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Sentenza — n. 965/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appeal court's wrongful detention compensation order due to lack of concrete interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 965/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Benincasa against the Appellate Court's order granting compensation for wrongful detention. The appellant argued violations of human rights and procedural errors regarding the detention's legality and associated damages, but the court found no concrete interest in overturning a decision that had already awarded him an indemnity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: In cassation proceedings, a concrete and specific interest in reforming the decision is required, which is absent when the appealed judgment has already granted the substantive relief sought by the applicant.

Parole chiave

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wrongful detention compensation concrete interest requirement cassation admissibility indemnity award procedural costs licenziamento per motivi economici restituzione delle indennità di disoccupazione perdite economiche

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 113 c.p.p.
art. 10 Cost
A dellaConvenzione europea dei diritti dell’uomo in relazione all’art. 10 Cost.,per asserita illegalità della restrizione subita in forza di un’imputazione generica e in assenza di gravi indizi dicolpevolezza ; ii) erronea applicazione dell’art.
art. 273 cod. proc. pen
10 Cost.,per asserita illegalità della restrizione subita in forza di un’imputazione generica e in assenza di gravi indizi dicolpevolezza ; ii) erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019
Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv.
Sez. 4, n. 6913 del 12/02/2021
Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018
(Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Benincasa Giovambattista nato a Catanzaroil 03/11/1964 avverso l'ordinanza del 25/11/2024 della Corte d'appello di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lettele conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro , quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha accolto l’istanza di riparazione avanzata da Giovambattista Benincasa per l’ingiusta detenzione subita nell’ambito di un procedimento per i reati di cui agli artt. 81, 319, 319-bis e 321 cod. pen., art. 7 d.l. n. 152/91, reati dai quali è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, lamentando:

i) violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 6, paragrafo 3, lett. A dellaConvenzione europea dei diritti dell’uomo in relazione all’art. 10 Cost.,per asserita illegalità della restrizione subita in forza di un’imputazione generica e in assenza di gravi indizi dicolpevolezza ; ii) erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen. per omessa valutazione della legittimità dell’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la cessazione della misura in atto per il venir meno delle esigenze cautelari e non per l’irrilevanza penale degli indizi; iii) illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del danno economico derivante dal licenziamento ingiustamente subito e (iv)dallo strepitus fori.

3. Il Procuratore Generale,con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.

2. Le censure si incentrano sulla asserita manifesta “ingiustizia” della detenzione,in ragione della evidente illegalità della restrizione derivante dalla genericità delle accuse e dalla inconsistenza “ab origine” degli indizi di colpevolezza. Ciò, tuttavia, senza considerare che il provvedimento impugnato ha, in effetti, riconosciuto l’ingiustizia della detenzione, tanto da aver liquidato in favore del ricorrente una somma a titolo di equo indennizzo. Le doglianze in esame sembranoinvocare l’accertamento di una situazione di c.d. ingiustizia formale; ma il ricorrente non ne ha interesse, atteso che l’istanza di riparazione proposta è stata accolta nel merito , per cui non si vede quale sostanziale giovamento potrebbe costui trarre da una diversa giustificazione , nel senso invocato,del provvedimento impugnato.

Del resto, è noto e costante l’insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274 -01).

3. I restanti motivi sono infondati; pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

4. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza in disamina ha adeguatamente motivato in ordine alla mancata dimostrazione da parte dell’istante dell’allegato danno economico derivante dal suo licenziamento da Confcoltivatori. Sul punto, i giudici di merito hanno rilevato che l’atto di licenziamento si limita a indicare che esso è avvenuto per “giusta causa” , senza tuttavia precisarne la natura, per cui hanno opinato nel senso della mancata dimostrazione della sussistenza di nesso causale tra l’ingiusta detenzione e il licenziamento. Tale motivazione, conforme a diritto e priva di manifesta illogicità, non è stata efficacemente contestata dall’istante, il quale non ha adempiuto al suo specifico onere di allegare elementi concreti idonei a provare il dedotto collegamento tra la detenzione e il recesso di Confcoltivatori verso il Benincasa.

5. Per quanto attiene al danno da c.d. “strepitus fori”, si deve preliminarmente richiamare il principio per cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenzialeda clamore mediatico, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per séidonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona (Sez. 4, n. 6913 del 12/02/2021, Errico, Rv. 280545 -01).

In ogni caso, ai fini della configurabilità dello "strepitusfori" di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, sia per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato, con la conseguenza che nelle realtà di piccole dimensioni è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato. (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193 -01).

Nella specie, la Corte territoriale ha argomentato nel senso che il difensore si è limitato ad allegareall’istanza risarcitoria un solo articolo di stampa in cui, tra l’altro, si specifica che il Benincasaè stato scarcerato; che, comunque, si tratta di una testata giornalistica a diffusione limitata;infine, che non risulta dimostrato uno specifico danno ulteriore subito dal nominato a causadella pubblicazione della suddetta notizia. In conclusione, i giudici hanno ritenuto, con motivazione adeguata, che nei confronti di Benincasa non si configuri un pregiudizio mediatico ulteriore rispetto a quello normalmente connesso a un’inchiesta giudiziaria, sulla base di una valutazione di merito ponderata e non arbitraria, insindacabile in sede di legittimità.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali