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Sentenza — n. 46/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 22/11/2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli –sezione distaccata di Ischia, condannavaPasquale Lucci e Anna Castagliuolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulla contestat a aggra- vante, con l’aumento per la continuazione, alla pena ciascuno di anni 1,mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, per i delitti di furto in abitazione aggravat i dall’aver agito con violenza sulle cose, di cui agli artt. 110, 624 bis , 625, comma 1, n. 2, cod.pen. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1,lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva. Si lamenta, in particolare, che la Corte di appello ha disatteso, senza valide argomentazioni, la richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con visione delle immagini registrate dalle telecamere acquisite in atti, nonostante si trattasse di una prova decisiva al fine di valutare la corretta identificazione dell’imputato. 2.2.Il difensore di Anna Castagliuolo ha articolato un unico motivo , con cui lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte relativa alla de- terminazione della pena.

Parole chiave

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domanda di ricusazione difetto di legittimazione del ministero pubblico impugnabilità della decisione di rinvio opposizione ricorso di annullamento procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.1Il difensore di Pasquale Lucci ha articolato due motiv i, di seguito sintetiz- zaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
In sede di gravame della sentenza di primo grado le doglianze del Lucci inve- stivano unicamente il trattamento sanzionatorio, la concessione delle attenuanti generiche e il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
Risulta palese,dalla lettura della imputazione e dalla correlata motivazione del provvedimento impugnato, che alla Castagliuolo sono contestati, sia pure in un unico capo, in cui, peraltro, vi è esplicito riferimento all’art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali, non- ché -apparendo evidente che i predetti hanno proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Lucci Pasquale nato a NAPOLI il 23/04/1982 Castagliuolo Anna nato a LACCO AMENO il 30/03/1993 avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino; letta la requisitoria scritta depositata dal Sostituto Procuratoregenerale, che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 22/11/2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli –sezione distaccata di Ischia, condannavaPasquale Lucci e Anna Castagliuolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulla contestat a aggra- vante, con l’aumento per la continuazione, alla pena ciascuno di anni 1,mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, per i delitti di furto in abitazione aggravat i dall’aver agito con violenza sulle cose, di cui agli artt. 110, 624 bis , 625, comma 1, n. 2, cod.pen. 1.1.

Secondo la tesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, gli imputati, in data 12/03/2016, si introducevano, previa effrazione delle rispettive porte di in- gresso, nelle abitazioni di proprietà di Di Costanzo Daniele e di Di Costanzo Nicola, entrambe ubicate al civico 43 della via Mezzovia del comune di Lacco Ameno, sottraendoagli stessi beni di diversa natura (una somma di denaro, un IPad , un computer portatile e due telefoni cellulari a Di Costanzo Daniele; un telefono cel- lulare e due IPada Di Costanzo Nicola).

2. Avverso tale sentenza hannoproposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensoridi fiducia, entrambi gli imputati. 2.1Il difensore di Pasquale Lucci ha articolato due motiv i, di seguito sintetiz- zaticonformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.1.Col primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato. Si lamenta, invero, che i giudici di merito sarebbero pervenuti ad una pronun- cia di condanna sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, in assenza di una concreta valutazione di attendibilità della individuazione dallo stesso ope- rata,unicamente su un video estratto dalle telecamere di sorveglianza del suo appartamento, priva di una valenza probatoria certa oltre ogni ragionevole dubbio. 2.1.2.

Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1,lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva. Si lamenta, in particolare, che la Corte di appello ha disatteso, senza valide argomentazioni, la richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con visione delle immagini registrate dalle telecamere acquisite in atti, nonostante si trattasse di una prova decisiva al fine di valutare la corretta identificazione dell’imputato. 2.2.Il difensore di Anna Castagliuolo ha articolato un unico motivo , con cui lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte relativa alla de- terminazione della pena.

