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Sentenza — n. 1419/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1419/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1419/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Cagliari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di DettoriValentino in relazione alla privazione della libertà personale subita dall’11 dicembre 2008 al 27 agosto 2009 nella forma della custodia in carcere e sino al 21 ottobre 2010 nella forma degli arresti domiciliari, nell’ambito di un procedimento nel quale era indagato per concorso in rapina a mano armata, tentato omicidio e reati in materia di armi. Il diniego della riparazione si è fondato sui rapporti intrattenuti dal richiedente con uno dei soggetti condannati definitivamente per i su indicati reati.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1419/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La Corteterritoriale ha attribuito rilievo a circostanze di fatto già ampiamente esaminate ed escluse nel giudizio di merito, fornendo una inesatta ricostruzione del percorso motivazionale della sentenza di assoluzione. L’ordinanza è affetta da difetto di motivazione e contraddittorietà in quanto non ha tenuto conto dei rilievi mossi in ordine agli indizi dalla Corte di Cassazione con riferimento ai rapporti con il Mele e il Mercurio nei giorni precedenti la rapina e in quelli successivi.

Parole chiave

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indennità per detenzione detenuto corrispondenza con il difensore carcerazione preventiva eccessiva risarcimento alle vittime di reati indennizzo del difensore d'ufficio
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Dettori Valentino nato a Nuoroil 24/12/1985 contro: Ministero dell’Economia e delleFinanze avverso l'ordinanza del 22/07/2025 della Corte d'appello di Cagliari udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di DettoriValentino in relazione alla privazione della libertà personale subita dall’11 dicembre 2008 al 27 agosto 2009 nella forma della custodia in carcere e sino al 21 ottobre 2010 nella forma degli arresti domiciliari, nell’ambito di un procedimento nel quale era indagato per concorso in rapina a mano armata, tentato omicidio e reati in materia di armi. Il diniego della riparazione si è fondato sui rapporti intrattenuti dal richiedente con uno dei soggetti condannati definitivamente per i su indicati reati.

2. Valentino Dettori ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo,per carenza, contraddittorietà e manifesta il logicità della motivazione in relazione all’art.314 cod. proc. pen. Secondo la difesa,la motivazione viola l’ art. 314, comma 1 , cod. proc. pen. perchè la condotta tenuta dal ricorrente non può essere qualificata come gravemente colposa in quanto solo uno degli imputati ha cercato di stabilire dei contatti tra il Rubanu e il Dettori e il colloquio telefonico è avvenuto solo con il Rubanumentre il Dettori non ebbe mai a rispondere alle sollecitazioni telefoniche.

Non è stata data prova che i colloqui tra Rubanue Mercurio fossero condivisi anche dal Dettori e che il colloquio si sia svolto nel pomeriggio dopo la rapina con lo scopo del Mercurio di essere trasportato dal luogo in cui si trovava, ossia il Comune di Buddusò.La presenza del R uban u e del Dettori presso tale C omune non depone per la presenza dei due durante la rapina o che il Dettori fosse connivente. Nulla è stato provato in merito alla consapevolezza da parte del Dettoridella illiceità dei fatti e non si è mai provato il rapporto amicale o il coinvolgimento soggettivodei tre imputati Dettori, Rubanu e Mercurio.

Circa la mancata tempestività degli elementi a discolpa, si sottolinea come in sede di interrogatorio il Dettori si sia dichiarato estraneo all’intera vicenda e,per corroborare tale estraneità,abbia fornito un forte elemento di prova mentre era ancora sottoposto alla misura cautelare, indicando numerosi testimoni che lo avevano vistonell’abitato di Orgosolo in occasione della festa locale nelle ore precedenti la rapina. L’ordinanza appare contraddittoria laddove non ha tenuto conto che il Dettori,prima della chiusura delle indagini, ha provveduto a indicare i nominativi di numerose persone informate sui fatti ma, ciò nonostante , ha continuato a patire la misura cautelare.

La Corteterritoriale ha attribuito rilievo a circostanze di fatto già ampiamente esaminate ed escluse nel giudizio di merito, fornendo una inesatta ricostruzione del percorso motivazionale della sentenza di assoluzione. L’ordinanza è affetta da difetto di motivazione e contraddittorietà in quanto non ha tenuto conto dei rilievi mossi in ordine agli indizi dalla Corte di Cassazione con riferimento ai rapporti con il Mele e il Mercurio nei giorni precedenti la rapina e in quelli successivi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Alle pagg.6-11 dell’ordinanza sono stati descritti i fatti nel cui contesto si inscrive la condotta che il giudice della riparazione ha ritenuto gravemente colposa e ostativa alriconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Indettaglio, l’indagine aveva preso origine da una rapina consumata ai danni del titolare di una discoteca mentre si recava dal locale verso la propria abitazione, recando con sé parte dell’incasso della serata; in quell’occasione, il soggettoera accompagnato, oltre che dalla compagna, anche da un carabiniere che, libero dal servizio, aveva trascorso la serata in discoteca; nei pressi dell’abitazione il carabiniere aveva notato una persona travisata e armata di fucile che lo aveva colpito sparando alla gamba sinistra;successivamente, il carabiniere era stato immobilizzato da un altro malvivente, mentre altre due persone armate di fucili si erano fatteconsegnare i soldi, allontanandosi a bordo dell’auto del carabiniere.

La rapina si era verificata nelle prime ore del mattino del 16 agosto 2009 e i malviventi, abbandonata l’autovettura del militare, si erano poi dati alla fuga a piedi nelle campagne raggiungendo, infine,una località sicura presso l’abitazione di tale Mario Pudda di Buddusò, d ove erano stat i rintracciati dai carabinieri in serata. In merito alcoinvolgimento nella rapina di Terenzio Mercurio e Sebastiano Carta,quali esecutori materiali, era intervenuta condanna definitiva, mentre il Dettoriinsieme a Luigi R uban u , identificat i e perquisiti intorno alle 19 nei pressi dell’abitazione di Mario Pudda, erano stati assolti a seguito di annullamento in sede di legittimità della doppia condanna per prova non sufficientemente univoca del loro coinvolgimento nella rapina.

Interpellati in merito alla loro presenza in Buddusò,a pochi metri dalla casa del P udda, il R uban u e il Dettori, co m paesani di Mercurio e suoi intimi amici, non avevano fornito alcuna spiegazione.

3. Sulla base di tali elementi, valutati unitamente al fatto che le intercettazioni telefoniche sull’utenza cellulare in uso a Terenzio Mercurio avevano rivelato che, nel primo pomeriggio del 16 agosto 2009,quest’ultimo aveva contattato Luigi Rubanu e aveva ripetutamente tentato di chiamare Valentino Dettori, la Corte territoriale ha ritenuto che la sentenz a assolutoria non avesse escluso un coinvolgimento non casuale del richiedente, quantomeno nella fase immediatamente seguente la rapina, essendo apparso che si a il R uban u che il Dettorifossero stati chiamati in soccorso dal rapinatore Mercurio, tanto è vero che in quel contesto avevano raggiunto dal Comune di Orgosolo,distante più di 80 km,il Comune di Buddusò senza apparenti motivi.

Tale condotta, che il giudice della riparazione ha ritenuto logicamente inspiegabile se non nell’ambito di un consapevole contesto di illiceità e quantomeno di favoreggiamento della fuga dei rapinatori, è statalegittimamente qualificatain termini di colpa grave idonea a indurre in errore l’autorità giudiziaria circa il coinvolgimento del Dettorinel reato; il Collegio ritiene, in particolare, che la Corte territoriale abbia spiegato puntualmente sulla base di quali elementi la condotta tenuta dal richiedente fosse rivelatrice di un atteggiamento gravemente imprudente.

4. Con una cosìpuntuale e dettagliata motivazione, che prende in esame fatti non esclusi nella sentenza assolutoria, il ricorso omette di confrontarsi, presentando per tale ragione profili di genericità. Quel che rileva e che appare decisivo nel contesto del provvedimento impugnato non è, infatti, l’esatto contenuto dei colloqui telefonici tra il rapinatore Mercurio e il Rubanu ovvero la condivisione di tali colloqui anche da parte del Dettori, quanto piuttosto la presenza del Dettoriinsieme al Rubanu nel pomeriggio del giorno della rapina in prossimità dell’abitazione presso la quale il Mercurio si era rifugiato dopo la fuga nelle campagne.

Indipendentemente dal fatto che tale presenza comprovasse il concorso nella rapina, che è stato escluso nel giudiziodi cognizione, la motivazione risulta congrua e logica laddove pone l’accento sull’apparente coinvolgimento nell’illecito generato dall’ingiustificata presenza del D ettori del Comune di Buddusò, ossia proprio nel luogo in cui i rapinatori si erano rifugiati per sfuggire agli inquirenti. Anche ove si volesse valorizzare la tempestività degli elementi a discolpa forniti dalla difesa durante il periodo di custodia cautelare, tanto non escluderebbe la pregnanza delle su indicate valutazioni circa la condotta gravemente colposa posta in essere dal richiedente, di per sé idonee a sostenere la pronuncia di diniegoin quanto fondata su dati di fatto che gli elementi a discolpa non avrebbero in alcun modo intaccato.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», ilricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di