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Sentenza — n. 23908/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23908/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23908/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ibunale di Palermoudita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Maria Luisa Miranda, con cuisi insta per il rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva dell’Avv. Salvatore Fricano nell’interesse della ricorrenteMartorana, con richiesta di:

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23908/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di violazione della leggeprocessuale per l’inosservanza delle forme del procedimento di esecuzione ex art.666 cod. proc. pen., atteso il rigetto immotivato della richiesta di perizia tecnica,con conseguente compressione del contraddittorio e del diritto di difesa.In sintesi, la difesa deduce che, nel procedimento camerale ex art. 666 cod.proc. pen., la perizia richiesta era decisiva perché esiste un contrasto tecnico trala posizione della Procura (che parla di frazionamento elusivo, superamento dellimite volumetrico e conseguente illegittimità della perizia giurata, ma senza datimetrici/planimetrici) e gli atti dell’U.T.C., che avrebbero certificato la congruità eaccertato la perizia (provvedimento 8/E del 28.2.2025).

Parole chiave

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unità amministrative unità di proprietà per piani unità del domicilio autorizzazione in materia di protezione della natura deroga alla licenza edilizia impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge sotto ilprofilo della violazione dei limiti del potere del giudice dell’esecuzione (art. 666c.p.p.) e della disciplina speciale (art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, secondo laregola generale di cui all’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
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Testo completo

ibunale di Palermoudita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Maria Luisa Miranda, con cuisi insta per il rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva dell’Avv. Salvatore Fricano nell’interesse della ricorrenteMartorana, con richiesta di:

a) annullare l’ordinanza impugnata con rinvio alTribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione;

b) in subordine,annullare senza rinvio l’ordinanza e il relativo ordine di demolizione, dichiarandol’ordine stesso non eseguibile per incompatibilità con il titolo abilitativo (o con glieffetti equiparabili) derivanti dalla disciplina combinata di cui all’art. 39 L. 724 del1994 e all’art. 28 L.R. Sicilia n. 16 del 2016, come interpretata in conformità aiprincipi di cui ai motivi di ricorso;

c) in ogni caso, disporre la sospensionedell’esecuzione dell’ordinanza impugnata in pendenza del presente giudizio dilegittimità, stante il grave e irreversibile pregiudizio che deriverebbedall’immediata demolizione del fabbricato in un contesto in cui la procedura disanatoria risulta documentalmente avviata e assistita da perizia giurata eaccertamenti tecnici.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa dal tribunale di Palermo, quale giudicedell’esecuzione, in data 5 febbraio 2026, è stata rigettata l’istanza di revocadell’ordine di demolizione delle opere abusive realizzate da Benedetta Martorana,impartito con la sentenza dell’allora Pretore di Palermo, sez. dist.

Bagheria, in data4 febbraio 1994, irr. 1° aprile 1995. Con la medesima ordinanza veniva revocatala provvisoria sospensione dell’ordine di demolizione disposta dalla medesimaPretura in data 17 luglio 1998, e dal medesimo G.E. in data 3 dicembre 2025.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di Benedetta Martorana, deducendo cinque motivi, di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod.proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilodella falsa applicazione dell’art. 39 L. 724 del 1994 in tema di limiti volumetrici(750 mc) e pluralità di istanze di condono, attesa l’indebita qualificazione unitariadel manufatto e di applicazione del criterio extra legem dell’“unico centro diinteressi”.In sintesi, la difesa assume che il giudice dell’esecuzione abbiaerroneamente ritenuto unitario, ai fini del limite volumetrico di 750 mc, unmanufatto che sarebbe composto da due distinte unità immobiliari (piano terraintestato a Martorana; primo piano intestato a Di Salvo), ciascuna oggetto diautonoma istanza di condono.

Da ciò discenderebbe un computo cumulativo deivolumi (superiore al limite) e la qualificazione come “elusivo” del frazionamento indue pratiche. Secondo il ricorso, l’art. 39 L. 724 del 1994 ancorerebbe lacondonabilità a presupposti oggettivi (ultimazione entro termini, assenza di vincoliostativi assoluti, rispetto di limiti volumetrici) e consentirebbe la presentazione didistinte istanze riferite a porzioni autonomamente individuate, con rispetto dellimite volumetrico per singola richiesta. La tesi difensiva insiste sul fatto chel’ordinanza avrebbe sostituito a tali parametri un criterio non previsto dalla legge(“unico centro di interessi”), fondato su contiguità strutturale e rapportofamiliare/personale, così alterando la regola di calcolo della volumetria e ilperimetro delle istanze ammissibili.

La censura è prospettata come decisiva perchéla (asserita) falsa applicazione dell’art. 39 conduce, a monte, a negare valore eautonomia alle pratiche di sanatoria e, di conseguenza, a rigettare l’istanza voltaa incidere sull’eseguibilità dell’ordine di demolizione.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge sotto ilprofilo della violazione dei limiti del potere del giudice dell’esecuzione (art. 666c.p.p.) e della disciplina speciale (art. 28 L.R. Sicilia 16 del 2016), con erronea“disapplicazione” della perizia giurata e del provvedimento comunale diaccertamento n. 8/E del 28.2.2025, cui si accompagnerebbe l’eccesso di poteredel G.E. per aver esercitato un sindacato di merito anziché un controllo dicompatibilità esterna.In sintesi, la difesa sostiene che, in sede di esecuzione, il giudice avrebbedovuto limitarsi a verificare la compatibilità esterna tra un eventuale titolosopravvenuto (o effetto equiparabile) e il comando demolitorio, mentre l’ordinanzaimpugnata avrebbe svolto un controllo pieno sulla legittimità e sul merito delprocedimento amministrativo di sanatoria, qualificando “inidonea” la periziagiurata ex art. 28 L.R. 16 del 2016 e neutralizzandone gli effetti, fino aprospettarne la sostanziale “disapplicazione”.

Il ricorso richiama specificamenteche: (i) la perizia giurata e l’accertamento comunale attesterebbero una istruttoriatecnica completa (strutturale/urbanistica/sismica ecc.), la verifica del rispetto deilimiti (anche volumetrici) di cui all’art. 39 L. 724 del 1994, l’assenza di vincoliassoluti e l’avvenuto pagamento di oblazioni e oneri; (ii) l’accertamento n. 8/E del28.2.2025 preciserebbe che la domanda del Di Salvo riguarda solo il primo piano,non l’intero edificio (profilo speso per contestare la ricostruzione dell’ordinanza).La doglianza viene qualificata come violazione di legge perché il giudicedell’esecuzione avrebbe ecceduto i poteri ex art. 666 cod. proc. pen. e, al tempostesso, avrebbe sostanzialmente vanificato l’efficacia che la disciplina regionalericorrere dei requisiti), in assenza di provvedimenti comunali contrari(diniego/revoca/annullamento).2.3.

Deduce, con il terzo motivo, il vizio di motivazione mancante e/oapparente o manifestamente illogica in ordine alla titolarità delle unità immobiliari,alla natura autonoma delle istanze di condono e agli elementi documentali prodotti(donazioni, visure catastali, perizie, pagamenti).In sintesi, la difesa denuncia che l’ordinanza avrebbe omesso l’esame dipagamento), ponendo in essere una motivazione “apparente”, perché silimiterebbe ad affermare l’artificiosità del frazionamento senza un reale confrontocon i documenti decisivi, peraltro raggiungendo una conclusione illogica, perchériconoscerebbe l’esistenza di due titolari e di due domande ma, al contempo,negherebbe ogni autonomia invocando l’“unico centro di interessi”.

La difesasegnala come decisivi: (i) la donazione del 2.3.1973 relativa al terreno di sedimein capo a Martorana (per escludere la fittizietà); (ii) la distinzione delle istanze exart. 39 L. 724 del 1994 (intestazioni, dati catastali, volumi e pagamenti separati);(iii) la donazione del 12.2.2025, sostenendo che riguarderebbe il solo primo pianoe non l’intero edificio (profilo evocato come vizio di travisamento e di erronearappresentazione del contenuto). Il vizio è prospettato come impeditivo dellaricostruzione del percorso logico: la motivazione non spiegherebbe perchéelementi come i titoli di provenienza e la separazione formale delle pratichedovrebbero essere neutralizzati da mere circostanze fattuali (unitarietàstrutturale/comunanza familiare).2.4.

Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge ed ilcorrelato vizio di motivazione per l’omesso esame del decorso del tempo edell’affidamento legittimo ai fini della proporzionalità dell’ordine di demolizione.In sintesi, la difesa sostiene che l’ordinanza avrebbe trattato il tema inmodo apodittico, ribadendo il carattere doveroso della demolizione senzaverificare: (i) se la lunga inerzia e le condotte dell’amministrazione e degli organiesecutivi abbiano ingenerato un affidamento nella stabile conservazione dello statodei luoghi; (ii) se la pendenza e lo sviluppo della sanatoria (perizie, pagamenti,verifiche) rendano in concreto incompatibile l’immediata esecuzione; (iii) se ilsacrificio demolitorio sia proporzionato alla possibilità di definizione favorevoledella vicenda edilizia.

Sul versante della violazione di legge, la doglianza affermache negare in assoluto rilievo alle sopravvenienze “svuoterebbe” la funzionedell’incidente di esecuzione quale sede di verifica dell’attuale eseguibilità e (nellaprospettazione difensiva) anche della proporzionalità del comando demolitorio inrapporto alla realtà sopravvenuta, specie alla luce dell’accertamento comunale del28.2.2025. Il ricorso segnala inoltre che l’ordinanza avrebbe riferito in modo“distorto” il contenuto dell’atto del 12.2.2025, ritenendo l’acquisto dell’interofabbricato anziché della sola porzione (primo piano), e avrebbe concentrato lamotivazione su tale elemento per corroborare l’“unico centro di interessi”,trascurando il resto della cronologia e degli atti difensivi (memorie, comunicazioni,ecc.).2.5.

Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di violazione della leggeprocessuale per l’inosservanza delle forme del procedimento di esecuzione ex art.666 cod. proc. pen., atteso il rigetto immotivato della richiesta di perizia tecnica,con conseguente compressione del contraddittorio e del diritto di difesa.In sintesi, la difesa deduce che, nel procedimento camerale ex art. 666 cod.proc. pen., la perizia richiesta era decisiva perché esiste un contrasto tecnico trala posizione della Procura (che parla di frazionamento elusivo, superamento dellimite volumetrico e conseguente illegittimità della perizia giurata, ma senza datimetrici/planimetrici) e gli atti dell’U.T.C., che avrebbero certificato la congruità eaccertato la perizia (provvedimento 8/E del 28.2.2025).

Secondo il ricorso,l’ordinanza del 3.12.2025 (rigetto istruttorio) e poi la decisione finale avrebberonegato la perizia senza motivazione specifica (o con formule assertive), privandola difesa dell’unico strumento neutrale per definire volumetria reale, autonomiadelle unità e rispondenza tra stato di fatto e quanto asseverato. Ciò vienequalificato come inosservanza delle garanzie del procedimento e lesione delcontraddittorio, denunciabile ai sensi delle lett.

c) e d) dell’art. 606, cod. proc.pen. Ulteriore profilo del motivo riguarda la sospensione dell’esecuzione dispostanel 1998: la difesa lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto che lanuova ingiunzione del 2025 contenesse implicitamente una richiesta di revocadella sospensione e, nel dispositivo, avrebbe provveduto essa stessa alla revoca,senza che vi fosse un autonomo incidente promosso sul punto e senza compiutaistruttoria, con violazione delle forme e garanzie dell’art. 666 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente ex art. 611, cod. proc. pen., èinammissibile.2.

Al fine di meglio lumeggiare le ragioni sottese all’impugnazione, tenutoconto delle plurime eccezioni di vizio motivazionale, è utile una ricognizione dellavicenda processuale.L’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo il5 febbraio 2026 si inserisce nell’ambito di un procedimento di incidente diesecuzione ex artt. 665 e ss. cod. proc. pen., promosso nell’interesse di MartoranaBenedetta al fine di ottenere la revoca, ovvero la sospensione, ovvero ancoral’annullamento dell’ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura dellaRepubblica in data 14 gennaio 2025, in esecuzione dell’ordine demolitoriocontenuto nella sentenza di condanna resa dalla Pretura di Bagheria il 4 febbraio1994, divenuta irrevocabile il 1° aprile 1995.Il giudice, nella parte iniziale della motivazione, procede a ricostruire ilquadro fattuale di riferimento, evidenziando come l’abuso edilizio oggetto dellacondanna originaria consistesse nella realizzazione di un unico fabbricato incemento armato, articolato su due elevazioni fuori terra, con una consistenzacomplessiva significativa, e come l’ordine di demolizione contenuto nella sentenzaavesse riguardato l’intero immobile, inteso quale unità costruttiva unitaria.

Talericostruzione assume rilievo centrale nell’economia della decisione, in quantocostituisce il presupposto logico-giuridico dal quale il giudice fa discendere tutte lesuccessive valutazioni in ordine alla non accoglibilità delle istanze difensive.Venendo all’esame delle doglianze, il giudice affronta in primo luogo lacensura relativa alla pretesa nullità dell’ingiunzione di demolizione del 2025 percontrasto con il precedente provvedimento di sospensione dell’esecuzione emessoil 17 luglio 1998 dal Pretore. La difesa sosteneva che tale sospensione fosse ancoraefficace e precludesse la riattivazione dell’esecuzione.

Il giudice disattende taleprospettazione osservando che l’ingiunzione del pubblico ministero, intervenuta adistanza di quasi trent’anni e in assenza di qualsiasi provvedimento di sanatorianel frattempo intervenuto, deve essere interpretata come funzionalmente direttaa sollecitare la revoca della sospensione e a dare concreta attuazione all’ordinedemolitorio. Ne consegue che la persistenza del provvedimento del 1998 nonimpedisce la prosecuzione dell’esecuzione, spettando al giudice dell’esecuzionevalutarne la permanenza o la revoca alla luce delle sopravvenienze.Chiarito tale profilo preliminare, il giudice richiama i principi consolidati inmateria di ordini di demolizione, facendo riferimento alla giurisprudenza dilegittimità, secondo la quale la revoca dell’ordine può essere disposta solo quandol’esecuzione risulti assolutamente incompatibile con un atto amministrativo ogiurisdizionale sopravvenuto che abbia sanato l’abuso o conferito diversadestinazione all’immobile (Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, Rv. 247791 - 01),mentre la sospensione è ammissibile solo ove sia concretamente prevedibile, inun lasso di tempo breve, l’adozione di un siffatto provvedimento (Sez. 3, n. 47281del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403 – 01, in motiv.).

