrato il superamento della soglia di rilevanza penale prevista dall’art. 186, lett. b), cod. strada, ma sussistente il superamento della soglia attinente all’illecito amministrativo di cui all’art. 186, lett. a), cod. strada. Va affermato che tale interessesussiste, come già condivisibilmente opinato daquesta Corte di legittimità ( cfr.

Sez. 6, n. 27726 del 11/06/2013, Musumeci, Rv. 255631 – 01 ), in ragione della (potenziale) responsabilità di natura amministrativa discendente dalla suddetta formula assolutoria rispetto ad altra completamente liberatoria (come nella specie l’imputato mostra di voler perseguire), quale quella “il fatto non sussiste” o quella “per non avere commesso il fatto”. Ciò trova conferma nell’insegnamento per cui, nella ipotesi di assoluzione perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, sussiste l'interesse dell'imputato ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., ad impugnare con ricorso per cassazione la statuizione concernente l'ordine di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni relative a un illecito depenalizzato (Sez.

U, n. 25457 del 29/03/2012, Campagne, Rv. 252693 -01). Tale decisione, pur riferendosi a l caso specifico del reato depenalizzato, esprime principi generali in tema di interesse a ricorrere contro una sentenza implicante una responsabilità amministrativa che il Collegio non può che condividere. Nella specie, peraltro, come già detto, il giudice di merito ha specificamente motivato in ordine alla ritenuta configurabilità della violazione di carattere amministrativo, rendendo quanto mai attuale e concreto l’interesse del ricorrente ad impugnare.

2. Passando al merito del ricorso, si ritiene che esso non superi il vaglio di ammissibilità.

3. Occorre preliminarmente rammentare che, in tema di guida in stato di ebbrezza, è risalente e costante l’insegnamento della Corte regolatrice secondo cui l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire sulla base di elementi sintomatici per tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, non costituendo l'esame strumentale una prova legale, a condizione che la decisione sia sorretta da congrua motivazione, specie nel caso in cui risultano superate le soglie di maggiore gravità (cfr. Sez. 4, n. 38177 del 30/10/2025, Zhu, Rv. 288753 – 01 ; Sez. 4, n. 20763 del 29 / 02 / 202 4 , Marras , non mass.; Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, Gaggioli, Rv. 276674-01; Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, Picca, Rv. 276368-01; Sez. 4, n. 26562 del 26/05/2015, Bertoldo, Rv. 263876-01; Sez. 4, n. 22239 del 29/01/2014, Politaǹ , Rv. 259214 - 01; Sez. 4, n. 28787 del 09/06/2011, P.g., Rv. 250714 -01).

4. Nel caso in esame, il proposto motivo di impugnazione deduce una non consentita censura di merito, a fronte di motivazione che ha adeguatamente – e quindi insindacabilmente - accertato lo stato di ebbrezza del prevenuto, sulla scorta delle riscontrate condizioni psico-fisiche in cui versava l’imputato al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria, secondo cui il Galletta presentava una condizione compatibile con uno stato di alterazione da alcool, con difficoltà di equilibrio e di eloquio, alito vinoso e occhi arrossati. Tale condizione, benché ritenuta non sufficiente a dimostrare con ragionevole certezza il superamento della soglia di rilevanza penale di cui alla lett.

b) dell’art. 186 cod. strada (0,8 g/l), è stata motivatamente – e non illogicamente - considerata compatibile con uno stato di alterazione alcolica superiore alla soglia di 0,5 g/l, rilevante sotto il profilo amministrativo. Consegue la legittimità dell’ordine di trasmissione degli atti al Prefetto territorialmente competente, quale organo che, ai sensi dell’art. 218 cod. strada, è chiamato a verificare se nel caso concreto ricorrano i presupposti di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 186, comma 1, lett. a), cod. strada e quindi , in caso positivo, di procedere all'applicazione della sospensione della patente di guida, senza essere in ciò vincolato dalla statuizione del giudice di merito.

5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso