Italian Court corrects a procedural error in a criminal judgment regarding tax fraud defendants and accessory penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a lower court's decision due to a material error in the written judgment text. The lower court had incorrectly omitted specific defendants and legal grounds in its ruling against the four accused individuals. Consequently, the Court ordered a correction of the judgment text and remanded the case for a new trial on the specific points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.: When a judgment contains a material error in its operative provisions, the Court of Cassation must correct the text to reflect the true intent of the decision before remanding the case for a new trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o nei confronti di Talevi Valerio, nato ad Ancona il 22/5/1954 Talevi Fabio, nato ad Ancona il 24/6/1984 Anselmi Giuseppe, nato ad Ancona il 9/2/1954 Merlo Giorgio, nato a Montefiascone (Vt) il 24/3/1960 definito con sentenza di questa Sezione pronunciata in data 13/3/2026; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/3/2026, questa Corte kinullava senza rinvio la sentenza emessa il 10/7/2025 dalla Corte di appello di Ancona nei confronti di Talevi Valerio e Talevi Fabio, nonché di Merlo Giorgio, relativamente al reato di cui al capo A) limitatamente alle /fatture emesse nell'anno 2014, e nei confronti di Talevi Valerio relativamente al reato di cui al capo L), perché il relativo reato era estinto per prescrizione. Annullava la sentenza impugnata in relazione all'imputato Talevi Valerio, limitatamente al reato di cui al capo M), nonché in relazione agli imputati Talevi Valerio e Talevi Fabio, nonché Merlo Giorgio, g'ftlimitatamente alla durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Perugia.
Dichiarava inammissibili i ricorsi di Talevi Valerio e Talevi Fabio, nonché di Merlo Giorgio, nel resto. Dichiarava inammissibile il ricorso di Anselmi Giuseppe e condannava il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
2. Nel dispositivo riportato nel ruolo della pubblica udienza, tuttavia, per mero errore materiale non sono state riportate talune espressioni, che debbono pertanto costituire oggetto di correzione ai sensi dell'arte. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., nei seguenti termini:
3. Nel primo periodo, dopo le parole "Talevi Fabio", siano inserite le seguenti: "nonché di Merlo Giorgio" e, dopo le parole: "anno 2014", siano inserite le seguenti: "e nei confronti di Talevi Valerio relativamente al reato di cui al capo L)";
4. nel secondo periodo, dopo le parole "Talevi Fabio", siano inserite le seguenti: "nonché Merlo Giorgio";
5. nel terzo periodo, dopo le parole "Talevi Fabio", siano inserite le seguenti: "nonché di Merlo Giorgio";
6. nel quarto periodo, l'espressione "Dichiara inammissibili i ricorsi di Merlo Giorgio e Anselmi Giuseppe e condanna i predetti ricorrenti" sia sostituita dalla seguente: "dichiara inammissibile il ricorso di Anselnni Giuseppe e condanna il predetto ricorrente." P.Q.M P.Q.MManda alla Cancelleria per le annotazioni del caso. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente o Meng ni Andrea Gentili Depositata in Canceileria Oggi, 6 LUG. 2026 IL CANCELLIERE ESPERTO Do.sE1jsabe, A rrabito