Viene altresì ribadito cheil giudice dell’esecuzione conserva un potere-dovere di verifica della legittimità deltitolo amministrativo eventualmente sopravvenuto, sia sotto il profilo deipresupposti sostanziali sia sotto quello della conformità formale, secondo quantoaffermato dalla giurisprudenza (Sez. 3, n. 55373 del 21/11/2018, Armeli, nonmass.).Muovendo da tali premesse, l’ordinanza esamina il nucleo centrale delladifesa, costituito dalla prospettata intervenuta sanabilità dell’immobile, fondata sudue distinte istanze di condono ex art. 39 della legge n. 724 del 1994, presentatenel febbraio 1995 rispettivamente da Martorana per il piano terra e dal figlio DiSalvo per il primo piano, nonché su una perizia giurata redatta ai sensi dell’art. 28della legge regionale siciliana n. 16 del 2016, ritenuta dalla difesa idonea asurrogare il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.Il giudice, tuttavia, ridimensiona radicalmente la portata di tale perizia,chiarendo che la procedura semplificata prevista dalla normativa regionale nonincide sui requisiti sostanziali di condonabilità fissati dalla normativa statale e,soprattutto, non esclude il potere del giudice dell’esecuzione di verificarne lasussistenza.

In tal senso viene richiamata la giurisprudenza della Corte dicassazione (Sez. 3, n. 33821 del 25/06/2021, Rv. 282082 - 01), secondo cui lapresentazione di una perizia giurata non preclude al giudice un controllo pieno eautonomo sulla legittimità della sanatoria.È a questo punto che l’ordinanza individua il punto decisivo dellacontroversia, ossia la qualificazione dell’intervento edilizio. Il giudice esclude chesi tratti di due unità autonome e conclude nel senso della unicità del manufatto,rilevando una serie di elementi convergenti: la contestualità delle istanze dicondono, entrambe relative a porzioni dello stesso edificio; la circostanza cheentrambe le porzioni risultino non abitabili; la circostanza che l’unico soggettocondannato sia Martorana; la riconducibilità sostanziale delle due istanze ad unmedesimo centro di interessi; nonché il contenuto dell’atto di donazione del 12febbraio 2025, interpretato come riferito all’intero fabbricato e non a singoleporzioni.In tale prospettiva, la volumetria complessiva dell’edificio, pari a circa 1078mc, supera il limite dei 750 mc previsto dall’art. 39 L. 724 del 1994.

Ilfrazionamento dell’immobile in due distinte istanze viene qualificato dal giudicecome artificioso e finalizzato ad eludere tale limite. La perizia giurata, a sua volta,è ritenuta strumentale a tale operazione elusiva, nella misura in cui disarticola unimmobile unitario in più unità, senza che ciò corrisponda a una reale autonomiafunzionale e strutturale. A sostegno di tale conclusione, il giudice richiama unconsolidato orientamento giurisprudenziale, evidenziando – in particolare – lapronuncia della Corte costituzionale n. 302 del 1996, secondo cui non è consentitoaggirare il limite volumetrico attraverso la presentazione di plurime domande disanatoria relative a una medesima costruzione, nonché la giurisprudenza dilegittimità (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639 - 01), cheesclude la possibilità di frazionare artificiosamente un intervento edilizio unitarioal fine di renderlo condonabile.

Tali principi vengono ricollegati al più generalecriterio dell’“unico centro di interessi”, che consente di individuare le ipotesi diabuso unitario anche a fronte di una pluralità formale di intestazioni.L’ordinanza affronta infine la doglianza relativa al decorso del tempo e alprincipio di affidamento. Anche sotto questo profilo la difesa viene disattesa,osservandosi che l’ordine di demolizione ha natura amministrativa e non èsoggetto a prescrizione, e che la stessa Martorana, in quanto destinataria dellacondanna penale, era pienamente consapevole dell’illiceità dell’opera.

Iltrasferimento dell’immobile al figlio avvenuto nel 2025, cioè successivamenteall’ingiunzione di demolizione, è ritenuto irrilevante e incapace di incidere sullalegittimità dell’esecuzione.Alla luce di tali considerazioni, il giudice conclude nel senso del rigettointegrale dell’istanza, disponendo altresì la revoca sia della sospensione del 1998sia di quella provvisoriamente concessa nel corso del procedimento.3. Tanto premesso in fatti, può quindi procedersi all’esame dei motivi diricorso, che il Collegio reputa inammissibili.3.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.L’ordinanza dedica il cuore motivazionale alla tesi dell’unitarietà delfabbricato e dell’elusione del limite dei 750 mc. In particolare, il provvedimentorichiama la sentenza di condanna per descrivere l’abuso come “struttura in c.a. adue elevazioni” e l’ordine demolitorio riferito all’intero fabbricato. Afferma che ledue istanze (stessa data) avrebbero eluso il limite, frazionando “in verità” un’unicaunità abitativa di 1078 mc. Fonda poi l’“unico centro sostanziale di interesse” sullacondanna della sola Martorana e sulla circostanza che la Martorana risulterebbeproprietaria anche nell’istanza intestata a Di Salvo.

