Italian court dismisses appeal against detention modification, citing lack of family necessity proof and active criminal association.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Antifora Biagio against the Bari Court of Appeal's refusal to modify his pre-trial detention. The court held that the appellant failed to provide concrete evidence of a genuine family necessity, merely alluding to a 'delicate situation' without defining its contours. Furthermore, the court rejected the argument that the long duration of detention automatically mitigated the need for custody, emphasizing the continued active nature of the criminal association.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The mere passage of time in pre-trial detention does not automatically justify a change in measure; the appellant must provide concrete evidence of specific family necessity, and generic arguments without factual delineation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rdinanza n. 283/2025 RTL del Tribunale di Bari del 12 giugno 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Cinzia PARASPORO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO IN FATTO Con ordinanza pronunziata in data 12 giugno 2025 il Tribunale di Bari, operando in qualità di giudice dell'appello cautelare avverso i provvedimenti incidenti sulla libertà personale degli indagati, ha rigetto il gravame presentato da Antifora Biagio avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Bari aveva a sua volta rigettato la istanza di modifica della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a carico dell'Antifora a seguito di provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Bari il precedente 28 giugno 2022; il giudice del gravame cautelare ha osservato che, con sentenza del 20 gennaio 2025 la Corte di appello aveva confermato la sentenza emessa a carico dell'Antifora, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, dal Gup del Tribunale di Bari in data 27 marzo 2024, e con la quale il predetto era stato condannato alla espiazione della pena di anni 10 di reclusione essendo risultato responsabile sia del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., sia del reato di estorsione.
Il successivo 26 marzo 2025 la Corte di appello aveva rigettato la richiesta formulata dall'imputato di modifica della misura custodiale in atto a suo carico; avendo l'Antifora proposto appello avverso tale provvedimento, con la ricordata ordinanza del 12 giugno 2025 il Tribunale di Bari rigettava la sua impugnazione osservando, in primo luogo che il dato costituito dal tempo trascorso rispetto al memento in cui erano state commesse le condotte che avevano portato alla condanna del prevenuto non era tale da giustificare la modifica della misura in atto, essendo, semmai, emersi dati in base ai quali ritenere tuttora vitali i legami associativi fra i sodali dell'Antifora; il Tribunale ha, altresì, evidenziato il fatto che il richiedente fosse gravato da altri precedenti penali aventi il carattere della specificità e che, per converso gli elementi da questo addotti, onde evidenziare il fatto che la sua presenza nel focolare domestico fosse necessaria a supporto del suo nucleo familiare, era rimasta priva di un'adeguata dimostrazione.
Rigettava, pertanto, l'appello cautelare. Avverso il provvedimento emesso in sede di gravame è insorto l'Antifora, articolando due motivi di impugnazione; con l'uno egli ha censurato la ordinanza impugnata affermando che aveva errato il Tribunale barese nel non valorizzare, con riferimento alla cessazione o quanto meno all'affievolimento delle esigenze cautelari la lunga durata del periodo di 2custodia cautelare già patito dal ricorrente; con l'altro si è doluto del fatto che, in assenza di adeguata motivazione ed in violazione di legge, il Tribunale non abbia tenuto conto, ai fini dell'accoglimento della richiestkdi modifica della misura cautelare con altra misura meno afflittiva degli elementi rivenienti dalltgravi condizioni familiari del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
, Il ricorso, risultati inammissibili o manifestamente infondati t motivi posti a suo sostegno, deve essere dichiarato a sua volta inammissibile. Quanto al primo motivo di impugnazione, in disparte la circostanza che, trattandosi di appello cautelare, al ricorrente sarebbe stato inibito proporre question4 aventi ad oggetto non l'esistenza di fattori sopravvenuti alla esecuzione della misura ma elementi che già erano presenti al momento in cui essa è stata disposta, essendo la sedes materiae di tale tipo di doglianze quella del riesame cautelare e non del gravame, osserva il Collegio che, già in occasione della adozione della misura cautelare applicata all'Antifora il Gip del Tribunale di Bari, nel valutare la attualità del pericolo di recidivanza, ebbe ad osservare che, ancora al momento in cui la misura era stata richiesta, erano presenti elementi di indagine dai quali poter legittimamente ritenere che la associazione del delinquere della quale il ricorrente era partecipe era ancora attiva, tanto che i soggetti che la avevano costituita avevano continuato regolarmente a frequentarsi.
Evidente è, pertanto, la correttezza sul giudizio espresso dal Tribunale dì perdurante attualità dell'esigenza a cui presidio è posta la misura custodiale. Non ha rilievo, nella presente sede, neppure il fatto che dal momento della applicazione della misura sia decorso un non breve lasso di tempo, posto che, secondo la ora condivisa giurisprudenza di questa Corte, in tema di esigenze cautelarì, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo ex se come fattore di attenuazione ai fini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendosi la sua valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 aprile 2024, n. 17470, rv 286207;
Corte ci cassazione, Sezione I penale, 7 maggio 2018, n. 19818, rv 273139). Con riferimento al secondo motivo di doglianza, avente ad oggetto il vizio di motivazione e di violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Bari nel non aver valorizzato, ai fini della modifica della misura di massimo 3rigore attualmente in atto, la condizione familiare dell'Antifora, osserva il Collegio che è ben vero che l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. preveda che la misura della custodia cautelare in carcere non possa essere disposta né nei confronti di donna incinta o con prole di età inferiore ad anni 6, né a carico di soggetto che sia padre di prole che si trovi in tali condizioni anagrafiche nella ipotesi in cui la madre sia deceduta o non sia in grado di attendere a tale prole, ma non può non osservarsi che, avendo il Tribunale motivato (in termini che di fronte a questa Corte sono suscettibili di essere sindacati solo in quanto gli stessi appaiano manifestamente illogici o violativi delle espresse disposizioni normative) il fatto che la richiesta di modifica della misura cautelare non poteva essere accolta non avendo il ricorrente fornito elementi concreti in merito alla effettività della situazione di necessità familiare, il ricorrente, nell'impugnare di fronte a questa Corte siffatta decisione, si è limitato ad alludere, in termini quanto meno criptici, ad una "situazione familiare oggettivamente delicata", senza in alcun modo delinearne i contorni.
Siffatta genericità argomentativa - impedendo all'evidenza a questa Corte l'agibilità del, sia pur ristretto, margine di valutabilità della motivazione addotta dal Tribunale a sostegno della propria decisione di rigetto, destina alla inammissibilità anche il secondo motivo di doglianza. Alla inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P P.Q.M