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Sentenza — n. 1297/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1297/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1297/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di a ppello di Messina , con la sentenza del 14 luglio 202 5 in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa il 10 giugno 202 4 dal Tribunale di Messina, ha applicato la riduzione per la scelta del rito abbreviato , omessa dal Tribunale,e ha rideterminato la pena applicata a Giuseppe Zerbino per il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in mesi cinque di arresto ed euro 2.800,00 di ammenda, confermando nel resto la sentenza appellata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1297/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Zerbino, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale lamenta mancanza di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’omessa applicazione dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla c.d. riforma Cartabia. Sostiene il ricorrente che, se il Tribunale avesse applicato la riduzione per la scelta del rito abbreviato, non avrebbe appellato e avrebbe beneficiato della ulteriore riduzione della pena di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.ad opera del giudice dell’esecuzione.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di sostanze riduzione della multa consumo di canapa traffico di cocaina
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZERBITO Giuseppe,nato a Messina il 30/10/1971 avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Ettore PEDICINI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore di Zerbito Giuseppe , Avv. Pierfrancesco Brocciodel foro di Messina, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di a ppello di Messina , con la sentenza del 14 luglio 202 5 in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa il 10 giugno 202 4 dal Tribunale di Messina, ha applicato la riduzione per la scelta del rito abbreviato , omessa dal Tribunale,e ha rideterminato la pena applicata a Giuseppe Zerbino per il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in mesi cinque di arresto ed euro 2.800,00 di ammenda, confermando nel resto la sentenza appellata.

2. Il Tribunale di Messina, dopo aver ammesso il giudizio abbreviato, aveva svolto istruzione dibattimentale e, all’esito,aveva condannato Giuseppe Zerbino alla pena di mesi otto di arresto e giorni dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, sottoposto a controllo alla guida dell’autoveicolo Fiat 600 tg. CW760TE, si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti, richiesti dai Carabinieri che avevano rinvenuto all’interno dell’autovettura sostanza stupefacente del tipo cocaina.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Zerbino, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale lamenta mancanza di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’omessa applicazione dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla c.d. riforma Cartabia. Sostiene il ricorrente che, se il Tribunale avesse applicato la riduzione per la scelta del rito abbreviato, non avrebbe appellato e avrebbe beneficiato della ulteriore riduzione della pena di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.ad opera del giudice dell’esecuzione.

4. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Ettore PEDICINI, ha depositato requisitoria scritta , chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

5. Il difensore di Giuseppe Zerbito , Avv. Pierfrancesco Broccio del foro di Messina, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso,chiedendone l’accoglimento .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorsoè inammissibile perché manifestamente infondato .

2. Il ricorrenteha scelto di appellare la sentenza, ritenendo, evidentemente, che la riduzione per la scelta del rito abbreviato era più conveniente della riduzione della pena di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera del giudice dell’esecuzione. La scelta di appellare la sentenza impedisce l ’ applicazione della riduzione della pena di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado,ad opera del giudice dell’esecuzione. Osserva la Corte che il ricorrente non si lamenta della riduzione solo di un terzo (in realtà, la pena detentiva applicata risulta poco più di un terzo perché un terzo di mesi 8 è mesi 2 e giorni 20 e quindi la pena detentiva, ridotta di un terzo, sarebbe stata di mesi cinque e giorni dieci di arresto; mentre la pena pecuniaria applicata risulta poco meno di un terzo perché un terzo di 4.000 è 1.333,3 e quindi la pena pecuniaria sarebbe stata 2.666,6 di ammenda) invece della riduzione della metà prevista per le contravvenzioni.

Peraltro, secondo il più autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale(Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 -01).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2025. Il Consigliere estensore La Presidente Luca Lorenzetti Donatella Ferranti