Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 973/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for illegal connection to public electricity grid as inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 973/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against the Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The defendants argued that the aggravating circumstance of damaging public service was not formally contested in the indictment. The court ruled that a factual reference to the victim's status as a public utility manager sufficiently satisfied the requirement of contestation, rendering the appeals without merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 625, n. 7, cod. pen.: A factual reference to the victim's role as a manager of public service constitutes adequate contestation of the aggravating circumstance, even without explicit formal accusation.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal connection public service aggravating circumstance contestation formal accusation requirement factual reference sufficiency inadmissibility of appeal public utility damage procedural nullity danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 521 cod. proc. pen.
Art. 625, n. 7, cod. pen.
Peraltro, come osservato dalla Corte territoriale proprio nel passaggio argomentativo attinente alla procedibilità d’ufficio del reato ascritto, questa Corte ha ritenuto, in più occasioni, che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.
Art. 624, ultimo comma, cod. pen.
Art. 157 e 161 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua
Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli
286291; in senso conforme anche Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli, Rv.
Sez. 5, n. 34061 del 28/06/2024, De Cicco
287615, Sez. 5, n. 34061 del 28/06/2024, De Cicco, Rv.
Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore
Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv.
Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge
Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, Russo
Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì
Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Arcerito Liborio nato a NISCEMI il 19/12/1963 Elabbassi Abdeljalil nato IN MAROCCOil 01/01/1989 avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria depositata dalla difesa di Abdeljalil Elabassi, che ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha riformato la sentenza emessa il 21/10/2021 dal Tribunale di Ragusa, con la quale Liborio Arcerito, e Abdeljalil Elabbassi (unitamente ai coimputati, non appellanti, Abdelaziz Toumi e Hatem Ferchichi) erano stati condannati in ordine al reato previsto dagli artt. 110, 81 cpv., 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen., rideterminando la pena –previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestateaggravanti – in mesi quattro di reclusione ed € 102,67 di multa ciascuno.

La Corte territoriale ha previamente osservato comenon potesse essere condivisa la valutazione difensiva, in base alla quale il reato contestato sarebbe divenuto procedibile a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, essendo stata ascritta l’aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen. e potendo ritenersi che la stessa fosse stata idoneamente contestata attraverso il riferimento alle modalità della condotta, eseguita mediante un allaccio abusivoalla rete pubblica di erogazione. La Corte ha quindi rigettato i motivi inerenti all’affermazione di penale responsabilità degli imputati, alla luce dell’identificazione operata dalle forze dell’ordine degli occupanti degli stabili riforniti di energia elettrica per effetto dell’allaccio abusivo, tutti ubicato presso un conglomerato di piccole abitazione site nella contrada Macconi, nel Comune di Acate; ha quindi ritenuto sussistenti entrambe le circostanze aggravanti contestate, applicabili nei confronti di tutti gli imputati attesa la loro natura oggettiva, ritenendo accoglibile il motivo inerente al trattamento sanzionatorio, previo giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti medesime.

2. Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione Liborio Arcerito e Abdeljalil Elabbassi, tramite i rispettivi difensori, articolando tre motivi di impugnazione dal coincidente tenore letterale. Con il primo motivo hanno dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art.521 cod.proc.pen., per effetto della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen., in assenza di una specifica e formale contestazione.

Con il secondo motivo hanno dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza della legge penale in ordine al regime di procedibilità del reato, atteso che non risultava presentata alcuna querela da parte dell’ENEL e che doveva considerarsi applicabile retroattivamente il regime previsto dal d.lgs. n.150/2022. Con il terzo motivo hanno dedotto –ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza della legge penale in relazione alle disposizioni applicabili in materia di prescrizione.

Hanno dedotto che, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado doveva intendersi già decorso il termine massimo di prescrizione proprio del reato contestato, pari ad anni sette e mesi sei.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. La difesa di Abdeljalil Elabassi ha fatto pervenire memoria, nella quale ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.

4. I ricorsi sono inammissibili.

5. Il primo dei comuni motivi di ricorso, attinente alla dedotta violazione degli artt. 521 e art.625, n.7, cod.pen. – per avere la Corte ritenuto sussistente tale ultima circostanza aggravante in assenza di effettiva contestazione – è inammissibile in quanto aspecifico e comunque manifestamente infondato. Va osservato che, sulla base del tenore testuale del capo di imputazione, agli odierni ricorrenti risultava essere stata contestata, non solo la circostanza aggravante prevista dal n.2 dell’art.625 cod.pen., ma anche quella prevista dal n.7, a propria volta perfezionata, secondo l’ipotesi accusatoria, nell’«impossessamento di energia elettrica» operato «mediante allaccio multiplo alla rete elettrica mediante sezionamento dei cavi ENEL e collegamento degli stessi a dei conduttori privati», pur senza l’espresso riferimento alla natura di servizio pubblico della res oggetto della sottrazione.

Peraltro, come osservato dalla Corte territoriale proprio nel passaggio argomentativo attinente alla procedibilità d’ufficio del reato ascritto, questa Corte ha ritenuto, in più occasioni, che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore; evidenziando, peraltro e nella specifica fattispecie relativa al furto di energia elettrica, che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica" (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291; in senso conforme anche Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli, Rv. 287615, Sez. 5, n. 34061 del 28/06/2024, De Cicco, Rv. 286937;

Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943, nelle quali è stato ritenuto che possa ritenersi adeguatamente contestata la relativa circostanza anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione; conclusioni, a propria volta, da ritenere coerenti con quelle espresse, in diversa fattispecie, da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Nel caso in esame, quindi, la Corte – coerentemente con tali principi – ha ritenuto, al di là del formale riferimento al n.7 del comma primo dell’art.625 cod.pen., che l’aggravante potesse ritenersi adeguatamente contestata “in fatto” mediante il rilievo della qualità di gestore di servizio pubblico della persona offesa ENEL, a propria volta titolare di una rete elettrica in grado di raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone(cfr., sul punto, Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285844 – 01;

Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, Rv. 285422 –02). Ne consegue che, le deduzioni poste alla base del motivo di ricorso sono –da un lato – manifestamente infondate, in quanto (sulla base dei principi prima esposti) una contestazione operata in punto di fatto della relativa aggravante deve ritenersi consentita. Mentre, dall’altro, le deduzioni stesse sono aspecifiche, non prendendo effettivamente posizione sul passaggio argomentativo in cui la Corte ha ritenuto, sempre in coerenza con i citati arresti, che la relativa contestazione in fatto fosse stata realmente perfezionata.

6. All’inammissibilità del primo motivo consegue quella degli ulteriori due motivi comuni. Difatti, attesa la sussistenza esplicita della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio, permane il regime di perseguibilità d’ufficio del reato contestato in riferimento all’attuale testo dell’art.624, ultimo comma, cod.pen., come risultante per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150. D’altra parte, attesa la contestazione di tale aggravante e il regime edittale applicabile ai sensi dell’art.625, ultimo comma, cod.pen. (prevedente la reclusione da tre a dieci anni e la multa da € 206,00 a € 1.549,00), non risultavano evidentemente maturati al momento della sentenza di appello e vista la data del fatto (03/05/2016) i termini massimi di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen..

7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce