Italian Court dismisses appeal against conviction for driving without a license and failing to assist accident victims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving without a license and failing to assist accident victims. The defense argued that the injuries were minor and the defendant's actions did not warrant criminal punishment, but the court found the factual reconstruction of the defendant's behavior and the resulting harm sufficient to justify the penalty. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, comma 1, cod. pen.; The judge must evaluate the specific conduct and consequences to determine the need for punishment, without requiring an exhaustive analysis of all statutory elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RITROVATO ENRICA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 20/04/1999 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato RITROVATO Enrica per il reato di cui all'art. 189, comma 7, codice strada (in San Giovanni Rotondo, il 22/05/2018), perché, alla guida di un'autovettura, sprovvista di patente di guida, siccome ritiratale il 23/03/2018, era rimasta coinvolta in un incidente stradale, a causa del quale SCARALE Mario e GIUFFREDA Alessia avevano riportato lesioni giudicate guaribili in giorni venti, senza prestare loro l'assistenza occorrente, assolvendola per i reati di cui all'art. 186 comma 7 e all'art. 187 comma 8 stesso codice.
2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione, con specifico riguardo alla decisione con la quale i giudici del merito hanno ritenuto l'insussistenza dei presupposti per ritenere il fatto particolarmente tenue: la Corte territoriale avrebbe proposto un illogico e generico riferimento al comportamento tenuto, quasi a ritenere che il reato fosse ontologicamente ostativo all'applicabilità della invocata causa di non punibilità; inoltre, avrebbe valorizzato le lesioni subite dalle persone offese, trascurando di considerare che si era trattato di lesioni lievissime, che queste non si erano costituite parti civili e che l'imputata si era fermata prima di allontanarsi e, sebbene in un momento successivo, aveva contattato i Carabinieri, senza negare il coinvolgimento nell'incidente.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte territoriale, nel ritenere il bisogno di pena in relazione al caso specifico, ha fatto riferimento alla condotta dell'imputata nell'occorso e alle conseguenze lesive dell'incidente. Occorre, pertanto, richiamare, sia pur in sintesi, il comportamento della RITROVATO, siccome accertato a seguito dell'espletata istruttoria. I giudici del doppio grado hanno ritenuto provato che: il giorno dell'incidente, la RITROVATO era alla guida di un'autovettura, appartenente alla propria madre, pur sprovvista di patente di guida, poiché ritiratale circa due mesi prima; la stessa aveva sottratto il mezzo alla madre di nascosto; la donna aveva affermato di essersi fermata dopo l'impatto e, quindi, di essersi allontanata perché l'amica che viaggiava con lei era svenuta, dopo avere però riscontrato che i due occupanti dell'altra vettura stavano in piedi, senza sangue e senza niente di rotto; non si era informata delle loro condizioni perché, a suo dire, presa dal panico.
Tale ricostruzione è stata smentita dall'istruttoria (riferito della passeggera dell'auto condotta dall'imputata e delle persone offesa. Era, infatti, emerso che la discesa dall'auto dell'imputata aveva avuto l'unico scopo di accertarsi di eventuali danni al veicolo dalla stessa condotto, senza manifestazione di interesse o preoccupazione sulle condizioni dei soggetti che viaggiavano sul veicolo antagonista. L'incidente, peraltro, aveva determinato lesioni a entrambe le persone offese. L'insieme di tali elementi, dunque, ha giustificato per i giudici del gravame il bisogno di pena, gli elementi considerati rientrando a pieno titolo tra i parametri di commisurazione legali a norma dell'art. 133 cod. pen.
3. Il motivo è manifestamente infondato e non consentito, avendo la difesa opposto una propria divergente valutazione, ritenuta più coerente con il dato normativo, rispetto a quella che i giudici del merito hanno congruamente motivato, in maniera del tutto coerente, peraltro, con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale il giudice - nel ragionamento esplicativo - deve fare riferimento ai criteri fissati nell'art. 133, comma 1, cod. pen., pur non essendo richiesta la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647;
Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, RV. 283044), giustificando il bisogno di pena rispetto alla condotta in concreto e alle conseguenze derivate dall'incidente (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940; Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590, in cui si è, per l'appunto, affermato il principio per il quale, ai fini di interesse, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo).
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 dice