Sentenza — n. 89/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello presentato nell’interesse di Vittorio De Cubellis avverso la sentenza del Tribunale locale con la quale era stato condannato per il reato di cui all’art. 110 e 624 bis, co. 3, cod. pen. in relazione all’art. 625, co. 1 n. 2 cod. pen., commesso il 23 agosto 2024, sul presupposto della mancanza di legittimazione del difensore di fiducia che, alla data di presentazione dell’atto di appello, era stato revocato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2 cod. pen, art. 107 cod. proc. pen; Sentenza — n. 89/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Marco De Meo e Lucia Lara Troiano, con espressa revoca di ogni nomina precedente. L’appello, dunque, è stato ritenuto presentato da un difensore ormai privo della legittimazione a rappresentare l’imputato. L’art. 107 cod. proc. pen., nel disciplinare le ipotesi di non accettazione, rinuncia o revoca del difensore, non prevede alcun obbligo di notifica al difensore revocato, quanto piuttosto di comunicazione all’autorità procedente. Detta norma al comma 3 statuisce che la rinuncia non ha effetto «finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d’ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’art. 108».
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PDFBox: 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da UGO BELLINI - Presidente - Sent. n. sez. 982/2025 DANIELA CALAFIORE UP - 28/10/2025 DANIELA FALLARINO R.G.N. 21070/2025 ALESSANDRO RANALDI MARIA TERESA ARENA - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CUBELLIS VITTORIO nato a ROMA il 21/02/1989 avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito l’avv. DANIELE KARRER del foro di Roma, in difensa del DE CUBELLIS che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello presentato nell’interesse di Vittorio De Cubellis avverso la sentenza del Tribunale locale con la quale era stato condannato per il reato di cui all’art. 110 e 624 bis, co. 3, cod. pen. in relazione all’art. 625, co. 1 n. 2 cod. pen., commesso il 23 agosto 2024, sul presupposto della mancanza di legittimazione del difensore di fiducia che, alla data di presentazione dell’atto di appello, era stato revocato.
2. Avverso il provvedimento suddetto è stato proposto ricorso affidato ad unico motivo con cui si deduce l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 107, co. 3, cod. proc. pen. con riferimento all’art. 2 cod. pen. e 24 Cost. e vizio di motivazione. Secondo la difesa il provvedimento impugnato si pone in violazione dell’art. 107 co. 3 cod. proc. pen. Il giudice di appello avrebbe dovuto verificare non tanto se il difensore che ha proposto l’impugnazione fosse stato revocato in epoca precedente alla stessa, quanto, piuttosto, se tale difensore fosse consapevole della intervenuta revoca.
Nel caso di specie la Corte ha verificato la data di trasmissione della revoca contenente nuove nomine, ma non CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 89/2026 Roma, lì, 02/01/2026 anche il momento nel quale l’atto di revoca, effettuato a modello 13 presso la struttura carceraria, sia stato notificato a mezzo pec all’avv. Di Giulio. Difatti, in mancanza della notizia della intervenuta revoca, l’avv. Di Giulio non era liberato dal dovere di impugnare la sentenza in esecuzione del mandato difensivo precedentemente conferitogli.
3. All’udienza le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’esegesi operata dal giudice di appello è, infatti, corretta. In particolare, la Corte di appello ha ricostruito la tempistica delle nomine che si sono susseguite, dando atto che l’impugnazione è stata presentata a mezzo pec il 7 dicembre 2024 dall’avv. Giancarlo Di Giulio, che era stato nominato difensore di fiducia dal De Cubellis il 4 novembre 2024 con dichiarazione resa all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Lanciano contestualmente alla revoca dell’avv. Andrea Napoli e dell’avv. Lucia Lara Troiano. Con dichiarazione resa allo stesso Ufficio Matricola il 6 dicembre 2024 l’imputato ha nominato difensori di fiducia gli avv.
Marco De Meo e Lucia Lara Troiano, con espressa revoca di ogni nomina precedente. L’appello, dunque, è stato ritenuto presentato da un difensore ormai privo della legittimazione a rappresentare l’imputato. L’art. 107 cod. proc. pen., nel disciplinare le ipotesi di non accettazione, rinuncia o revoca del difensore, non prevede alcun obbligo di notifica al difensore revocato, quanto piuttosto di comunicazione all’autorità procedente. Detta norma al comma 3 statuisce che la rinuncia non ha effetto «finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore d’ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell’art. 108».
Questa Corte ha avuto modo di rilevare che l’art. 107, comma 4, cod. proc. pen. nello stabilire che «la disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca», ha inteso porre in evidenza il dato qualificante comune alla rinuncia e alla revoca «costituito dal venir meno del rapporto fiduciario avvocato-imputato» (Sez. 6, n. 44 del 25/10/2022, dep. 2023, non massimata; Sez. 6, n. 9264 del 28 gennaio 2025 non massimata; Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, Rv. 281093 -01; Sez. 2, n. 15778 del 17/03/2015, Rv. 263831). Non rileva, dunque, che la revoca sia portata a conoscenza del difensore, atteso che ciò che rileva è che venga assicurata la continuità della difesa in virtù della comunicazione al difensore di fiducia investito del mandato (Sez. 3, n. 7151 del 18/12/2020, Rv. 281878 - 01;
Sez. 2, n. 22165 del 08/03/2013, Rv. 255935 - 01) e ciò per l’evidente ragione che il diritto di difesa è posto a presidio dell’imputato, e non del suo difensore. Nel caso in esame la revoca ha acquisito stabilità, in presenza della nomina di due difensori, che veniva immediatamente comunicata agli istituiti, dal che discende la correttezza della decisione della Corte di appello di Roma che ha ritenuto inammissibile l’atto di appello da parte del difensore già revocato (e sostituito) in quanto ormai privo della necessaria legittimazione (Sez. 6, n. 9264 del 28/01/2025), a nulla rilevando la circostanza che il difensore revocato fosse stato o meno avvisato della intervenuta revoca, trattandosi di questione che non attiene alla legittimazione a impugnare ma, semmai, al rispetto degli impegni negoziali tra la parte e il patrocinatore istituito.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali oltre che il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 ottobre 2025 La Consigliera est. Il Presidente Maria Teresa Arena Ugo Bellini