Si assume, invero, che la Corte partenopea ha operato un aumento per la continuazione per un «reato sub 2)»che non risulta nel capo di imputazione. Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. 3.I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte. I motivi del ricorso proposto dal Lucci, afferenti alla sussistenza della penale responsabilità dell’imputato ed alla mancata assunzione di una prova decisiva, non sono deducibili in sede di legittimità riguardando questioni che non hanno costi- tuito oggetto dei motivi di appello.

In sede di gravame della sentenza di primo grado le doglianze del Lucci inve- stivano unicamente il trattamento sanzionatorio, la concessione delle attenuanti generiche e il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. Nessuna censura veniva formulata in ordinealla condanna del ricorrente ed alla valutazione delle prove; nemmeno veniva richiesta l’assunzione di nuove prove; istanza, quest’ultima,che veniva formulata solo nel corso dell’udienza di discussione, in contrasto con la previsione di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., che, − in ragione della natura eccezionale dell'istituto il quale, a fronte di una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale espletata in primo grado, richiede che il giudice d'ap- pello non sia in grado di decidere allo stato degli atti − esige affinché la Corte del merito vi dia eventualmente ingresso, che l'istanza sia formulata dalla parte «nell'atto di appello o dei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4».

Viene, pertanto, in rilievo il principio secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia corret- tamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 - 01 ;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 -01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Rv. Rv.255940 - 01 ). In ogni caso entrambi i motivisarebbero stat i assolutamente generic i , formu- lando doglianze prive di specifici rilievi critici, che non si confrontano con le ragioni di fatto e di diritto poste alla base del provvedimento impugnato,avendo la Corte territoriale, con motivazione esaurientee conforme a i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di forza probatoria delle individuazioni (personalio fotografiche), compiut e nel corso delle indagini preliminari (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437 –01), diffusamente argo- mentato sulla attendibilità della individuazione operata dalla persona offesa Di Co- stanzo Daniele, soffermandosi sulla pregressa conoscenza degli autori del furto e valorizzando, a riscontro, le immagini estrapolate dalla P.G. intervenuta dal si- stema di videosorveglianza installato presso un esercizio commercialee presso il molo Beverello che, avevanoripreso i due imputati prima e dopo il furto, nonché la testimonianza resa da Verde Ludovico,incaricato dalla Castagliuolo di conse- gnare un pacco, contenente parte della refurtiva,al suo ex fidanzato, che aveva precisato che alla consegna erano presenti entrambi gli imputati.

La Corte di ap- pello, inoltre, pur non essendo a ciò tenuta, ha congruamente motivato anche in ordine al rigetto della richiesta difensiva di visione delle registrazioni acquisite in attivalutando la completezza della piattaforma probatoria e la superfluità della richiesta riguardante prove documentali già acquisite, che potevano essere og- getto di visione in camera di consiglio. Manifestamente infondato risulta l’unico motivo di ricorso proposto dalla di- fesa di Castagliuolo Anna. Risulta palese,dalla lettura della imputazione e dalla correlata motivazione del provvedimento impugnato, che alla Castagliuolo sono contestati, sia pure in un unico capo, in cui, peraltro, vi è esplicito riferimento all’art. 81 cod. pen., due distinti delitti di furto in abitazione, commesso l’uno nell’appartamento di Di Co- stanzo Nicola e l’altro nell’appartamento di Di Costanzo Daniele, trattandosi chia- ramente di beni sottratti in un diverso contesto spaziale appartenenti a distinti detentori.

Ne consegue che correttamente è stato operato l’aumento per la motivazione, sicché la circostanza che la Corte territoriale abbia fatto riferimento ad una nume- razione che non figurava nella rubrica accusatoria costituisce un mero errore che non inficia la sentenza impugnata, nella parte relativa alla determinazione della pena, né sotto il profilo della violazione di legge, né quale vizio dellamotivazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali, non- ché -apparendo evidente che i predetti hanno proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -al ver- samento ciascuno della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual