Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1303/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1303/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1303/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il G.u.p. del Tribunale di Palmi , con sentenza del 23 ottobre 2024, dichiarava Pietro Luzza responsabile, unitamente a Michele Maiolo e Carmelo Marzano, del reato di cui agli artt. 113 e 589 bis cod. pen. e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589 biscod. pen. ed esclusa la recidiva, con la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con la sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la durata di anni uno e mesi sei.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 593 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1303/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palmi proponeva appello Pietro Luzza, articolando due motivi di appello. 3.1. Con il primo motivo, Pietro Luzza lamentava che il G.u.p. avrebbe dovuto mandare assolto l’imputato per non aver commesso il fatto. 3.2. Con il secondo motivo, Pietro Luzzalamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generichee l’eccessiva misura della pena applicata. 4.Il G.u.p. del Tribunale di Palmi, in sede di redazione della scheda ex art.165 bis disp. att. cod. proc. pen., rilevava che la sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. Pertanto,l’atto di appelloveniva trasmesso a questa Corte di cassazione .

Parole chiave

Generato dall'IA
partecipazione al reato reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici altri reati istigazione e aiuto al suicidio cooperazione giudiziaria in materia penale infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 593 cod. proc. pen
pen., rilevava che la sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUZZA Pietro,nato a Genk (Belgio) il 09/03/1971 avverso la sentenza del 23/10/2024 del Giudice dell ’ u dienza p reliminare del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Ettore PEDICINI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.u.p. del Tribunale di Palmi , con sentenza del 23 ottobre 2024, dichiarava Pietro Luzza responsabile, unitamente a Michele Maiolo e Carmelo Marzano, del reato di cui agli artt. 113 e 589 bis cod. pen. e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589 biscod. pen. ed esclusa la recidiva, con la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con la sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la durata di anni uno e mesi sei.

2. Il G.u.p. del Tribunale di Palmi aveva accertato che Pietro Luzza , in cooperazione colposa con Michele Maiolo e Carmelo Marzano , nelle rispettive qualità di conducente, Michele Maiolo , e operatori seduti in cabina di guida, CarmeloMarzano e Pietro Luzza , ponendosi alla guida del veicolo utilizzato per la raccolta di rifiuti urbani Nissan NT400 targato FE761MJ - di proprietà della società RCI BANQUE S.A.ISE, che lo aveva messo a disposizione della S.E.A. Servizi Ecologici Ambientalis.r.l. - per colpa dovuta a negligenza, imprudenza ed imperizia nonché ad inosservanza dell'art. 191,comma 2, d .lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e consistita: ne ll ’ imboccare contromano la via Cosimo Pirozzo del Comune di Rosarno, per poi inserire la retromarcia e iniziare ad attraversare l'incrocio tra la via Regina Elena e la via Catanzaro con la pala costipatrice del cassone di compattazione completamente sollevata; nell'effettuare la predetta manovra di retromarcia per immettersi sulla via Catanzaro - in pieno centro abitato ed in orario mattutino di punta, ossia le 10:30 del mattino - senza rispettare le linee guida formulate dall'INAIL sulla sicurezza per gli operatori della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana (trasfuse nel d ocumento di valutazione dei rischi della S.E.A.

Servizi Ecologici Ambientalis.r.l.), secondo cui: premesso che nella raccolta meccanizzata leggera effettuata tramite modalità cosiddetta "porta a porta" gli operatori devono essere due o tre (un autista e uno o due addetti all'assistenza a terra), il mezzo durante le fasi di lavoro deve essere dotato delle quattro frecce di emergenza accese oltre al lampeggiante di segnalazione, gli operatori devono accertarsi che non vi sia nessuno (pedoni, ciclisti etc.) nel raggio d'azione del mezzo e la manovra di retromarcia deve effettuarsi con l'ausilio di personale a terra o di strumenti in dotazione del mezzo (come sensori, avvisatori acustici o telecamere) che coadiuvino l'autista avvertendolo di eventuali ostacoli alla regolare effettuazione della manovra di cui, da solo, non può avvedersi stante lapresenza del cassone che ne limita la visuale; nell'effettuare la predetta manovra di retromarcia senza consentire al pedone, che aveva già iniziato l'attraversamento della via Catanzaro , di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza; non si avvedevano della presenza del pedone Domenica Napoli , che aveva già impegnato la carreggiata, investendola e cagionandone la morte.

3. Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palmi proponeva appello Pietro Luzza, articolando due motivi di appello. 3.1. Con il primo motivo, Pietro Luzza lamentava che il G.u.p. avrebbe dovuto mandare assolto l’imputato per non aver commesso il fatto. 3.2. Con il secondo motivo, Pietro Luzzalamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generichee l’eccessiva misura della pena applicata. 4.Il G.u.p. del Tribunale di Palmi, in sede di redazione della scheda ex art.165 bis disp. att. cod. proc. pen., rilevava che la sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. Pertanto,l’atto di appelloveniva trasmesso a questa Corte di cassazione .

5. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Ettore PEDICINI, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è inappellabile, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen. 3.Qualificato l’atto di appello come ricorso per cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Ed invero i motivi di ricorso sono tutti versati in fatto, di talchéil ricorso è stato proposto per motivi non consentiti.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2025. Il Consigliere estensore La Presidente Luca Lorenzetti Donatella Ferranti