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Sentenza — n. 23637/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23637/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23637/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dr. Antonio Costantini cheha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;Udite le conclusioni del difensore avv.to Lombardino e Sasso che anchepresentando motivi nuovi hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale del riesame di Brescia, aditodell’interesse di Spina Cristoforo avverso il sequestro probatorio emesso dal P.M.il 4.12.2025, inerente dispositivi informatici e documentazione contabile, inrelazione alle ipotesi di cui agli artt. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e8 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarava inammissibile il ricorso.2.

Regesto Legislator

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articolo 191 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23637/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quinto motivo deduce la violazione dell’articolo 191 cod. proc. pen.e il vizio di motivazione contraddittoria ed apparente. Il Tribunale del riesame,pur avendo riconosciuto l’inutilizzabilità degli esiti del primo sequestro probatorio,in ragione di precedente ordinanza di annullamento, ha confermato il sequestro equindi redatto una conclusione contraddittoria laddove sostiene che quantorinvenuto in una precedente perquisizione, che aveva condotto ad un sequestropoi annullato, poteva consentire al pubblico ministero di emettere un nuovodecreto di sequestro probatorio, motivando in punto di fumus anche in relazionea quanto rinvenuto in quella precedente attività.8.

Parole chiave

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abuso di un impianto per l'elaborazione di dati sequestro di dati informatici consegna di documenti documenti mancanti omissione della contabilità occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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articolo 191 cod. proc. pen
Con il quinto motivo deduce la violazione dell’articolo 191 cod. proc. pen.e il vizio di motivazione contraddittoria ed apparente.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.
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Testo completo

dr. Antonio Costantini cheha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;Udite le conclusioni del difensore avv.to Lombardino e Sasso che anchepresentando motivi nuovi hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale del riesame di Brescia, aditodell’interesse di Spina Cristoforo avverso il sequestro probatorio emesso dal P.M.il 4.12.2025, inerente dispositivi informatici e documentazione contabile, inrelazione alle ipotesi di cui agli artt. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 e8 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarava inammissibile il ricorso.2.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione SpinaCristoforo mediante i propri difensori, deducendo cinque motivi di impugnazione.3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge e di carenza dimotivazione. Si contesta che il Tribunale, pur escludendo il fumus del reato ex art.8 d.lgs. n. 74 del 2000, abbia confermato il sequestro, sebbene in tal modo ilsequestro, seppure in relazione ad una sola delle due ipotesi di incolpazioneipotizzate, sia risultato privo di causa giuridica. Si esclude, poi, anche lasussistenza di ogni elemento indiziario rispetto alla ipotesi di cui al citato art. 10-quater, comma 2, con riferimento al superamento delle soglie di punibilità.

Da quiil carattere esplorativo della misura, volto a surrogare l’assenza di adeguatapubblico ministero. L’ordinanza sarebbe anche affetta da contraddittorietà: postoche il sequestro sarebbe diretto a verificare anche il reato di cui al citato art. 8 peril quale il Tribunale ha sancito l’insussistenza del fumus.4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazionein ordine alla finalità probatoria e al nesso di pertinenzialità tra il reato e quantoin sequestro.5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge e la carenza dimotivazione, con particolare riguardo al principio di proporzionalità.

Inoltre, ilsequestro massivo di documenti privati estratti da 30 dispositivi informaticisarebbe sproporzionato e non supportato da alcuna motivazione. Anche ilriferimento a parole chiave di selezione dei dati rilevanti appare sproporzionato enon attiene ai reati contestati.6. Con il quarto motivo, deduce vizi di violazione di legge e il difetto dimotivazione: si contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione inordine a dispositivi informatici a fronte di una ritenuta carenza di interesseconseguente alla loro restituzione fisica, sebbene il Pubblico ministero abbiamantenuto la piena disponibilità di dati tramite copia forense.

Si rappresenta cheper i dispositivi di natura personale, come smartphone e tablet, l’interesse allariservatezza, che secondo il Tribunale non sarebbe stato dimostrato, sussiste in reipsa, senza necessità di ulteriori allegazioni o specificazioni. Si evidenzia anche lacircostanza che tra i dati interessati ve ne sarebbero di riferibili a soggetti terzicon compresenza quindi, all’interno, di dati personali e aziendali strettamenteriservati. Né il Tribunale avrebbe spiegato perché la natura dei beni e la vastitàdei dati appresi, non fosse sufficiente a radicare un interesse concreto e attualealla restituzione, limitandosi a stigmatizzare come generica l'allegazione difensiva.7.

Con il quinto motivo deduce la violazione dell’articolo 191 cod. proc. pen.e il vizio di motivazione contraddittoria ed apparente. Il Tribunale del riesame,pur avendo riconosciuto l’inutilizzabilità degli esiti del primo sequestro probatorio,in ragione di precedente ordinanza di annullamento, ha confermato il sequestro equindi redatto una conclusione contraddittoria laddove sostiene che quantorinvenuto in una precedente perquisizione, che aveva condotto ad un sequestropoi annullato, poteva consentire al pubblico ministero di emettere un nuovodecreto di sequestro probatorio, motivando in punto di fumus anche in relazionea quanto rinvenuto in quella precedente attività.8.

