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Sentenza — n. 25265/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against conviction for littering, excluding punishment due to act's particular triviality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25265/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the first-instance conviction for littering, ruling that the act lacked sufficient gravity to warrant criminal punishment. The defendant argued that abandoning a styrofoam box constituted a crime, while the lower court rejected the exclusion of punishability based on the location and perceived disrespect for environmental laws. The supreme court found the lower court's reasoning flawed for failing to adequately assess the objective triviality of the minor damage caused, thereby excluding criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 620, lett. I cod. proc. pen.: The exclusion of punishability for particular triviality applies when the offense causes negligible damage and is not habitual, even if the act is deprecable, provided the lower court fails to properly evaluate the objective insignificance of the harm.

Parole chiave

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exclusion of punishability particular triviality littering offense environmental protection criminal liability negligible damage Cassation appeal delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione guanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui Ft)all'art. 131-bis cod.
Art. 620, lett. I cod. proc. pen.
Tuttavia, il Collegio ritiene che l'annullamento debba essere o 2disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione guanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui Ft)all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

NZA sul ricorso proposto da Castronovo Antonino, nato ad Agrigento il 17/2/1982 avverso la sentenza del 2/7/2025 del Tribunale di Agrigento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. °lindo Di Francesco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2/7/2025, il Tribunale di Agrigento dichiarava Antonino Castronovo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 255, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione guanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui Ft)all'art. 131-bis cod. pen., della quale ricorrerebbero tutti i presupposti, così come quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, parimenti sostenute da elementi positivi da valorizzare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4. L'art. 131-bis cod. pen. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) stabiliva al comma 1, nel testo vigente ratione temporis, che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del COOL,pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione 7‘(/ della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Ai sensi del comma 2, poi, la norma prevedeva che "l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona." 5. Tanto premesso, la condotta contestata al Castronovo, e ritenuta in sentenza, consiste nell'abbandono in strada di un rifiuto non pericoloso, nella specie una cassetta in polistirolo, poi subito raccolta per l'intervento degli operanti.

Ebbene, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il Tribunale ha evidenziato - in senso negativo - che "trattasi di condotta deprecabile e di altissimo sprezzo per il bene giuridico (tutela dell'ambiente) presidiato dalla fattispecie penale non essendosi in alcun modo l'imputato curato della circostanza di porre in essere, con la propria condotta, una deturpazione al contesto soci-ambientale ove lo stesso esplica la sua esistenza. A nulla rileva che l'azione criminosa si sia dipanata in un'area di sosta stradale (quindi sull'asfalto) già fortemente compromessa dal punto di vista ambientale in quanto ciò non elide in alcun modo l'offensiva del fatto e, anzi, l'accresce aumentando il danno e lo sprezzo verso il bene giuridico ambiente". 5.1.

Questa motivazione risulta invero censurabile, in quanto ancorata al solo contesto nel quale la condotta era stata pacificamente tenuta, senza una adeguata valutazione dell'agire medesimo in sé, a muover dai suoi connotati oggettivi. 5.2. Tale carenza argomentativa, pertanto, imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza. Tuttavia, il Collegio ritiene che l'annullamento debba essere o 2disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., trattandosi di caso in cui la Corte "ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto." 5.3.

Questa decisione è nel senso della particolare tenuità del fatto, così da escludere la punibilità del reato. 5.4. Pacifica l'assenza di divieti normativi specifici, infatti, la condotta contestata al ricorrente risulta del tutto isolata e connotata da un'offesa oggettivamente di particolare tenuità, tenuto conto dell'esiguità del danno cagionato; se è vero che l'abbandono di rifiuti non pericolosi realizzato dal Castronovo costituisce condotta che integra il reato contestato, in termini soggettivi e materiali, è altresì innegabile che i relativi effetti sul bene tutelato appaiono del tutto modesti e tali da giustificare l'applicazione dell'istituto.

P.Q.M