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Sentenza — n. 23519/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23519/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23519/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per la ricorrente la memoria depositata dall'avv. Gianluca Calafiore, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/01/2026, il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, proposta nell'interesse di Corrao Maria, di revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 4510/2017 emessa dal Tribunale di Palermo in data 19/10/2017, divenuta irrevocabile il 02/02/2018.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23519/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Gianluca Calafiore, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/01/2026, il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, proposta nell'interesse di Corrao Maria, di revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 4510/2017 emessa dal Tribunale di Palermo in data 19/10/2017, divenuta irrevocabile il 02/02/2018.

Parole chiave

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permesso di demolizione base probatoria impugnazione della cancellazione censura dell'apprezzamento delle prove licenza edilizia passata in giudicato revoca dell'annullamento
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Testo completo

dimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per la ricorrente la memoria depositata dall'avv. Gianluca Calafiore, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/01/2026, il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, proposta nell'interesse di Corrao Maria, di revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 4510/2017 emessa dal Tribunale di Palermo in data 19/10/2017, divenuta irrevocabile il 02/02/2018.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Corrao Maria, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disamina logico-criticata della ricostruzione dei fatti e del contenuto delle prove. Lamenta che il Tribunale aveva pretermesso l'esame di punti rilevanti ai fini della decisione e, cioè, gli elementi processuali e fattuali posti dalla difesa all'attenzione del giudicante; in particolare, non era stata valutata la perizia di parte, che aveva determinato l'assoluzione della ricorrente in altro procedimento penale, per fatti analoghi, dal reato di discarica abusiva all'interno del proprio terreno; le risultanze di tale perizia davano atto che le macerie presenti sui luoghi erano materiali provenienti da demolizione; tale diverso procedimento penale aveva ad oggetto una nuova costruzione effettuata ex novo a seguito della demolizione del precedente basamento di mq 225, oggetto dell'ordine di demolizione impugnato nel presente procedimento di esecuzione; la perizia era corredata da compendio fotografico, non valutato dal Giudice dell'esecuzione, che comprovava come nello stesso lotto di terreno erano presenti, in tempi diversi, due distinti basamenti, come evincibile anche dalla difformità volumetrica tra le due costruzioni.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 motivo di ricorso è inammissibile.

2. La ricorrente, senza neppure confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, lamenta la mancata valutazione della consulenza di parte, della quale non illustra compiutamente il contenuto nè spiega la decisività rispetto alle argomentazioni della Corte di appello, che ha disatteso le richieste avanzate nell'interesse della Corrao, rimarcando in senso ostativo il mancato adempimento dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva (basamento di circa mq 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 13/05/2026 Il Consigliere estensore tonel li S ai Depositata in Cancelleria Ogg 2 5 G I U. 2926 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa lisabet Ari-abito t 4