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Sentenza — n. 460/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 460/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 460/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Luddi Elio nato a AREZZO il 17/09/1951 avverso la sentenza del 16/04/2025 del GIUDICE DI PACE di Empoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnato con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Empoli. RITENUTO IN FATTOE

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen, art. 590 bis cod. pen, art. 583 cod. pen; Sentenza — n. 460/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Il Giudice di Pace di Empoli , con sentenza del 16 aprile 2025 , giudicando del reato di cui all’art. 590 cod. pen. ascritto a ElioLuddi, previa riqualificazione di tale fattispecie in quella di cui all’art. 590 biscod. pen. ha dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Empoli. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’ imputato , a mezzo de i difensor i , formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 4 d.lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Parole chiave

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lodo diritto di ottenere una decisione procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento procedimento dilatorio condono delle spese procedurali esecuzione della sentenza

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
1.Il Giudice di Pace di Empoli , con sentenza del 16 aprile 2025 , giudicando del reato di cui all’art. 590 cod. pen.
art. 590 bis cod. pen
L’art. 590 bis cod. pen., di competenza del Tribunale ordinario, punisce specularmente le lesioni colpose gravi o gravissim e causate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (o della navigazione marittima o interna).
art. 583 cod. pen
pen., nel caso in cui la malattia sia di durata inferiore a quaranta giorni e non si configuri alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 583 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Luddi Elio nato a AREZZO il 17/09/1951 avverso la sentenza del 16/04/2025 del GIUDICE DI PACE di Empoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnato con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Empoli. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il Giudice di Pace di Empoli , con sentenza del 16 aprile 2025 , giudicando del reato di cui all’art. 590 cod. pen. ascritto a ElioLuddi, previa riqualificazione di tale fattispecie in quella di cui all’art. 590 biscod. pen. ha dichiarato la propria incompetenza per materia e ordinato la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Empoli. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’ imputato , a mezzo de i difensor i , formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 4 d.lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Il ricorrente osserva che la fattispecie di cui all’art. 590 biscod. pen. di competenza del Tribunale si configura solo nei casi di lesioni gravi e gravissime, mentre nel caso in esame le lesioni asseritamente subite dalla persona offesa, secondo quanto riportato nel capo di imputazione , hanno determinato una malattia della durata di giorni 25 e, pertanto, rientrano nella previsione del reato di cui all’art. 590 cod. pen., anc he se causate con violazione delle norme sulla circolazione stradale. 3.Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, harassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatacon trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Empoli.

4. Il ricorso è fondato . L’art. 4 del d.lgs 28 agosto 2000 n. 27 4 , nella elencazione dei reati di competenza del giudice di pace, indica, fra gli altri, quello di cui all’art. 590 cod. pen. limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

L’art. 590 bis cod. pen., di competenza del Tribunale ordinario, punisce specularmente le lesioni colpose gravi o gravissim e causate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (o della navigazione marittima o interna). Ne consegue che il reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 cod. pen., nel caso in cui la malattia sia di durata inferiore a quaranta giorni e non si configuri alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 583 cod. pen., qualificano le lesioni come gravi o gravissime, rimane di competenza del Giudice di Pace, anche quando sia commesso con violazione della norme sulla circolazione stradale. 5.Nel caso in esame al ricorrente è stato contestato di aver cagionato, alla guida della bicicletta con violazione delle norme del codice della strada, ad altro utente lesioni personali da cui era derivata una malattia della durata di 25 giorni.

Nella sentenza impugnata il Giudice nel declinare la propria competenza, previa riqualificazione delfatto nel reato di cui all’art. 590 bis cod. pen., si è limitato ad osservare che il fatto era stato compiuto con violazione delle norme sulla circolazione stradalee che, per tale ragione, il reato era di competenza del Tribunale. La dichiarazione di incompetenza per materia, dunque, è illegittima. 6.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione atti al Giudice di Pace di Empoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e disponela trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Empoli, per l'ulteriore corso. Deciso in Roma il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Ricci Salvatore Do