Infine, richiamaespressamente Corte cost. n. 302/1996 e Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015,Esposito, Rv. 263639 – 01 per sostenere il divieto di frazionamento elusivo e lanecessità di unificare le richieste quando la costruzione è unitaria. L’ordinanzarisponde dunque alla critica difensiva, poiché affronta direttamente il nodo“pluralità di istanze = costruzione unitaria” e fonda la soluzione sul divieto difrazionamento elusivo, richiamando pertinente giurisprudenza.Il primo motivo è dunque manifestamente infondato perché muove da unalettura parziale dell’art. 39 l. 724 del 1994 e, soprattutto, perché ignora che laquestione decisiva non è la “astratta” ammissibilità di domande separate, ma laverifica – eminentemente fattuale – se ci si trovi dinanzi a un’unica nuovacostruzione e a un frazionamento elusivo del limite volumetrico.

L’ordinanzaimpugnata ha ricondotto l’abuso a un fabbricato unitario (struttura in c.a. a dueelevazioni fuori terra) e ha affermato che l’ordine demolitorio, già in sentenza,riguardava l’intero edificio. Su tale base, il giudice dell’esecuzione ha accertato chele due istanze di condono (presentate contestualmente) non riflettono due entitàautonome, ma l’artificiosa scissione di una costruzione unica di volumetriacomplessiva superiore a 750 mc (indicata in 1078 mc), e ha quindi ritenutointegrata l’elusione del limite legale. Questo approdo non solo è coerente con lagiurisprudenza di legittimità richiamata dal provvedimento (Sez. 3, n. 20420 del08/04/2015, Esposito, Rv. 263639 - 01), che esclude il condono quando ladomanda sia presentata frazionando artificiosamente l’unità immobiliare in plurimiinterventi per aggirare i limiti volumetrici, ma trova anche un fondamento direttonella giurisprudenza costituzionale:

Corte cost. n. 302/1996 chiarisce che ledomande separate riferite allo stesso immobile e la correlata applicazione dellimite di 750 mc per ciascuna domanda sono ammissibili solo quando vi sianodiversi soggetti legittimati in senso reale, e non possono servire a consentire a unmedesimo centro sostanziale di interessi di aggirare il limite; in tal caso le richiestevanno unificate quando si tratti della medesima nuova costruzione unitaria. Ilricorso, invece, tenta di trasformare la clausola “per singola richiesta” in una regolaautomaticamente favorevole, prescindendo dal controllo (doveroso) sull’unitarietàdell’intervento e sulla reale autonomia dei centri di interesse: ciò rende la censuragiuridicamente inconferente e, nella sostanza, diretta a sostituire l’accertamentodel giudice con una diversa ricostruzione del fatto (operazione estranea alparadigma della violazione di legge).3.2.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.L’ordinanza fornisce una risposta articolata: richiama i principi surevoca/sospensione e sul potere-dovere di controllo della legittimità del titolo,afferma che la procedura regionale non “sterilizza” il controllo sui requisiti delladisciplina statale e richiama Sez. 3, n. 33821 del 25/06/2021, Rv. 282082 - 01.Sotto tale profilo, la risposta appare coerente: in materia di condono eordine demolitorio, questa Corte ha da tempo chiarito che il giudice dell’esecuzionedeve verificare presupposti e concedibilità, senza limitarsi a una presa d’atto deltitolo (logica ribadita, tra l’altro, in Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, Rv. 247791- 01).

Il motivo è dunque manifestamente infondato perché presuppone unmodello di incidente di esecuzione ridotto a un controllo “meramente esterno” equasi notarile del titolo sopravvenuto. Ma il diritto vivente afferma l’opposto: ilgiudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità sostanzialedel titolo (o dell’atto equiparabile) e la sussistenza dei requisiti di condonabilità,non potendo revocare/sospendere l’ordine demolitorio sulla base di un atto soloformalmente esistente o intrinsecamente incompatibile con la disciplina nazionale.L’ordinanza impugnata richiama correttamente il principio secondo cui la revocadell’ordine di demolizione può disporsi solo se vi siano atti amministrativi ogiurisdizionali del tutto incompatibili, e la sospensione solo se sia concretamenteprevedibile, in tempi brevi, l’emissione di atti incompatibili (Cass. n. 24273/2010;v. anche, in senso conforme:

Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972– 01, Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B, Rv. 274135 - 01). In tale cornice, èfisiologico – non eccedente – che il giudice verifichi se la perizia giurata e laprocedura semplificata regionale siano effettivamente idonee a fondare un titolosanante compatibile con l’ordine demolitorio. Soprattutto, la giurisprudenza diquesta Corte ha già chiarito, in modo specifico, che la procedura regionale sicilianaex art. 28 l.r. 16 del 2016 costituisce una semplificazione procedimentale che nonpuò incidere sui requisiti sostanziali della condonabilità previsti dalla legge statalee non preclude il controllo del giudice penale; tale affermazione è esplicitamentepresente in Sez. 3, n. 33821 del 25/06/2021, Rv. 282082 – 01 (richiamata anchenell’ordinanza).Ne consegue che, una volta accertato che – per l’unitarietà del fabbricatoe il superamento del limite volumetrico – l’opera non è condonabile ai sensi dell’art.39 l. 724 del 1994, la perizia giurata non può “neutralizzare” l’ordine demolitorio:il giudice dell’esecuzione non “disapplica” arbitrariamente un atto, ma ne rileval’inidoneità giuridica a produrre l’effetto dirimente richiesto per la revoca o lasospensione.

