Criminal seizure prevails over third-party property rights when seizure occurred before title transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the appeal by Tamburrino Moto srl regarding the revocation of a preventive seizure on a motorcycle. The company argued it acquired title on March 24, 2025, before the seizure was officially executed on March 25, 2025, claiming good faith ownership. The court ruled that the seizure, issued on March 10, 2025, and registered on March 19, 2025, legally preceded the acquisition of title, thereby upholding the public interest in criminal enforcement over the third party's property rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 Dlgs. 159/2011; Art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.: Criminal seizure prevails over third-party property rights when the seizure was issued and registered before the third party acquired title, regardless of the date of actual execution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Giulio Monferini che hachiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale del riesame di Roma, adito con atto di appellonell'interesse di Tamburrino Moto srl quale terza interessata, avverso l'ordinanzadel Gip del medesimo tribunale, di rigetto della richiesta di revoca del sequestropreventivo disposto dal Gip del tribunale di Roma il 10.3.2025, su unmotoveicolo Honda tg. fb97166 intestato ad un indagato, Molisso Anthony, inrelazione a reati in materia di stupefacenti, rigettava l'appello proposto.2.
Avverso la predetta ordinanza la società Tamburrino Moto srl haproposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore, con un unicomotivo di impugnazione.2. Deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agliartt. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. , 52 del Dlgs. n. 159 del 2011. Si contestala ritenuta insussistente legittimazione della ricorrente ad ottenere ildissequestro e la restituzione della motocicletta. E a sostegno si evidenzia chel'acquisto della moto in favore della ricorrente sarebbe avvenuto il 24.3.2025 edunque prima del giorno (25.3.2025) in cui il sequestro "veniva ufficialmenteeseguito " sulla stessa, contestualmente alla emissione di misura cautelare neiconfronti del venditore Molisso.
Da ciò conseguirebbe la titolarità del bene incapo alla richiedente in uno con la sua buona fede.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato. E' qui sufficiente osservare che come emergedalla ordinanza impugnata, non contestata sul punto, la moto in parola è stataoggetto di sequestro funzionale alla confisca ex art. 74 comma 7 bis del DPR309/90. In proposito, l'art. 52 del Dlgs. 159/2011 dispone che quanto ai dirittidei terzi, "la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano daa) a d) dello stesso comma. Condivisibilmente, il tribunale ha aggiunto che purtrattandosi di questione inerente al diritto di proprietà su bene mobile rivendicatodal terzo piuttosto che ad un diritto di credito come indicato nella norma sopracitata, "state la finalità del tutto analoga…anche sulla base del richiamo operatodal comma 1 - quater art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. al Dlgs. 159/2011,quanto alla tutela dei terzi l'art. 52 del citato testo normativo è da ritenersiapplicabile anche al caso in esame".
Così che deve ritenersi la prevalenza delsequestro penale della res rispetto al diritto del terzo acquirente ove il sequestrosia intervenuto prima dell'acquisto del diritto da parte del terzo senza chealtrimenti rilevi la data - diversa - della esecuzione concreta del vincolo,sancendosi la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali. Nel caso di specie,emerge che la proprietà fu acquisita il 24.3.2025 ossia successivamente sia allaemissione della misura, del 10.3.2025, che alla data di trascrizione del beneintervenuta il 19.3.2025. Posto poi, come pure è indicato in ordinanza, che aseguito della trascrizione del vincolo la prevalenza di esso è innanzituttooperativa secondo la norma prima citata, rispetto al reato di cui al primo capo exart. 74 del DPR 309/90 ( gli altri reati di cui ai capi successivi ipotizzatiineriscono ai reati ex artt. 110 c.p. 73 e 80 del DPR 309/90), tale circostanza - aldi là delle ulteriori considerazioni sviluppate dai giudici di merito per sancire ladetta rilevanza anche in ordine a tali ultimi distinti reati - è di per sé giàsufficiente per confermare la persistenza del vincolo sul bene in questione, comenormativamente sancita.2.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Noviello Luca Ramacci