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Sentenza — n. 1907/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1907/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1907/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di Gianluca Giuseppe Aguglia, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari,applicatagli giusto provvedimento del Gip del Tribunale di Enna del 21 novembre 2017 per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per avere ceduto sostanza stupefacente del tipo hashisha soggetti non identificati. L’ordinanza genetica, confermata dal Tribunale del riesame, era stata annullata con rinvio, da questa Corte di legittimità, stante l’omessa valutazione della prognosi relativa alla concedibilità della sospensione della pena. Nelle more, tuttavia, il Tribunale di Enna, aveva revocato la misura cautelare. Nei confronti di Aguglia, il 6 marzo 2024, era pronunciata sentenza di non doversi procedere in relazione al fatto ascrittogli, riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. n. 309/1990, art. 314 cod. proc. pen, art. 314 comma 2 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 280 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1907/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con motivazione che non merita le censure mosse, la Corte della riparazione ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all’art. 314 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto si assume con il ricorso va,innanzitutto, ri levato che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. che si configura quando una persona, prosciolta per qualsiasi causa o anche condannata,sia stata sottoposta, nel corso del procedimento, a misura cautelare privativa della libertà personale e si sia accertato, con decisione irrevocabile, che la misura era stata disposta o mantenuta «senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280».

Parole chiave

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indennizzo per detenzione ingiustificata remissione della pena riduzione del contributo di mantenimento alleggerimento della pena sospensione del diritto all'indennità adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. n. 309/1990
In tesi difensiva, il ricorrente è stato prosciolto previa riqualificazione della condotta originariamente contestata nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
art. 314 cod. proc. pen
Avverso l’ordinanza specificata in epigrafe è stato proposto ricorso nell’interesse dell’Aguglia, articolando un unico motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen.
art. 314 comma 2 cod. proc. pen
Sul concetto di decisione irrevocabile di cui all’art. 314 comma 2 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
In proposito si è osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede,comunque, una valutazione di merito, per quanto limitata alla verifica della esistenza delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
ma l’art. 273 cod. proc. pen.
art. 280 cod. proc. pen
oltre che l'art. 280 cod. proc. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Aguglia Gianluca Giuseppe nato a Piazza Armerinail 01/05/1978 avverso l'ordinanza del 09/07/2025 della Corte di appello di Caltanissetta. Udita la relazione svolta dalla ConsiglieraMaria Teresa Arena; lettele conclusioni del P.G., in persona del la Sostitut a M arilia Di Nardo , che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di Gianluca Giuseppe Aguglia, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari,applicatagli giusto provvedimento del Gip del Tribunale di Enna del 21 novembre 2017 per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per avere ceduto sostanza stupefacente del tipo hashisha soggetti non identificati. L’ordinanza genetica, confermata dal Tribunale del riesame, era stata annullata con rinvio, da questa Corte di legittimità, stante l’omessa valutazione della prognosi relativa alla concedibilità della sospensione della pena. Nelle more, tuttavia, il Tribunale di Enna, aveva revocato la misura cautelare. Nei confronti di Aguglia, il 6 marzo 2024, era pronunciata sentenza di non doversi procedere in relazione al fatto ascrittogli, riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, perché estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso l’ordinanza specificata in epigrafe è stato proposto ricorso nell’interesse dell’Aguglia, articolando un unico motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. In tesi difensiva, il ricorrente è stato prosciolto previa riqualificazione della condotta originariamente contestata nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Da quanto detto discenderebbe che ove la condotta fosse stata correttamente inquadrata ab origine nell’ i potesi “lieve” poi ritenuta, nessuna misura cautelare sarebbe stata applicata. Sotto altro profilo rileva ilricorrente che l ’art. 273 , co . 2 , cod. proc. pen. stabilisce che la misura non deve essere applicata nel caso in cui sussista una causa di estinzionedel reato, tra le quali si annovera la sospensione condizio nale della pena.

3. Le partihanno concluso, per iscritto , come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Con motivazione che non merita le censure mosse, la Corte della riparazione ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all’art. 314 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto si assume con il ricorso va,innanzitutto, ri levato che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. che si configura quando una persona, prosciolta per qualsiasi causa o anche condannata,sia stata sottoposta, nel corso del procedimento, a misura cautelare privativa della libertà personale e si sia accertato, con decisione irrevocabile, che la misura era stata disposta o mantenuta «senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280».

Sul concetto di decisione irrevocabile di cui all’art. 314 comma 2 cod. proc. pen. è costante l’orientamento espresso di questa Corte che ricomprende non solo le decisioni adottate nella fase cautelare ma anche quelle prese all’esito del giudizio di merito purchésiano idonee ad incidere, sin dall’origine sulle condizioni di applicabilità della misura. Ne consegue che è stata ritenuta ricorrere una “ingiustizia formale” nel caso in cui,nel giudizio di merito, il fatto, diversamente qualificato come reato punibile con pene inferiori a quelle previste dall’art. 280, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 d el 22/04/2021, Bosio, R v. 281038).

