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Sentenza — n. 474/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 474/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 474/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorsi , c on cui si lame nta l ’ errore di calco l o nella determina z ione della pe na, sono meritevoli di accoglimento. 2.Premesso che l ’ ar t. 442, comma 3, cod. proc. pen. stabil i sce che , quando si procede per un delitto,il giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, determina la pena diminuendola di un terzo,il Collegio rileva che, nel caso di specie , il Giudice di appello,nel rideterminare la pena per entrambi gli imputati, è all'evidenza incors o in un errore di computo della quantità della stessa, come tale rettificabile a norma dell'art. 619, comma2, cod. p roc. p en . da questa Corte.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 474/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2.Premesso che l ’ ar t. 442, comma 3, cod. proc. pen. stabil i sce che , quando si procede per un delitto,il giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, determina la pena diminuendola di un terzo,il Collegio rileva che, nel caso di specie , il Giudice di appello,nel rideterminare la pena per entrambi gli imputati, è all'evidenza incors o in un errore di computo della quantità della stessa, come tale rettificabile a norma dell'art. 619, comma2, cod. p roc. p en . da questa Corte.

Parole chiave

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alleggerimento della pena errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda remissione della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Con riguardo all’imputatoSolimeo: determinata in anni 6, mesi 3 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa la pena scaturente dalle riconosciute attenuanti generiche (equivalenti alla ritenuta recidiva), aumentata ex art. 81 cod. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Solimeo Cosimo Roberto nato a MESAGNE il 16/09/1994 Tomaiuolo Cosimo nato a MESAGNE il 01/11/1989 avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreFRANCESCA COSTANTINIche ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena da rideterminare.

RITENUTO IN FATTO

1.Il comune difensore di Cosimo Roberto Solimeo e di Cosimo Tomaiuolo – imputati deireati loro rispettivamente ascritti - ha proposto due distinti atti di ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, previo riconoscimento per entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei seguenti termini: per Solimeo ad anni 4, mesi 6, giorni 15 di reclusione ed euro 800,00di multa; per Tomaiuolo, in anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 534,00 di multa.

2. Con entrambi i ricorsi , si deduce violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per essere la Corte territoriale incorsa in un evidente errore di calcolo della pena, in particolare nell’applicazione della riduzione di un terzo indicata dalla predetta norma. Con riguardo all’imputatoSolimeo: determinata in anni 6, mesi 3 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa la pena scaturente dalle riconosciute attenuanti generiche (equivalenti alla ritenuta recidiva), aumentata ex art. 81 cod. pen. per il reato di cui al capo B), la pena finale determinata in ragione della diminuente del ritosarebbe pari ad anni 4 e mesi 2 di reclusione , euro 800 di multa . Con riguardo all’imputato Tomaiuolo, determinata in anni 4 ed euro 800 di multa la pena scaturente dal riconoscimento delleattenuanti generiche (giudicate prevalenti sulla recidiva), la pena finale della reclusione,in ragione della diminuente del rito , sarebbe pari ad anni 2 e mesi 8 di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi , c on cui si lame nta l ’ errore di calco l o nella determina z ione della pe na, sono meritevoli di accoglimento. 2.Premesso che l ’ ar t. 442, comma 3, cod. proc. pen. stabil i sce che , quando si procede per un delitto,il giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, determina la pena diminuendola di un terzo,il Collegio rileva che, nel caso di specie , il Giudice di appello,nel rideterminare la pena per entrambi gli imputati, è all'evidenza incors o in un errore di computo della quantità della stessa, come tale rettificabile a norma dell'art. 619, comma2, cod. p roc. p en . da questa Corte.

3. La sentenza im pu gna t a va, dunque, annullata senza rinv io l imitatamente al trattamento sanzionatorio,con rideterminazione della pena, per S olimeo Cosimo Roberto, in anni quattro mesi due di reclusione ed euro ottocento di multa e , per Tomaiuolo Cosimo , in anni due mesi ot t o di reclusione ed euro cinquecentotrentaquattrodi multa. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata , limitatamente al trattamento sanzionatorio,rideterminando la pena, per S olimeo Cosimo Roberto , in anni quattro mesi due di reclusioneed euro ottocento di multa e , per T omaiuolo Cosimo , in anni duemesi ot t o di reclusione ed euro cinquecentotrentaquattro di multa . Così deciso il 16 ottobre 2025 Il Consig