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Sentenza — n. 23745/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23745/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23745/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata il 5 febbraio 2026, il tribunale del riesame di Reggio Emilia, adito nell'interesse di Bacchi Claudio e Soncini Franca, avverso il decreto di sequestro probatorio del 9.12.2025, eseguito il 10.12.2025, in ordine ad una specifica area, e in ordine a dispositivi informatici nella disponibilità degli indagati e di società dagli stessi gestite, oltre che con riguardo a documentazione, in relazione ai reati ex artt. 110 452 bis c.p. 256 comma 3259 bis Dlgs. 152/06, annullava il decreto di sequestro del P.M. nella parte relativa al vincolo apposto a dispositivi informatici ed al fondo di cui a predeterminati mappali, rigettando nel resto la domanda.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23745/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Si aggiunge il rispetto di stretti tempi di apprensione stante la rapida restituzione dei dispositivi. Si contesta poi la tesi per cui vi sarebbe stata apprensione in blocco dei dati degli indagati a fini esplorativi, anche nei confronti di terzi, mentre il decreto comprende non solo la illustrazione puntuale delle finalità, consistenti nella necessità di verificare e misurare la responsabilità dei vari indagati e di ricostruirne i legami tra loro e non di terzi interlocutori, utili piuttosto anche solo quali eventuali soggetti informati, ma anche dell'correlato oggetto; si aggiunge che l'ampia illustrazione dei fumus dei reati provvisoriamente ipotizzati consente anche essa una comprensione della notizia di reato da approfondire e non già da acquisire.

Parole chiave

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sequestro di dati informatici prove acquisite tramite sorveglianza reati contro la sfera personale riservata perquisizione sequestro investigativo atti istruttori
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Testo completo

osto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia; avverso l'ordinanza del 05/02/2026 del Tribunale di Reggio Emilia; nel procedimento a carico di Bacchi Claudio nato a Boretto il 24/07/1963; Soncini Franca nata a Poviglio il 08/05/1943; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello; udite le conclusioni del PG, in persona del sostituto procuratore generale dr.ssa Cinzia Parasporo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. udite le conclusioni dei difensori avv.ti Zilletti Lorenzo e Sutich Roberto, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata il 5 febbraio 2026, il tribunale del riesame di Reggio Emilia, adito nell'interesse di Bacchi Claudio e Soncini Franca, avverso il decreto di sequestro probatorio del 9.12.2025, eseguito il 10.12.2025, in ordine ad una specifica area, e in ordine a dispositivi informatici nella disponibilità degli indagati e di società dagli stessi gestite, oltre che con riguardo a documentazione, in relazione ai reati ex artt. 110 452 bis c.p. 256 comma 3259 bis Dlgs. 152/06, annullava il decreto di sequestro del P.M. nella parte relativa al vincolo apposto a dispositivi informatici ed al fondo di cui a predeterminati mappali, rigettando nel resto la domanda.

2. Avverso l'ordinanza sopra 'indicata, ha proposto ricorso per Cassazione il suindicato Procuratore deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 257, 262, 324, 568 comma 4, 591 comma 1 e 2 cod. proc. pen., e il vizio di omessa motivazione in ordine all'interesse a proporre istanza di riesame circa i dispositivi informatici. Si evidenzia che si era proceduto a perquisizione informatica in loco di dispositivi aziendali ed al sequestro di dispositivi elettronici di Bacchi Claudio ( un telefono cellulare e un pc), nulla sequestrando a Soncini Franca. Si procedeva a estrazione di copia forense dai dispositivi suindicati del Bacchi restituendoli al medesimo prima del deposito dei motivi di riesame.

Si osserva, quindi, che nel caso in esame non sarebbe stato indicato nei motivi proposti dal Bacchi e da Soncini lo specifico interesse attuale e concreto nel disporre in via esclusiva di dati personali riservati e sensibili, atto a sorreggere la coltivazione della domanda di riesame, così che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dei relativi atti di impugnazione. Con riferimento a Soncini peraltro, risulterebbe assente ogni sequestro di dispositivi informatici.

