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Sentenza — n. 45/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Renella Raffaele nato a ACERRA il 28/09/1965 avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale di Nola udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino; letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 410-bis cod. proc. pen, art. 589 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, Raffaele Renella, che ha articolato un unico motivo con cui si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), violazione dell’art. 410-biscod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 e ss. cod. proc. pen., per omessa notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione. 2.1. Si osserva, in particolare, che in sede di presentazione della denun- cia/querela, il Renella aveva sottoscritto il foglio contenente gli avvisi alla persona offesa, sottopostogli dalla P.G., tra iquali era menzionato quello relativo alla fa- coltà di chiedere di essere informati dell’eventuale richiesta di archiviazione avan- zata dal P.M. al fine di proporre opposizione.

Parole chiave

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denuncia penale tacita revoca dell'opposizione inoltro di querela penale ritiro della querela penale corretta notificazione petizione in giudizio

Disposizioni normative citate

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art. 410-bis cod. proc. pen
1.Il Tribunale di Nola, con ordinanza emessa in data 01/07/2025, rigettava il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.
art. 589 cod. pen
5248/2023 R.G.N.R, iscritto a carico di Manzo Eutiliaper il reato di cui all’art. 589 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Tale mezzo di impugnazione è consentito solo per lamentare l'ab- normità dell'atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità co nsegue , ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Renella Raffaele nato a ACERRA il 28/09/1965 avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale di Nola udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino; letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Tribunale di Nola, con ordinanza emessa in data 01/07/2025, rigettava il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. proposto,nell’interesse di Raffaele Renella (persona offesa), avverso il decreto di archiviazione emesso dal G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola nel procedimento N. 5248/2023 R.G.N.R, iscritto a carico di Manzo Eutiliaper il reato di cui all’art. 589 cod. pen.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, Raffaele Renella, che ha articolato un unico motivo con cui si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), violazione dell’art. 410-biscod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 e ss. cod. proc. pen., per omessa notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione. 2.1. Si osserva, in particolare, che in sede di presentazione della denun- cia/querela, il Renella aveva sottoscritto il foglio contenente gli avvisi alla persona offesa, sottopostogli dalla P.G., tra iquali era menzionato quello relativo alla fa- coltà di chiedere di essere informati dell’eventuale richiesta di archiviazione avan- zata dal P.M. al fine di proporre opposizione.

Si sostiene che,con tale sottoscri- zione,il Renella aveva inteso avvalersi di tale facoltà e che , pertanto , l’omessa notifica della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data 14/06/2024, che di fatto gli aveva precluso di esercitare il suo diritto di opposizione, rendeva il successivo decreto, emesso in violazione del diritto al contraddittorio, affetto da nullità ex artt. 408 e 178 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per quanto di seguito esposto.

2. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice di rito), nel ride- finire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione sul reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione. Tale mezzo di impugnazione è consentito solo per lamentare l'ab- normità dell'atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021,Rv. 281693 –01; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 - 01 ; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875- 01 ) . 2.1. Il ricorso in esame, che nulla deduce in ordine ad eventuali profili di ab- normità del provvedimento impugnato, risulta, quindi, inammissibile in quanto proposto in violazione dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

3. Alla declaratoria di inammissibilità co nsegue , ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non- ché -apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.186) - al ver- samento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così