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Sentenza — n. 25281/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against provisional seizure in tax fraud case, upholding profit calculation principles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25281/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Marchio's appeal against a provisional seizure order in a tax fraud case involving improper compensation. The defense argued that the crime and confiscable profit did not materialize because the tax debt was never extinguished due to subsequent recovery actions by the tax agency. The court held that the crime perfects upon the submission of the final tax return, regardless of later administrative disputes or insinuation into bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 10-quater d. Igs. n. 74/00; Art. 321, 322 c.p.p.: The crime of improper compensation perfects upon the submission of the final tax return model, and the confiscable profit is deemed realized irrespective of subsequent administrative recovery actions or bankruptcy insinuation.

Parole chiave

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improper compensation tax fraud confiscable profit determination provisional seizure order tax debt extinction bankruptcy insinuation effect arretrati d'imposta arretrati di mantenimento rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 10-quater d. Igs. n. 74/00
pen., e all'art. 10-quater d.
Art. 321 c.p.p.
Art. 322 c.p.p.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
Anche il secondo motivo, articolato con riferimento alla assoluta mancanza della motivazione, deduce violazione di legge (art. 125, comma 3, cod.
art. 611 cod. proc. pen
Nelle more della celebrazione dell'udienza per la trattazione del ricorso, il difensore ha trasmesso memorie ex art. 611 cod. proc. pen., insistendo nell'accoglimento del ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
art. 10-quater d.lgs. n. 74/00
pen., e all'art. 10-quater d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 39478 del 25/06/2024, Barbarino
Sez. 3, n. 15493 del 19/12/2024, Frasca
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Testo completo

a CATANZARO il 20/04/1989 avverso l'ordinanza del 16/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo di ricorso.RITENUTO IN FATTO ANTONIO MARCHIO ricorre per cassazione avverso il provvedimento emesso in data 3 aprile 2025 dal Tribunale di Catanzaro, di rigetto dell'appello cautelare proposto avverso il provvedimento con cui il GIP rigettava l'istanza di revoca del sequestro disposto nei confronti del ricorrente, in relazione alla provvisoria incolpazione relativa al delitto di cui all'art. 10-quater d. Igs. n. 74/00. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1. Il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 321 e 322 cod. proc. pen., e all'art. 10-quater d. Igs. n. 74/00 per erronea applicazione dei principi in tema di determinazione del profitto confiscabile nel delitto di indebita compensazione: in particolare, sul punto il ricorrente si duole dell'applicazione di un principio interpretativo superato, ovvero quello per il quale al momento della presentazione dell'F24 vi sarebbe sia il perfezionamento del reato di indebita compensazione che il conseguimento del profitto confiscabile.

Si evidenzia che nel caso di specie la compensazione non si sarebbe mai perfezionata e l'obbligazione tributaria non si sarebbe mai estinta, e ciò in ragione dei seguenti atti dell'Agenzia delle Entrate, prodotti al Tribunale del riesame, che: - ha emesso un Atto di recupero pari al credito compensato; - ha presentato domanda di ammissione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale della A.T. Alberghiera Turistica srl, società cui si riferisce il debito IVA compensato, e tale credito risulta poi ammesso al passivo; - ha, inoltre, qualificato come relativa ad operazione inesistente la compravendita immobiliar9 titolo fonte del debito tributario indebitamente compensato, recuperando il credito IVA in capo alla controparte contrattuale (SARUSI srl).

Dai citati elementi deriverebbe, quindi che, anche a voler considerare perfezionato il reato contestato al ricorrente, dal medesimo non sarebbe conseguito alcun profitto confiscabile e, per l'effetto, non sarebbe possibile mantenere il sequestro finalizzato alla confisca disposto nei confronti della persona fisica di Antonio Marchio.

2. Anche il secondo motivo, articolato con riferimento alla assoluta mancanza della motivazione, deduce violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) sul punto decisivo relativo al perfezionamento della compensazione: si deduce che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa e richiamata al precedente punto 1., limitandosi ad affermare che il profitto del reato contestato si sarebbe realizzato nel momento di presentazione del modello F24, e che le vicende successive non avrebbero rilevanza.