In altri termini, è la mancanza del presupposto sostanziale(condonabilità) che impedisce alla perizia di spiegare effetti sul giudicatodemolitorio, e ciò rende la censura manifestamente infondata in diritto.3.3. Anche il terzo motivo non si sottrae al giudizio di inammissibilità.L’ordinanza espone una trama argomentativa (unitarietà, condanna dellamadre, proprietà anche nella domanda del figlio, donazione nel 2025 dell’intero,perizia elusiva, non abitabilità) che, formalmente, costituisce una motivazione.Il terzo motivo è dunque manifestamente infondato perché, purformalmente rubricato come vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere unarivalutazione del compendio fattuale e una diversa lettura dei documenti,contrapponendo una ricostruzione alternativa a quella del giudice dell’esecuzione.L’ordinanza, lungi dall’essere “apparente”, esplicita un percorso argomentativointellegibile: (i) l’abuso e l’ordine demolitorio riguardano l’intero fabbricato; (ii) ledue istanze coeve riguardano piani del medesimo immobile; (iii) l’unicocondannato è la Martorana e la posizione soggettiva appare unitaria; (iv) ladonazione del 12.2.2025 è letta, con motivazione non manifestamente illogica,come trasferimento dell’intero fabbricato; (v) la perizia giurata è ritenuta elusivaperché disarticola artificialmente un manufatto unitario; (vi) la conseguenza è ilfrazionamento elusivo e l’incondonabilità per superamento dei 750 mc.Tale motivazione è, sul piano strutturale, congruente con i principi di dirittorichiamati (Corte cost. 302/1996;

Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv.263639 - 01) e realizza un giudizio di non autonomia dei “centri di interesse”fondato su indici fattuali (condanna, contestualità delle istanze, contenuto dell’attodi donazione, descrizione della perizia). Le censure difensive, invece, insistono suuna diversa lettura delle risultanze (ad esempio, sulla portata della donazione osull’autonomia delle istanze) e sollecitano, sostanzialmente, una sostituzione dellavalutazione del giudice: ma ciò esorbita dal sindacato di legittimità, specie quandoil vizio denunciato non individui un salto logico manifesto o una contraddizioneinsanabile, bensì richieda di apprezzare diversamente i medesimi elementi.In questa prospettiva, il motivo si risolve in una doglianza di merito e,pertanto, è manifestamente infondato.3.4.

Anche il quarto motivo è inammissibile.L’ordinanza respinge l’affidamento in base a due assunti: (i) ordine didemolizione come misura di natura amministrativa non soggetta a prescrizione;(ii) consapevolezza dell’abuso in capo alla condannata.Il quarto motivo è manifestamente infondato perché tenta di attribuire aldecorso del tempo e alla pretesa “inerzia” dell’esecuzione un effetto paralizzanteche l’ordinamento, in via generale, nega. L’ordinanza impugnata respinge ladoglianza sul principio di affidamento valorizzando: (i) la natura dell’ordine didemolizione come misura di carattere amministrativo/ripristinatorio e nonsoggetta a prescrizione; (ii) la piena consapevolezza dell’abuso in capo allacondannata, desunta dalla condanna stessa; (iii) l’irrilevanza dell’acquisto delfiglio, avvenuto dopo l’ingiunzione del 2025.Questa impostazione è coerente con la giurisprudenza amministrativa, cheesclude che il mero decorso del tempo possa incidere sulla doverosità dellarepressione degli abusi e nega la necessità di motivare l’ordine di demolizionetardivo con un interesse pubblico “ulteriore” rispetto al ripristino della legalità,secondo la linea dell’Adunanza plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017 e del Consiglio diStato (ad es.

Cons. Stato, Sez. VI, n. 2338 del 17 maggio 2017; Cons. Stato, Sez.VI, n. 3773 del 19 giugno 2018).Anche nel sistema convenzionale, la Corte EDU ha riconosciuto – in terminigenerali – la natura ripristinatoria dell’ordine di demolizione e ha escluso che iltempo trascorso, in assenza di un affidamento ragionevole sulla legalità dell’opera,renda sproporzionata l’ingerenza sul diritto di proprietà; ciò emerge, per quantoqui rileva, nel caso Longo c. Italia (Corte EDU, Sez. I, 12 settembre 2024, n.35780/18), in cui si è ribadito che in materia urbanistica, la natura dellademolizione è di garantire la conformità con la normativa edilizia e il controllodell’uso della proprietà e del territorio.

