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Sentenza — n. 20/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against prior cassation ruling due to existing final judgment on confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the same request had already been definitively rejected in a prior ruling dated November 26, 2025. The applicant, Luigi Episcopo, sought to eliminate the prejudicial effects of a 2016 confiscation order following a violation of Article 6 of the ECHR, arguing the measure persisted after the crime's prescription. The court dismissed the current petition solely on the ground of res judicata, noting that the previous decision already addressed and rejected the identical claim.

Regesto Legislator

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Art. 6, par. 2 CEDU; Art. 60 c.p.c.: When a request for the elimination of prejudicial effects of a final decision has already been definitively rejected, a subsequent appeal on the same grounds is inadmissible due to the existence of a prior res judicata.

Parole chiave

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res judicata confiscation of proceeds ECHR Article 6 prior judgment inadmissibility criminal procedure prejudicial effects perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 6, par. 2 della Convenzione EDU
7867, la Corte EDU, con sentenza del 19 dicembre 2024, riteneva violato il disposto dell'art. 6, par.
Art. 60 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lacci
R.G. 25707/2025
Osserva il Collegio che sulla richiesta deve essere dichiarato non luogo a provvedere: questa Sezione ha infatti provveduto in ordine alla medesima richiesta, proposta sempre da Luigi Episcopo, con sentenza del 26 novembre 2025 (R.G. 25707/2025), con la quale è stato rigettato ii ricorso.
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Testo completo

a seguenle SENTENZA sul ricorso proposto da: Episcopo Luigi, nato a Polla il 5 marzo 1956, avverso la sentenza del 13 gennaio 2016 della Corte di cassazione; letti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sul ricorso di Luigi Episcopo avverso la condanna patita in via definitiva per effetto della sentenza di questa Corte di cassazione, Terza Sezione, del 13 gennaio 2016, n. 7867, la Corte EDU, con sentenza del 19 dicembre 2024, riteneva violato il disposto dell'art. 6, par. 2, della Convenzione. 1.1. La vicenda processuale può essere così riassunta: con sentenza del 6 marzo 2008 Luigi Episcopo veniva condannato dal Tribunale di Sala Consilina per una serie di truffe ai danni dello Stato italiano, con confisca disposta ex artt. 640- bis e 322-ter cod. pen. (p. 33), in relazione all'importo di euro 844.120,95, pari al contributo indebitamente ottenuto, da intendersi come profitto del reato.

Con sentenza del 26 giugno 2014 la Corte di appello di Salerno, pur dichiarando i reati estinti per intervenuta prescrizione, confermava la confisca (pp. 24 e 25), ritenendo che non vi fossero elementi per assolvere l'imputato. La Corte di cassazione (sentenza del 13 gennaio 2016), ha rigettato il ricorso proposto da Luigi Episcopo: tale confisca, si è affermato, costituisce una misura di sicurezza, applicabile anche dopo l'estinzione del reato per prescrizione, ed è stata confermata sulla base del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lacci, Rv. 264431 - 01). Luigi Episcopo ha quindi avanzato richiesta volta all'eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione indicata perché, appunto, presa in violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU.

2. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

3. Osserva il Collegio che sulla richiesta deve essere dichiarato non luogo a provvedere: questa Sezione ha infatti provveduto in ordine alla medesima richiesta, proposta sempre da Luigi Episcopo, con sentenza del 26 novembre 2025 (R.G. 25707/2025), con la quale è stato rigettato ii ricorso.

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere per l'esistenza di un pregresso giudicato. Così deciso in Roma