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Sentenza — n. 24163/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24163/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24163/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 31 ottobre 2025 dal Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame che, su ricorso dell'indagato, ha annullato per carenza di attualità delle esigenzecautelari, l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di Pucillo Marco, per la provvisoria incolpazione del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 (con permanenza fino all'aprile 2022), al medesimo ascritto con il ruolo di partecipe, nonché del reato di cui all'art. 73 del medesimo decreto (reato continuato fino al febbraio 2022).

Regesto Legislator

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art. 74 D.P.R. 309/1990, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24163/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 -01; Sez. 6, n. 11194 dell18/3/2012, Rv. 252178). Nel caso di specie, non emerge la dedotta contraddittorietà della motivazione a fronte del fatto che, come correttamente argomentato dal Tribunale del riesame, a carico del Puccillo si procede per il delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 cui avrebbe preso parte con il ruolo di partecipe e che la contestazione reca altresì l'indicazione del luogo e data di commissione del reato, in Mazara del Vallo fino ad aprile 2022, laddove poi il Tribunale del riesame colloca il contributo specifico dello stesso in epoca non successiva al febbraio 2022 (pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale dipendenza da sostanze stupefacenti pericolo di reiterazione chiusura dell'istruzione penale riabilitazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 74 D.P.R. 309/1990
Nel caso di specie, non emerge la dedotta contraddittorietà della motivazione a fronte del fatto che, come correttamente argomentato dal Tribunale del riesame, a carico del Puccillo si procede per il delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R.
art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, perché è basato su censure non riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo state sostanzialmente prospettate lacune o vizi logici del provvedimento impugnato, ma un'alternativa lettura del dato fattuale.
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Testo completo

osto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di Pucillo Marco, nato a Anzio il 06/06/1989 avverso l'ordinanza del 31/10/2025 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 31 ottobre 2025 dal Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame che, su ricorso dell'indagato, ha annullato per carenza di attualità delle esigenzecautelari, l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di Pucillo Marco, per la provvisoria incolpazione del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 (con permanenza fino all'aprile 2022), al medesimo ascritto con il ruolo di partecipe, nonché del reato di cui all'art. 73 del medesimo decreto (reato continuato fino al febbraio 2022).

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si denunciano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della sussistenza del periculum, posto che il Tribunale del riesame avrebbe considerato la lontananza temporale dei fatti rispetto all'applicazione della misura, senza che nel periodo silente emergessero elementi concreti dai quali desumere la sussistenza del pericolo di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., nonostante la produzione, ad opera del Pubblico Ministero, di due note di aggiornamento investigativo (9 aprile 2024 e 18 giugno 2025), che avrebbero dovuto essere valutate dal Tribunale stesso come elementi sufficienti per ritenere la sussistenza del periculum.

In particolare, nella seconda delle due si dava atto del fatto che l'indagato era stato arrestato in flagranza del possesso di cocaina in data 29 marzo 2022. Si sostiene, inoltre, che la delimitazione temporale della fattispecie associativa (contestata come commessa fino ad aprile 2022) non corrisponderebbe automaticamente alla cessazione di attività criminose emerse come stabilmente organizzate e svolte in materia continuativa, anche perché un altro associato (Lo Voi) si era reso responsabile, il 5 novembre 2025, del reato di detenzione di stupefacenti.

2. Il difensore dell'indagato ha depositato conclusioni scritte, con cui chiede che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, perché è basato su censure non riconducibili alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo state sostanzialmente prospettate lacune o vizi logici del provvedimento impugnato, ma un'alternativa lettura del dato fattuale. Va infatti ricordato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex plurimis, Sez. 4, n. 21288 del 18/03/2026, non mass., Sez. 2, n. 27866 2del 17/06/2019, Rv. 276976;

Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 -01; Sez. 6, n. 11194 dell18/3/2012, Rv. 252178). Nel caso di specie, non emerge la dedotta contraddittorietà della motivazione a fronte del fatto che, come correttamente argomentato dal Tribunale del riesame, a carico del Puccillo si procede per il delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 cui avrebbe preso parte con il ruolo di partecipe e che la contestazione reca altresì l'indicazione del luogo e data di commissione del reato, in Mazara del Vallo fino ad aprile 2022, laddove poi il Tribunale del riesame colloca il contributo specifico dello stesso in epoca non successiva al febbraio 2022 (pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

A fronte di tale delimitazione temporale della contestazione, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reati oggetto della contestazione cautelare, tuttavia ritenendo che dalla data di commissione dei fatti a quella di applicazione della misura fosse intercorso un lasso di tempo "significativo" senza che risultassero elementi deponenti nel senso di una protrazione di legami tra l'indagato e il sodalizio oggetto di contestazione, con ciò svolgendosi una motivazione (fondata su una valutazione in fatto relativa al decorso del tempo ed alla circostanza dell'applicazione della misura) priva dei denunciati profili di irragionevolezza sindacabili da questa Corte.

La motivazione, quindi, fa buon governo dei principi giurisprudenziali secondo cui, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (ex plurimis, Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 -01).

Quanto poi alla operatività, nel caso di specie, della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale, preso atto della concreta contestazione associativa elevata con riferimento ad una non successiva al marzo 2022, della carenza di indici concreti e attuali di condotte dell'indagato valevoli a comprovarne un attuale inserimento nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, ne desume elementi dai quali risultano non sussistenti le esigenze cautelari; ipotesi espressamente contemplata dallo stesso art. 275 del codice di rito.

Ciò, tanto più, considerando che, al fine di fornire elementi concreti sulla quale dei base affermare comunque sussistente il pericolo di reiterazione, l'Ufficio ricorrente ha richiamato l'allegazione di note di aggiornamento investigativo prive 3di specifica concretezza, perché relative ad un reato-scopo che sarebbe stato commesso il 29 marzo 2022, ovvero in costanza dell'esistenza dell'associazione e in prossimità dei reati-scopo per i quali si procede. Concludendo, a fronte della motivazione addotta dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Alessatidro Maria Andronio Giovanni Liberati EII Depositata in Cancelleria Oggi, P 1 111G. 292$ TL CANCELLIERE ESPERTO i. 4Ii . A rrribitr 4