Nel caso in esame la disposizione di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. n o n t r o v a a p p l i c a z i o n e n o n e s s e n d o s t a t o a c c e r t a t o , c o n d e c i s i o n e irrevocabile,che l a m i s u r a c a u t e l a r e sia s t a t a a p p l i c a t a i n d i f e t t o d e i p r e s u p p o s t i dilegge. Infatti, il ricorrente, con l’ordinanza geneticaè stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, titolo cautelare consentito, in costanza dei requisiti di legge, anche con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 73, c o m m a 5 , d .

P . R . n . 309/1990, così c o m e r i q u a l i f i c a t a la condotta originariamente contestata, all’esitodel g i u d i z i o , in quanto rispettosa dei limiti edittali previsti .

3. Sotto altro profilo va ri cordato che il diritto alla riparazione non è previsto in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza. Nelcaso d i s p e c i e , l a C o r t e d e l l a r i p a r a z i o n e , n e l s o l c o d e i p r i n c i p i s a n c i t i da q u e s t a C o r t e d i l e g i t t i m i t à h a a r g o m e n t a t o c h e n e l c a s o d i s p e c i e l a prescrizione è m a t u r a t a a n o v e m b r e d e l 2 0 2 3 a f r onte della revoca della misura intervenuta il 7 febbraio 2018 (Sez.4, n . 2 9 8 4 9 d e l 0 7 / 1 0 / 2 0 2 0 , R v . 2 8 0 0 5 0 – 01 s e c o n d o c u i «In tema di ingiusta detenzione, il giudice della riparazione è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura cautelare, fra le quali anche l'assenza di una causa estintiva del reato, sia al momento dell'adozione del provvedimento restrittivo che in ogni fase della sua esecuzione.

Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riparazione fondata sulla intervenuta prescrizione del reato, limitandosi a valutare la insussistenza della causa estintiva solo al momento di adozione della misura e non in quello della sua esecuzione)». Atale proposito va ricordato che il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto, esercitabile anche al fine di giovarsi della precondizione alla quale l’art. 314 cod. proc. pen. subordina l’accoglibilità della domanda di riparazione (Sez. 4, 10481 del 21/01/2025 non mass. che in motivazione afferma «Qualora il richiedente avesse voluto perseguire l'interesse alla riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l'ingiustizia della custodia cautelare».

Né una tale scelta avrebbe posto l'istante in una situazione diirragionevole pregiudizio, « stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l'utilità di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione; trattasi di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assicurandosi il soddisfacimento di una perciò stesso, si deve correttamente rinunciare all'altra» (Sez. Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi, non massimata). In proposito si è osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede,comunque, una valutazione di merito, per quanto limitata alla verifica della esistenza delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen. che già di per sé consente di escludere l’ingiustizia della detenzione, valutazione che nel caso di specie è duplice perché ha riguardato anche la riqualificazione della fattispecie originariamente contestata nella previsione di cui alcomma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in seguito alle valutazioni di merito affidate all’esclusivo apprezzamento del giudice del fatto senza che sussistessero le condizioni per dichiarare, in sede cautelare, l'estinzione del reato o della pena (Sez. 4, n. 22359 del 21/04/2011, Rv. 250314). 4.Né, ancora, può sos tenersi, come fa il ricorrente , che il Gip non avrebbe potuto applicare la misura in quanto in astratto sussisteva, all’atto dell’emissione dell’ordinanza, una «causa di estinzione del reato , tra le quali si annovera la sospensione condizionale della pena».

In proposito è qui il caso di riaffermare il principio secondo cui «in tema di ingiusta detenzione, con riferimento all’art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste il diritto alla riparazione quando, nell ’ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa ma all’esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso» (Sez. 4, n. 1862 del 07/01/2016, Rv. 265582 - 01 che in parte motiva ha precisato che l ’ art. 314 , comma 2, cod. proc. pen. nonrichiama l’art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. ma l’art. 273 cod. proc. pen. oltre che l'art. 280 cod. proc. pen. e l ’argomento appare decisivo in quanto non è la prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena il presupposto del diritto alla riparazione, ma l'esistenza al momento dell'emissione dell’ordinanza cautelare, o durante il tempo della sua esecuzione, di una causa di estinzione del reato, «che nelcaso d e l l a s o s p e n s i o n e condizionale d e l l a p e n a i n t e r v i e n e i n d e f e t t i b i l m e n t e s o l o quando la misura è cessata, vale a dire con lasentenza d i c o n d a n n a a p e n a s o s p e s a » . 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico rrente a l pagamentodelle s p e s e p r o c e s s u a l i e , i n m a n c a n z a d i e l e m e n t i a t t i a e s c l u d e r e l a colpa n e l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a c a u s a d i i n a m m i s s i b i l i t à , a l v e r s a m e n t o d e l l a somma d i e u r o t r e m i l a i n f a v o r e d e l la Cassa delle ammende oltre che alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Ministero resistente per questo giudizio di le