4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione degli artt. 125 comma 3, 253, 254, 275 cod. proc. pen. , e il vizio di motivazione apparente con riferimento alla ritenuta carenza di motivazione del decreto impugnato relativo al sequestro di dispositivi informatici, e al ritenuto mancato rispetto del principio di proporzionalità. Si deduce che diversamente da quanto sostenuto dal collegio della cautela non si sarebbe considerato quanto precisato nel decreto di sequestro, peraltro riportato nella stessa ordinanza impugnata, con riferimento alla selezionata indicazione dell'oggetto della ricerca, costituito, in sintesi, da documentazione e scambi di corrispondenza riguardanti specificate pratiche edilizie, ambientali, monitoraggi ambientali, incarichi di consulenza, relazioni tecniche "riguardanti i fatti per cui si procede" oltre ad atti presentati da specificati soggetti privati nonché di soggetti pubblici pure precisati, nonché manoscritti, note, fatture, sempre inerenti i fatti di indagine, e dispositivi informatici contenenti scambi di notizie e corrispondenza tra "i soggetti indagati e tra questi e terze persone a vario titolo coinvolte nella vicenda e in relazione alla medesima informazioni, documenti, file (..) e (..) utili elementi ad ulteriore supporto del materiale probatorio relativo ai reati ipotizzati".

Si osserva che tale area tematica era chiaramente collegata a reati dettagliatamente descritti nei capi di incolpazione provvisoria, così che vi sarebbe stata una specificazione dei dati ricercati, della tipologia degli stessi, con indicazione dei possibili "recipienti" di riferimento. Si tratterebbe di una motivazione unitaria cui farebbero riferimento ciascuno dei 4 punti in cui si articola la parte dispositiva del decreto, e in proposito si citanopassaggi formali a conferma dei rilevati rinvii. In altri termini, si sarebbero esplicitati tutti i requisiti che la ordinanza impugnata ha ritenuto inesistenti in relazione al sequestro dei dati informatici. con la precisazione ulteriore per cui sarebbero emersi i criteri di selezione, la indicazione degli interlocutori delle conversazioni da ricercare e apprendere, con riferimento a chi avrebbe interloquito sull'oggetto prima descritto, e lo stesso limite temporale, da individuarsi per relationem nel periodo di articolazione delle pratiche amministrative richiamate, anche perimetrate attraverso i capi di imputazione provvisoria.

Si aggiunge il rispetto di stretti tempi di apprensione stante la rapida restituzione dei dispositivi. Si contesta poi la tesi per cui vi sarebbe stata apprensione in blocco dei dati degli indagati a fini esplorativi, anche nei confronti di terzi, mentre il decreto comprende non solo la illustrazione puntuale delle finalità, consistenti nella necessità di verificare e misurare la responsabilità dei vari indagati e di ricostruirne i legami tra loro e non di terzi interlocutori, utili piuttosto anche solo quali eventuali soggetti informati, ma anche dell'correlato oggetto; si aggiunge che l'ampia illustrazione dei fumus dei reati provvisoriamente ipotizzati consente anche essa una comprensione della notizia di reato da approfondire e non già da acquisire.

Si contesta anche la tesi, che sarebbe stata espressa con motivazione apparente, circa la irrilevanza del richiamo, nel decreto, ai capi di incolpazione, atteso che la loro compiuta e dettagliata illustrazione è anche funzionale a perimetrare l'azione investigativa e quindi lo spazio dello specifico mezzo di ricerca della prova anche in prospettiva di proporzionalità. Sarebbe infine incoerente e irragionevole l'ordinanza, nella parte in cui invece ritiene sussistente e specifica la motivazione del decreto per la sola documentazione rinvenuta, posta la già citata motivazione unitaria sul tema.

5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 257, 324 comma 7, 309 comma 9 cod. proc. pen., e il vizio di carenza di motivazione in relazione ai chiarimenti e precisazioni della motivazione del decreto, assicurati in udienza dal P.M. ancorchè non verbalizzati specificamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato, alla luce innanzitutto del dato, confermato in ordinanza, della intervenuta restituzione al momento della udienza di riesame dei dispositivi informatici dei ricorrenti, previa estrazione di copia forense. A fronte di una tale circostanza la giurisprudenza ha chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati. (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01). Circostanza questa, cheappare del tutto assente nella ordinanza impugnata anche nel quadro - ove effettivo - del mancato sequestro di dispositivi all'indagata Soncini.

2. Quanto al secondo motivo, risulta anche esso fondato. A fronte di una preliminare descrizione dei reati ipotizzati e di una già attenta e specifica illustrazione, nel decreto, dell'oggetto del sequestro, ampio quanto dettagliato e articolato nei termini sintetizzati nel secondo motivo riportato, cui si rinvia, da cui emerge una chiara individuazione di specifiche pratichhinistrative urbanistiche ed ambientali, degli atti connessi, dei possibili interlocutori pubblici e privati e delle loro forme di manifestazione e interrelazione, e correlativamente anche dei profili cronologici, inevitabilmente correlati allo sviluppo delle procedure specificamente citate, l'ordinanza impugnata sostiene che non vi sarebbe la delimitazione dell'oggetto delle informazioni ricercate, degli interlocutori, del periodo temporale di riferimento, e aggiunge l'assenza di illustrazione del rapporto di pertinenzialità tra il device e il reato ipotizzato e le informazioni da cercare, come anche l'assenza dei criteri di ricerca, sostenendosi che tutto sarebbe stato affidato indiscriminatamente alla selezione della polizia delegata e citandosi per esteso uno stralcio della parte dispositiva del decreto impugnato.

Si aggiunge che sarebbe stata disposta una acquisizione di dati di massa, senza alcuna selezione e tantomeno illustrazione di tale scelta. Si rinviene quindi, secondo questo collegio, una motivazione apodittica, che pone a suo supporto, pur in presenza di una premessa coinvolgente la citazione di gran parte del provvedimento di riferimento, solo una valorizzazione frammentata dello stesso, con riferimento precipuo alla parte finale, trascurando che essa costituisce la inevitabile sintesi operativa, da leggersi alla luce della motivazione precedente come anche, in presenza della stessa e della sua necessaria ed effettiva articolazione in punto di indici e parametri della motivazione del provvedimento impositivo del vincolo, della illustrazione dei reati ipotizzati, ove si tenga conto che l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 - 01): ed invero la motivazione del sequestro, per quanto solo precedentemente riassunta, appare dettagliata, puntuale, coerente anche in rapporto ai reati ipotizzati, di cui dunque pur si deve tener conto nella sua analisi complessiva, il cui funnus è stato analizzato e condiviso dallo stesso tribunale, e con la quale, tuttavia, la motivazione della ordinanza impugnata non si confronta, in tal modo sviluppandosi secondo una linea argomentativa del tutto carente eapparente, quanto incomprensibile, alla luce del compendio provvedimentale di riferimento.

E invero, come noto, il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorché il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motivata ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, è tale da non evidenziare l'"iter" argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata (cfr. Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995 ) Rv. 202133 — 01). Con particolare riferimento al caso di specie, invero, va osservato che il vizio di omessa motivazione è configurabile solo quando sia stato trascurato l'esame di elementi decisivi, la cui valutazione avrebbe potuto portare ad una diversa decisione, ovvero quando il giudice da premesse accettabili abbia tratto conclusioni illogiche, sicchè manchi il nesso razionale tra premesse e conclusioni, con conseguente impossibilita di ricostruire l'iter logico della motivazione di cui sussiste solo l'apparenza (Sez. 1, n. 4791 del 18/01/1980 Ud. (dep. 12/04/1980) Rv. 144962 - 01).

3. L'ultimo motivo, oltre che assorbito dai precedenti è comunque infondato, in assenza di una dimostrazione documentale delle evocate integrazioni e specificazioni effettuate in sede di riesame dal P.M., di cui ogni interessato ha l'onere di curare la relativa registrazione ovvero di richiederne la verbalizzazione, senza che possa sopperirvi la mera personale attestazione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Reggio Emilia PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvi P.Q.M