Sono stati proposti anche motivi nuovi. Con riguardo al terzo motivo diricorso e al principio di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza del decretodi sequestro, si sottolinea il carattere tautologico della giustificazione elaborata dalpubblico ministero. Invero, il solo ritrovamento di dispositivi informaticipresenterebbe per la loro quantità e collocazione il presupposto per la apprensioneintegrale del contenuto degli stessi. Si tratterebbe di motivazione apparente, incontrasto con i principi invocati. Inoltre, il decreto sarebbe privo dei criteriindispensabili per la delimitazione nel merito della ricerca, ovvero della indicazionedi specifiche, adeguate parole chiave; in concreto, tali parole chiave oltre ad essereestranee alla provvisoria incolpazione risulterebbero assolutamente generiche.Così rivelando un intento esplorativo.9.

Con riguardo, poi, al motivo quinto del ricorso, lo si ribadisce,riaffermando l’inutilizzabilità dell’acquisizione del contenuto di deviceillegittimamente sequestrati e come tali restituiti.10. L’avvocato Sasso ha presentato un ulteriore motivo nuovo relativo alsecondo motivo di ricorso, nuovamente ribadendolo.11. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Come emerge dallaordinanza impugnata, senza che sul punto si rinvenga in ricorso alcuna diversaspecificazione e allegazione, l’oggetto del provvedimento di sequestro qui inparola, del 4.12.2025, è costituito dagli stessi beni “già oggetto del prederetesequestro probatorio esclusa la somma di denaro” (pag. 3 della ordinanzaimpugnata) e questi sono costituiti da “…..dispositivi informatici e corposadocumentazione (bilanci, dichiarazioni dei redditi, delibere assembleari, cartenazionali dei servizi dei rispettivi l.r., di numerose società che non avevano nésede né unità operative negli uffici perquisiti tra cui assumevano particolarerilevanza le credenziali di accesso a e mail e conti correnti, tra gli altri, della EdilEuropa s.r.l. e la documentazione contabile e amministrativa della Meka s.r.l….”La perquisizione prodromica al sequestro dei predetti beni, lo si ripete, già oggettodi precedente sequestro del 9.9.2025, poi annullato dal Tribunale del riesame percarenza di motivazione, era intervenuta presso la sede legale della CS MetalEurope s.r.l. amministrata dallo Spina.12.

Consegue che per tutti i beni sequestrati, ad eccezione di 1 p.c. e 2cellulari, appartenenti al ricorrente, deve escludersi ogni riconducibilità allo Spina,trattandosi di beni che devono ritenersi appartenenti a società quali quelle inprecedenza citate.13. Rispetto ad essi il ricorrente, che agisce quale indagato, e non quale legalerappresentante della CS Metal Europe s.r.l. ove avvenne il sequestro né tantomenodelle altre società cui appare riconducibile quanto in gran parte sequestrato, nonvanta alcun interesse alla restituzione né ha dedotto un interesse in qualitàcomunque di indagato, ai sensi di quanto sul punto precisato di recente dalleSezioni Unite di questa Corte, secondo cui la persona sottoposta alle indagini puòproporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlatoagli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quantorequisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez.

U, n. 7983 del25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 – 01. In motivazione, la Corte haevidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio suipresupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione nonvincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di unpregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento,pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene). Lo stesso Spina haproposto riesame, come emerge dalla correlata richiesta, quale indagato, per cuiin ogni caso non avrebbe poi potuto proporre ricorso per cassazione, per la granparte di beni sequestrati, nella diversa veste di rappresentante legale di talunadelle società titolari dei beni in vinculis non avendo partecipato alla precedentefase di impugnazione in tal qualità.

Infatti, non è legittimato a prendere parte aigradi ulteriori del procedimento, ne' a presentare memorie, il soggetto che nonabbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processualeincludere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro. (Nella specie èstata disposta l'esclusione dal giudizio di cassazione del CONI, della SISAL e dialtri soggetti non intervenuti nel procedimento di riesame del sequestropreventivo). (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227729 - 01)14. In ordine quindi ai beni sequestrati che devono ritenersi riconducibili a entisocietari e non alla persona dello Spina (ad eccezione di un suo pc e di due suoicellulari) non vi è interesse, come anticipato, dello stesso (Sez. 6, Sentenza n.1473 del 02/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207488 – 01) e il ricorso perquesta parte è inammissibile.15.

Limitatamente al pc e ai due cellulari del ricorrente si osserva quantosegue.16. Anche in tal caso manca l’interesse del ricorrente a fronte della circostanzadell’avvenuta restituzione dei supporti. Va ribadito l’indirizzo, pure affermato dalTribunale, secondo cui, in tema di sequestro probatorio, ove il vincolo riguardidispositivi elettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all'avente diritto inesito all'estrazione di "copia forense", è ammissibile la richiesta di riesamefinalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della provarispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui siadimostrata la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla disponibilitàesclusiva dei dati contenuti nella copia estratta (fattispecie relativa al sequestro diuno "smartphone"). (Sez. 3, n. 3349 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289097 -01).

In proposito le deduzioni sono generiche se non insussistenti, laddove sirivendica un indeterminato interesse alla riservatezza, da ritenersi sussistere in reipsa, “senza necessità di ulteriori allegazioni o specificazioni”. Tanto più che l’unicapiù precisa deduzione attiene all’interesse di terzi, laddove in ricorso si rappresentache “tra i dati interessati ve ne sarebbero di riferibili a soggetti terzi concompresenza quindi, all’interno, di dati personali e aziendali strettamenteriservati”17. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Noviello Aldo Aceto