Quindi non sussiste alcun dubbio sullalegittimità dell’obiettivo perseguito dalla misura impugnata, che è chiaramente “inconformità con l’interesse generale”.Pertanto, nel campo dell’edilizia e urbanistica, lo Stato gode di un ampiomargine di apprezzamento, in particolare nella scelta dei mezzi per l’esecuzione enell’accertare se le conseguenze dell’esecuzione possa essere giustificata. Nel caso“Longo”, nonostante l’ordine di demolizione, il ricorrente non aveva intrapresoalcuna azione per conformarsi ad essa, ma, invece aveva continuato a usufruireper molti anni della costruzione che avrebbe dovuto essere demolita.

Secondo ildiritto nazionale, gli ordini di demolizione non sono soggetti a un periodo limite diprescrizione, e la condotta e la condanna a suggerire che l’ordine di demolizioneemesso dal giudice non perde la sua validità. Dato ciò, non vi era stata alcuna“pena” ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione e l’ordine di demolizione nonpoteva essere soggetto a prescrizione. Anche in ambito convenzionale, dunque, siribadisce l’assenza di affidamento ragionevole sulla legalità di una costruzioneabusiva e la funzione di ripristino dell’ordine edilizio.Quanto alla “proporzionalità”, l’evocazione difensiva resta generica:l’ordinanza sottolinea che i piani risultano classificati come “non abitabili” el’immobile è “allo stato grezzo”, riducendo la pregnanza di un test centrato sull’art.8 CEDU (domicilio) così come elaborato dalla giurisprudenza più recente (si v., adesempio, Sez. 3, n. 43608 del 08/10/2021, Giacchini), che tende a essere rilevantesoprattutto per immobili adibiti ad abitazione abituale.

In assenza di allegazionipuntuali idonee a radicare uno specifico bilanciamento “CEDU-domicilio”, lacensura rimane assertiva e, quindi, manifestamente infondata.3.5. Infine, anche l’ultimo motivo è inammissibile.Sul tema della sospensione del 1998, l’ordinanza prende posizione:considera l’ingiunzione del 2025 come atto funzionalmente diretto alla revoca dellasospensione e dispone la revoca espressa nel dispositivo.Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, per una dupliceragione. La doglianza sulla perizia tecnica si scontra con il fatto che l’ordinanzaimpugnata non fonda la decisione su un “vuoto istruttorio” colmabile soltanto conperizia, ma su un giudizio di incondonabilità in diritto per frazionamento elusivo esuperamento del limite volumetrico, ricostruendo l’opera come unità edilizia unicagià oggetto dell’ordine demolitorio.

In tale quadro, l’istanza di perizia si risolve,ancora una volta, in una richiesta di rivalutazione del fatto (volumetria/autonomia)rispetto a un accertamento che il giudice reputa già sufficientemente definitosede di legittimità, la censura non dimostra che la perizia fosse un mezzoistruttorio “obbligato” né che la sua mancata assunzione abbia inciso su un dirittodifensivo in modo tale da determinare una nullità concreta; al contrario, ilprovvedimento applica principi consolidati che non impongono automatismiistruttori, ma un vaglio di concedibilità, qui risolto negativamente sulla base degliindici di elusione.Quanto alla sospensione del 1998, l’ordinanza spiega che l’ingiunzione del2025, emessa dopo decenni e in assenza di sanatoria intervenuta, èfunzionalmente diretta a riattivare l’esecuzione e, quindi, a sollecitare la revocadella sospensione; afferma poi espressamente la competenza del giudicedell’esecuzione a valutare i presupposti e revocare la sospensione, e lo fa neldispositivo.

Una volta esclusa la condonabilità e negata la sopravvenienzaincompatibile, la revoca della sospensione diviene conseguenza coerente delripristino della doverosità dell’esecuzione dell’ordine demolitorio, secondo i principigenerali in tema di revoca e sospensione in sede di esecuzione.4. Resta da esaminare quanto dedotto nella memoria depositata in liminelitis dalla difesa della ricorrente che, a giudizio del Collegio, non è idoneo asovvertire quanto dianzi argomentato.La memoria depositata in data 30 aprile u.s. si sviluppa lungo tre direttriciargomentative principali, che sostanzialmente riprendono e rafforzano i motivi diricorso, senza mutarne l’impianto:

1. Interpretazione dell’art. 39 l. n. 724 del 1994(secondo condono);

2. Valore della perizia giurata ex art. 28 l.r. Sicilia n. 16 del2016;

3. Limiti del sindacato del giudice dell’esecuzione.4.1. Per quanto riguarda il primo punto, la difesa insiste sul dato normativoper cui il limite volumetrico di 750 mc deve essere riferito alla “singola richiesta”e non alla volumetria complessiva del fabbricato. Ne deriva, secondo la memoria,che: (i) la presentazione di due istanze distinte (madre proprietaria e figliocomodatario, poi divenuto proprietario) impedirebbe la sommatoria automaticadelle cubature; (ii) la nozione di “unico centro di interessi” utilizzata dal giudicedell’esecuzione sarebbe extra legem e meramente presuntiva; (iii) il giudiceavrebbe omesso di verificare in concreto l’autonomia delle due unità immobiliari,la reale posizione soggettiva dei richiedenti e l’effettività del comodato.

