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Sentenza — n. 40/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZIANE Lhoucine (Cui 04LIIHT) nato (MAROCCO) il 07/08/1971 avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Genova svoltala relazione dal Consigliere Gabriella CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostitutaMariella DE MASELLIS, con le quali si è chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso. RITENUTOIN FATTO 1.La difesa di ZIANE Lhoucine ha opposto il decreto penale di condanna n. 683/23, contestualmente formulando istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, cui il predetto era ammesso il 24/04/2024.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Si è, infatti, spiegato che il decreto penale di condanna,una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzionedi un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, commaterzo, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio ( vedi Sez. 4, n. 10080/2019 cit., in motivazione, là dove richiama Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648– 01).

Parole chiave

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revisione di una decisione procedura di annullamento revoca della decisione amministrativa esecuzione provvisoria riscossione di pene pecuniarie perenzione dell'esecuzione della decisione

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10080/2019
pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio ( vedi Sez. 4, n. 10080/2019 cit., in motivazione, là dove richiama Sez.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZIANE Lhoucine (Cui 04LIIHT) nato (MAROCCO) il 07/08/1971 avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del GIP TRIBUNALE di Genova svoltala relazione dal Consigliere Gabriella CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostitutaMariella DE MASELLIS, con le quali si è chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso. RITENUTOIN FATTO 1.La difesa di ZIANE Lhoucine ha opposto il decreto penale di condanna n. 683/23, contestualmente formulando istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, cui il predetto era ammesso il 24/04/2024.

Stante il mancato buon esito, fissata l’udienza del 30 giugno 2025, il Tribunale di Genova provvedeva come da separato provvedimento, con il quale, revocata l’ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, era dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Il decreto penale risulta esecutivo come da annotazione del 30/06/2025. Con il ricorso, la difesa ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedottoerronea applicazione de gli artt. 464 septies e 464 octies , cod. proc. pen., peravere il giudice procedente disposto l’esecutività del decreto penale di condanna per effetto della revoca della messa alla prova, laddove, quale conseguenza della revoca del beneficio , il giudice avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del procedimento, con le forme del giudizio immediato.

Sotto altro profilo, parte ricorrenteha rilevato che la revoca della sospensione del procedimento per messa allaprova dell’imputato non potrebbe in alcun modo far rivivere un decreto penale ormairevocato ai sensi delle norme sopra indicate che impongono, al contrario, la prosecuzionedel giudizio rimasto sospeso. 2.Il Procuratore generale, in persona del la sostitut a Mariella DE MASELLIS , ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova perl’ulteriore corso.

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso va accolto. 2.L’art. 464 bis , comma 1, cod. proc. pen. dispone che , nei casi previsti dall’art. 168 bis , cod . pen., l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e tale richiesta,a norma del successivo comma 2, nel caso di procedimento per decreto, è presentatacon l’atto di opposizione. In caso di esito negativo della prova, il secondo commadell’art. 464 septies , cod. proc. pen., stabilisce che « … 464 octies , cod. proc. pen. prevede inoltre che l'inammissibilità dell’istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, formulata in sede di opposizione a decreto penaledi condanna, non comporta l'inammissibilità dell' intera opposizione a decreto penale(Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Guglielmi, Rv. 275273 – 01; n. 28136 del 16/09/2020,Lachini, Rv. 280068 – 01).

Si è, infatti, spiegato che il decreto penale di condanna,una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzionedi un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, commaterzo, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio ( vedi Sez. 4, n. 10080/2019 cit., in motivazione, là dove richiama Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648– 01).

Tale principio è stato affermato anche con riferimento alla richiesta di applicazionepena, formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il cuimancato accoglimento, per qualsiasi causa, determina l’emissione del decreto di giudizioimmediato (Sez. 1, n. 40137 del 18/09/2009, Furlan, Rv. 245356 – 01; Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013, dep. 2014, La Ragione, Rv. 258866 – 01 , ove il richiamatoprincipio di diritto è stato espresso in riferimento al caso in cui, a seguito dimancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, il GIP aveva dichiarato esecutivo il decretopenale in questione).

Taliprincipi sono stati ribaditi anche in ipotesi, come nel caso all’esame, di esito negativo della messa alla prova, cui l’imputato era stato a mmesso a seguito d i opposizionea decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento : anche intal caso, infatti, il giudice non deve dichiarare l'esecutività del decreto opposto, madisporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione didecreto di giudizio immediato (Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, De Cataldis, Rv. 284646– 01). 4.I principi sopra richiamati danno conto, dunque, della denunciata violazione di legge:con l’ordinanza impugnata, infatti, preso atto dell’esito negativo della messa alla prova, il giudice si è limitato a disporre la revoca della sospensione del procedimento, apertosi a seguito dell’interposta opposizione al decreto penale n. 683/2023,senza disporne la prosecuzione con le forme del rito immediato, da ciò derivando l’illegittima esecutività del decreto penale opposto (ricavabile dall’attestazionecontenuta sul decreto medesimo). 5.Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata , nella parte in cui il giudice non ha disposto la prosecuzione del procedimento , con conseguente revoca della dichiarazione di esecutività e trasmissione degli atti al Tribunale di Genovaper l’ulteriore corso.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha disposto la prosecuzione del procedimento. Per l'effetto revoca la dichiarazione di esecutivitàdel decreto penale di condanna n. 683/23 del 5 sett