23. Il terzo motivo di ricorso, deduce violazione di legge in relazione alla violazione del divieto di duplicazione sanzionatoria conseguente al principio di proporzionalità della misura cautelare, connesso al principio di legalità della pena ed al principio di uguaglianza. Con esso il ricorrente evidenzia che la confisca è strumentale all'esigenza di evitare che l'autore del reato conservi il profitto derivante dall'illecito, profitto che nel caso di specie non c'è stato o che, comunque, verrà recuperato dall'Amministrazione finanziaria attraverso le forme ordinarie (atto di recupero, rateizzazione, ammissione al passivo della procedura concorsuale), altrimenti realizzandosi una duplicazione della sanzione, vietata dall'ordinamento.

Sul punto, il ricorrente evidenzia che la motivazione addotta dal Tribunale, ovvero che la mera ammissione al passivo non sarebbe satisfattiva comportando solo una astratta possibilità di realizzo, sarebbe erronea in fatto e in diritto. La Procura Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo di ricorso. Nelle more della celebrazione dell'udienza per la trattazione del ricorso, il difensore ha trasmesso memorie ex art. 611 cod. proc. pen., insistendo nell'accoglimento del ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1 e 2. I primi due motivi di ricorso verranno trattati congiuntamente, in ragione della medesima questione da essi posta, relativa alla individuazione della consumazione del delitto di cui all'art. 10-quater d. Igs. n. 74/00 e, per l'effetto, all'individuazione del conseguente profitto suscettibile di sequestro funzionale alla confisca. Ebbene, sul punto questa Corte ha chiaramente affermato che il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74/00, si perfeziona al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno d'imposta, non essendo altresì necessario che l'Agenzia delle entrate validi l'effettuata compensazione del debito tributario con i crediti indicati nel modello, atteso che questa è un'operazione successiva e l'eventuale disconoscimento del credito costituisce un elemento suscettibile di aggravare il reato, quantomeno sotto il profilo dell'intensità del dolo (Sez. 3, n. 39478 del 25/06/2024, Barbarino, Rv. 287108 - 03): sicché, nel caso di specie, il reato oggetto di imputazione si sarebbe perfezionato e il profitto dello stesso, derivante dalla compensazione, parimenti si sarebbe realizzato.

Né, d'altronde, risulta che l'Agenzia delle Entrate abbia, diversamente, impedito il concreto determinarsi della compensazione, sì da frustrare il proposito criminoso perseguito dal contribuente (Sez. 3, n. 15493 del 3¦11 19/12/2024, dep. 2025, Frasca, Rv. 287988 - 01): il caso oggetto del ricorso definito con la citata sentenza, infatti, aveva riguardo ad un'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate aveva "provveduto a bloccare il quietanzamento delle somme di cui alle deleghe F24 presentate" dall'indagato. Nel caso di specie, le allegazioni difensive, infatti, comprovano che l'Agenzia delle Entrate abbia emesso atti finalizzati al recupero del credito fiscale della cui compensazione si verte, con ciò dimostrandosi che, in carenza di tale atto di recupero, quel credito avrebbe dovuto considerarsi estinto attraverso la compensazione.

Analogamente, come del resto argomentato nel provvedimento impugnato, l'insinuazione al passivo della società costituisce atto di esercizio del credito nel contesto della procedura concorsuale, sul presupposto dell'atto di recupero, senza peraltro che dalla sola insinuazione possa farsi derivare l'adempimento dell'obbligazione tributaria, elemento, questo sì, che, potrebbe risultare satisfattivo delle ragioni creditorie dell'Erario. Sotto altro profilo, il mero disconoscimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'operazione commerciale sottostante al sorgere del debito IVA, non costituisce elemento "ex se" di esclusione della configurabilità del delitto contestato, involgendo gli effetti della transazione e la relativa opponibilità, senza che possa da tale disconoscimento desumersi la legittimità della compensazione oggetto della contestazione.

3. Si ritiene infondato anche il terzo motivo di ricorso, laddove, posta la possibilità di individuare un profitto del reato oggetto di contestazione provvisoria nei confronti del ricorrente, sì invoca a fondamento del richiesto annullamento una potenziale duplicità del recupero (nella sede penale e in quella concorsuale), senza considerare, da un lato, la fluidità intrinsecamente correlata alla particolare fase del procedimento, ovvero quella cautelare, ed omettendo di considerare che l'insinuazione al passivo costituisce mero titolo per la partecipazione al riparto dell'eventuale attivo concorsuale, non anche la certa integrale soddisfazione del credito vantato.

4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i P.Q.M