In questaprospettiva, la violazione di legge consisterebbe nell’aver sostituito al criteriolegale della “singola domanda” un criterio sociologico (familiare).4.2. Per quanto riguarda il secondo punto, la memoria attribuisce allaperizia giurata natura non meramente privatistica, ma di atto inserito in unprocedimento amministrativo semplificato, sottolineando che la stessa avrebbeefficacia sostanzialmente equiparabile a titolo abilitativo, ove validata dal Comuneed attitudine a costituire sopravvenienza incompatibile con l’ordine di demolizione.Da ciò la difesa deduce che il giudice dell’esecuzione non poteva “disapplicarla” invia sostanziale, né sostituirsi all’autorità amministrativa nella valutazione delcondono.4.3.

Infine, quanto al terzo punto, la difesa riconosce il potere di controllodel giudice dell’esecuzione, ma ne delimita l’ambito, sostenendo che il controllosarebbe limitato alla compatibilità esterna del titolo e che sarebbe consentita ladisapplicazione solo in caso di carenza radicale di potere o di inesistenza giuridicadell’atto, mentre non sarebbe consentita una valutazione sostitutiva o tecnica (es.volumetria, autonomia unità immobiliari). Si sostiene che nel caso concreto sitratterebbe di una questione interpretativa (non di inesistenza del titolo), sicché ilgiudice avrebbe ecceduto i suoi poteri.

La memoria ribadisce (senza sviluppiinnovativi sostanziali): (i) il tema della legittimazione del comodatario; (ii)l’assenza di vincoli ostativi assoluti; (iii) il rilievo del decorso del tempo edell’affidamento; (iv) la censura sul rigetto della perizia tecnica e sulla revoca dellasospensione del 1998.5. Nonostante l’ampliamento argomentativo di cui alla memoria, ritiene ilCollegio che la stessa non modifichi il giudizio di manifesta infondatezza per leseguenti ragioni.5.1. Quanto al primo punto, la memoria continua ad assumere il criteriodella “singola richiesta” in senso astratto e automatico ed a prescindere dalcontrollo sull’effettiva autonomia sostanziale delle istanze.

Resta quindi eluso ilprincipio fondamentale (già valorizzato nell’ordinanza e nel diritto vivente), ossiala distinzione tra pluralità reale di istanze autonome e frazionamento artificioso diun abuso unitario. La memoria non introduce elementi fattuali nuovi idonei asmentire l’accertamento centrale del giudice, ossia la riconducibilità delle istanzea un unico organismo edilizio e a un unico centro sostanziale di interessi. Diconseguenza, la censura resta astratta, non si confronta con la ratio decidendi edè, quindi, manifestamente infondata.5.2.

Quanto al secondo punto, poi, la memoria attribuisce alla periziagiurata un valore sostanzialmente vincolante, idoneo a paralizzare l’ordinedemolitorio, ma non supera il dato decisivo: la perizia giurata non può sanareopere non condonabili in diritto. Poiché il giudice ha escluso la condonabilità per ilfrazionamento elusivo ed il superamento del limite volumetrico unitario, la periziaresta priva di efficacia. La memoria, dunque, postula la validità del titolo senzaconfutare il presupposto della sua illegittimità sostanziale.5.3. Quanto al terzo punto, infine, la memoria ripropone una letturariduttiva del sindacato del G.E., sostenendo che non possa valutare nel merito ipresupposti della sanatoria.

Tale impostazione contrasta con il principioconsolidato secondo cui il giudice dell’esecuzione deve verificare la legittimitàsostanziale del titolo e la reale sussistenza dei presupposti di condonabilità. Ladifesa qualifica come “valutazione sostitutiva” ciò che è, in realtà, verificadoverosa. Pertanto, la critica si fonda su un presupposto giuridico errato, che nedetermina la manifesta infondatezza.5.4. Ne consegue, conclusivamente, che la memoria difensiva nonintroduce elementi decisivi né nuove questioni giuridiche rilevanti, ma si limita auna più ampia articolazione dei motivi già dedotti.

Le sue argomentazioni non siconfrontano efficacemente con la ratio decidendi dell’ordinanza (unitarietàdell’intervento e frazionamento elusivo), si fondano su presupposti giuridici noncorretti (limiti del sindacato del G.E., valore della perizia) e sollecitano unarivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.Ne consegue che il contenuto della memoria non incide in alcun modo sulgiudizio di manifesta infondatezza del ricorso, che deve essere confermato in tuttele sue articolazioni.6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, secondo laregola generale di cui all’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186del 13 giugno 2000), la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende, equitativamente determinata in euro 3.000.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessio Scarcella Giovanni Liberati