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Sentenza — n. 475/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 475/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 475/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Sestito Valentina nato a CATANZARO il 02/08/1991 Sestito Dorotea nato a CATANZARO il 31/05/1987 Tigani Francesco nato a VIBO VALENTIA il 06/08/1983 avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 475/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al terzo motivo. La sentenza impugnata ha correttamente ricordato (in conformità al disposto dell’art. 62-bis,ultimo comma, cod. pen.) che la sola incensuratezza degli imputati, richiamata più volte dalla difesa degli imputati, non vale a giustificare il riconoscimento delle invocate attenuanti; hapoi valorizzato la gravità della condotta, consumata ai danni di una persona anziana, nonché il comportamento processuale assunto dagli imputati.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale indigenza processuale non provata procedimento in contumacia mancata comparizione all'udienza vie di fatto documenti mancanti
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Sestito Valentina nato a CATANZARO il 02/08/1991 Sestito Dorotea nato a CATANZARO il 31/05/1987 Tigani Francesco nato a VIBO VALENTIA il 06/08/1983 avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa in data 11 settembre 2017 dal Tribunale di Vibo Valentia, in esito a giudizio abbreviato, nei confronti di Francesco Tigani, Dorotea Sestito e Valentina Sestitoper il delitto di cui agli artt. 110, 624 -bis , commi 2 e 3, cod. pen.,in relazione agli artt. 625, comma 1, n. 5 e 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore degli imputati che solleva quattro motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1.Violazione di legge per la mancata traduzione dell’imputato Tigani, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, all’udienza pubblica del 25 novembre 2024 e del 18 dicembre 2024. Il ricorrente lamenta, in particolare, che l a Corte di appello, pienamente a conoscenza del regime cautelare in cui il prevenutoera ristretto, avrebbe dovuto avvisarlo della facoltà di essere tradotto o autorizzato a comparire libero, per l’udienza pubblica del 18 dicembre 2024.

L’appellante è stato pertanto giudicato in assenza, determinata da un legittimo impedimento; 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità dell’individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna degli imputati; mancata valutazione di riscontri esterni alla stessa e sostanziale travisamento del suo esito a fronte della sopravvenuta irripetibilità dell’atto in sede dibattimentale. La persona offesa aveva fornito indicazioni molto generiche sulle caratteristiche fisiche degli autori del furto.

La motivazione non darebbe conto di un adeguato vaglio di credibilità ed attendibilità della ricognizione. Il contributo probatorio fornito dalla persona offesa,peraltro, è giunto a disposizione dei G iudici nella forma di dichiarazioni raccolte durante le indagini preliminari, nell'assenza della partecipazione della difesa dell'imputato alla formazione della prova. Né vi sono riscontri alla semplice individuazione fotografica che , dunque, sarebbe ini don e a a sostenere l'impianto accusatorio; 2.3.Violazione degli artt. 62-bise 133 cod. pen. , nonché vizio di motivazione .

La difesa lamentache la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare quanto già osservato dal primo Giudice in ordine la gravità delle condotte, senza analizzare le diffuse censure contenute nel gravame(incensuratezza, comportamento processuale, giovane età); in particolare, si ap paleserebbe priva di motivazione rispetto al la mancata rilevanza dell'incensuratezzadegli imputati.

3. In data 6 ottobre 2025 sono pervenute conclusioni scritte del difensore degli imputati, avv. Giuseppe Orecchio che insiste nelle ragioni per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricors i sono inammissibil i perché manifestamente infondat i .

2. Il primo motivo , proposto nell’interesse dell’imputato Tigani, con cui si sos tiene essersi verificata una nullità conseguente al mancato avviso, da partedella Corte di appello, della facoltà di essere tradotto o autorizzato a comparire libero, per l’udienza pubblica del 18 dicembre 2024, è manifestamente infondato. Si tratta di nullità insussistente, poiché la legge non contempla alcuna previsione di un diritto dell’imputato a ricevere tale avviso. Occorre, peraltro , ricordare che l 'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa che intende comparire in udienza ha l'onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione [Sez.4, n. 45578 del 28/10/2021 , Serafino Valter, Rv. 282547 ;

Sez.4, n. 3905 del 21/01/2020 , Huqi Eduart, Rv. 278289 : “ L'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa che intende comparire in udienza, ha l'onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione(fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato l'assenza dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, in mancanza della prospettazione di detto "status" quale legittimo impedimento e della richiesta di traduzione);

Sez.4, n. 10157 del 18/02/2020 , Akhmedov Eldar, Rv. 278610 ] . Il secondo motivo, proposto nell’interesse di tutti e tre gli imputati, è manifestamente infondato, oltre ad essere costituito da affermazioni asser t ive e generiche. Premessa la manifesta infondatezza dell ’assunto con cui il ricorrente lamenta che le dichiarazioni della perso n a offesa s o n o state r accolte senza la partecipazione della difesa dell'imputato alla formazione della prova, atteso che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di valutazione della prova, il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento, purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto.

In questa prospettiva, il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023). L'individuazione di un soggetto -sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione, pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale ( ex multis , Sez.4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, Jonovic , Rv. 258173: f attispecie, in tema di furto in abitazione, in cui la persona offesa aveva incontrato casualmente per strada l'autore del reato, lo aveva riconosciuto e lo aveva seguito al fine di identificarlo).

Il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce, quindi,una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto ( S ez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep. 2019, Aouchini Badrin, Rv.275548). Nel caso di specie, la sentenza impugnata , con motivazione congrua e non manifestamente illogica,ha evidenziato come la persona offesa avesse descritto nitidamentegli imputati per effetto del contatto assai ravvicinato avuto con essi , sia pure verosimilmente fugace, e come, proprio in ragione di tale contatto, chiamata ad effettuare il riconoscimento fotografico in data 02/06/2016, la stessa avesse individuato, «ancora una volta, senza margine di incertezza, gli odierni imputati negli autori del furto subito».

Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al terzo motivo. La sentenza impugnata ha correttamente ricordato (in conformità al disposto dell’art. 62-bis,ultimo comma, cod. pen.) che la sola incensuratezza degli imputati, richiamata più volte dalla difesa degli imputati, non vale a giustificare il riconoscimento delle invocate attenuanti; hapoi valorizzato la gravità della condotta, consumata ai danni di una persona anziana, nonché il comportamento processuale assunto dagli imputati.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa