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Sentenza — n. 961/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after preventive measure was revoked by lower court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 961/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the preventive measure against the defendant had already been revoked by the Rome Tribunal. The defendant argued that the crime was extinguished due to reparations, but the Court found no practical interest in challenging the measure since it was no longer in force. The decision relied on the principle that an appeal requires a current, concrete interest to remove actual prejudice, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 162-ter cod. pen.: An appeal against preventive measures is inadmissible if the measure has been revoked, as the requirement of a current and concrete interest to remove actual prejudice is no longer met.

Parole chiave

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lack of interest appeal preventive measure revocation crime extinction reparations cassation inadmissibility actual prejudice requirement corrispondenza con il difensore diritto alla corrispondenza scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Ricorreper cassazione l’ indagat a , a mezzo d el difensore, lamentando (in sintesi,giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. ) violazione di legge e vizio di motivazione, per omesso riconoscimento dell’intervenuta estinzione del reato ex art 162-ter cod.
Art. 162-ter cod. pen.
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, anche in caso di contestazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, occorre ugualmente procedere alla verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, poiché l'art. 568, comma 4, cod.
art 162-ter cod. pen
) violazione di legge e vizio di motivazione, per omesso riconoscimento dell’intervenuta estinzione del reato ex art 162-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16.12.2010
Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16.12.2010 – dep.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Dumitru Mirela Mariana natain Romania il 14/10/1996 avverso l'ordinanza del 08/09/2025 del Tribunale del riesamedi Roma. Udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi; lettele conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ ordinanza in epigrafe indicata , il Tribunale di Roma , in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del locale Tribunale che aveva disposto la misura del divieto di dimora nel Comune di Roma nei confronti di Dumitru Mirela Mariana , in relazione a l reato di furto a lei ascritt o nell’imputazione provvisoria.

2. Ricorreper cassazione l’ indagat a , a mezzo d el difensore, lamentando (in sintesi,giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. ) violazione di legge e vizio di motivazione, per omesso riconoscimento dell’intervenuta estinzione del reato ex art 162-ter cod. pen. in conseguenza delle condotte riparatorie attuate mediante restituzione della refurtiva ed integrale risarcimento del danno, già riscosso dal creditore.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, nelle more, la misura cautelare che era in corso di esecuzione nei confronti della Dumitru al momento del deposito del ricorso è stata dichiarata inefficace, e quindi revocata, a seguito della sentenza – acquisita agli atti - emessa dal Tribunale di Roma in data 20.10.2025, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti della ricorrente in ordine al reato per cui si procede perché estinto ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen.

5. Giova allora richiamare l’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione in materia di interesse all’impugnazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, anche in caso di contestazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, occorre ugualmente procedere alla verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, poiché l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., richiede come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione la sussistenza (e la persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.

Sul punto, si è evidenziato che la regola contenuta nell’art. 568, comma 4, cit., è applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame; e che un tale interesse non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento. Sulla scorta di tali rilievi, le Sezioni Unite hanno quindi osservato che l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate può sussistere in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione ( cfr.

Sez. U, Sentenza n. 7931 del 16.12.2010 – dep. 2011 , Rv. 249002) , evenienza nel caso pacificamente non ricorrente, trattandosi di impugnazione attinente a misura cautelare non custodiale (divieto di dimora).

6. Alle superiori considerazioni consegue la carenza di interesse della ricorrente ad impugnare l’ordinanza de libertatein questione.

7. Sussistono i presupposti per l’esonero della ricorrente dal pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle Ammende, poiché la revoca della misura è intervenuta dopo il deposito del ricorso. Ne consegue che non può essere ravvisato alcun profilo di colpa imputabile alla parte istante in relazione alla sopravvenuta causa di inammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 dicembre 202