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Sentenza — n. 23520/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls P.I.P. order declaring criminal decree executable after rejecting bail request due to procedural abnormality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23520/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary investigation judge's order declaring a criminal decree executable after rejecting the defendant's bail request. The defendant argued the order was structurally abnormal because the judge should have issued an immediate judgment decree instead of enforcing the penalty upon rejection of bail. The court ruled that declaring a decree executable after rejecting bail deprives the accused of the right to contest their liability in an adversarial proceeding, violating fundamental procedural guarantees.

Regesto Legislator

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Art. 461, comma 5; Art. 464, comma 1 cod. proc. pen.: The preliminary investigation judge must issue an immediate judgment decree when rejecting a bail request in an opposition to a criminal decree; declaring the decree executable under these circumstances is procedurally abnormal as it denies the accused the opportunity to challenge their liability.

Parole chiave

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procedural abnormality criminal decree execution bail request rejection adversarial proceedings immediate judgment decree preliminary investigation judge right to contest liability opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 461, comma 5, cod. proc. pen.
Corte aveva già chiarito che l'art. 461 comma 5, cod.proc.pen.
Art. 464, comma 1, cod. proc. pen.
Va inoltre considerato, che pur quando con l'atto di opposizione non venga richiesto il giudizio, trova applicazione, con riguardo a tale ipotesi, l'art. 464, comma 1 ultima parte, cod.proc.pen.
Art. 461, comma 6, cod. proc. pen.
Corte aveva già chiarito che l'art. 461 comma 5, cod.proc.pen.
art. 461 cod.proc.pen
Corte aveva già chiarito che l'art. 461 comma 5, cod.proc.pen.
art. 162-bis cod.pen
461 cod.proc.pen., con contestuale richiesta di oblazione facoltativa, dopo aver rigettato l'istanza di ammissione all'istituto di cui all'art. 162-bis cod.pen., anzichè disporre la prosecuzione del giudizio con emissione di decreto di giudizio immediato, come previsto dall'art.
art. 464 cod.proc.pen
Va inoltre considerato, che pur quando con l'atto di opposizione non venga richiesto il giudizio, trova applicazione, con riguardo a tale ipotesi, l'art. 464, comma 1 ultima parte, cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 31231 del 13/06/2019
Sez. 3, n. 35442 del 01/07/2016
Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010
35442 del 01/07/2016, Rv.267535 - 01;Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Rv.
Sez. 4, n. 1027 del 20/10/2002
che prevede che il giudice debba, comunque, emettere decreto di giudizio immediato come del resto sottolineato anche da questa Corte (Sez. 4, n. 1027 del 20/10/2002, Botta, Rv.
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Testo completo

di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/03/2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova rigettava l'istanza di ammissione all'oblazione avanzata in sede di opposizione al decreto penale n. 1019/25 da Bongiovanni Rosaria e dichiarava esecutivo il decreto penale.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Bongiovanni Rosaria, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce l'abnormità del provvedimento in quanto il Giudice per le indagini preliminari, investito di un atto di opposizione al decreto penale di condanna ex art. 461 cod.proc.pen., con contestuale richiesta di oblazione facoltativa, dopo aver rigettato l'istanza di ammissione all'istituto di cui all'art. 162-bis cod.pen., anzichè disporre la prosecuzione del giudizio con emissione di decreto di giudizio immediato, come previsto dall'art. 464 cod.proc.pen., aveva dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna seppure ritualmente e tempestivamente opposto; era del tutto, evidente, pertanto, l'abnormità strutturale e funzionale dell'ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il provvedimento impugnato ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto sul presupposto della inammissibiltà della istanza di ammissione all'oblazione, richiesta con l'opposizione Il provvedimento impugnato, nel dichiarare esecutivo il decreto opposto, ha dichiarato, implicitamente, anche inammissibile l'opposizione con conseguente ricorribilità dello stesso per cassazione ex art. 461, comma 6, cod.proc.pen. Questa Corte ha già affermato il principio, che qui va ribadito, secondo cui è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere all'oblazione l'imputato, perché priva quest'ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità (Sez.3, n. 31231 del 13/06/2019, Rv.276554 - 01).

Corte aveva già chiarito che l'art. 461 comma 5, cod.proc.pen. non consente la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione nel caso di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di oblazione contenuta nell'atto di opposizione, e 7che, inoltre, un siffatto provvedimento sarebbe ugualmente ricorribile in considerazione della sua natura abnorme, in quanto si pone al di fuori dell'ordinamento processuale giacché priva l'imputato della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità (Sez 3, n. 35442 del 01/07/2016, Rv.267535 - 01;Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Rv. 247844-01).

Va inoltre considerato, che pur quando con l'atto di opposizione non venga richiesto il giudizio, trova applicazione, con riguardo a tale ipotesi, l'art. 464, comma 1 ultima parte, cod.proc.pen. che prevede che il giudice debba, comunque, emettere decreto di giudizio immediato come del resto sottolineato anche da questa Corte (Sez. 4, n. 1027 del 20/10/2002, Botta, Rv. 223708).

3. Consegue, pertanto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato laddove lo stesso ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Bologna P.Q.MDepositata in Cancelleria Oggi, 256lU.2O2; IL CANCELLIERE ESPERTO Do%.t Elisabert Arrebito 3